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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2009 C-6396/2007

3 juillet 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,928 mots·~15 min·2

Résumé

Rendite | assicurazione AVS, decisione del 22 agosto 2007

Texte intégral

Corte II I C-6396/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 3 luglio 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio); Franziska Schneider, Madeleine Hirsig; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 22 agosto 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6396/2007 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, ha lavorato in Svizzera per diversi periodi dal 1960 al 1969, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 45). In data 5 ottobre 2006, il nominato ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 24). Dopo aver riunito i conti individuali di pertinenza dell'assicurato, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), mediante decisione del 5 marzo 2007, ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2007 (doc. 56). L'importo di tale prestazione (Fr. 159.- mensili) è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 6 anni e sei mesi, un reddito annuo medio determinante di Fr. 15'912.- ed una scala rendite 6. Alla terza pagina del provvedimento (doc. 54), sono stati indicati gli anni di contribuzione (1960-1969), la durata contributiva anno per anno ed il relativo reddito conseguito. B. Con scritto del 19 marzo 2007 (doc. 78), A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo facendo valere di aver lavorato in Svizzera dal 12 novembre 1960 al 12 novembre 1969. A suffragio delle sue conclusioni produce gli attestati di residenza dei Comuni di Lucerna del 2 giugno 1998 e Littau del 14 maggio 1998 (doc. 74, 75), nonché la fotocopia di alcuni permessi di soggiorno (doc. 72, 73) e di conti individuali già ad atti. Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha proceduto ad aggiornare gli accertamenti in materia di residenza. Secondo le risultanze dell'Ufficio controllo abitanti di Emmenbrücke (Emmen; doc. 87), il nominato ha abitato in quel comune dal 22 maggio 1962 (proveniente da Wauwil) all'8 settembre 1962 (partito per Lucerna) e dal 26 marzo 1966 (proveniente da Littau) fino al 6 febbraio 1967 (tornato a Littau). Questo Comune non è in grado d'indicare il tipo di permesso di cui era al beneficio il nominato. Dallo stesso servizio del Comune di Reussbühl (Littau, doc. 91) risulta che Pagina 2

C-6396/2007 l'interessato ha risieduto con permesso B dall'11 ottobre 1963 al 17 gennaio 1964 (da e per Lucerna), dal 7 marzo 1964 all'8 aprile successivo (da e per Lucerna), dal 1° marzo 1965 al 23 marzo 1966 da Lucerna per Emmenbrücke e dal 6 marzo 1967 al 14 ottobre 1969 (da Emmenbrücke per l'Italia). Dall'attestato dell'Ufficio controllo abitanti di Lucerna (doc. 98) si evince che il nominato ha abitato in questa città dall'8 settembre 1962 al 28 settembre 1963 (arrivato da Emmen partito per l'Italia), dall'8 febbraio 1964 al 6 marzo successivo (da Littau e per Littau) e dal 22 aprile 1964 al 18 febbraio 1965 (proveniente da Littau e partito per Littau). Il funzionario dell'Ufficio controllo abitanti di Lucerna indica che il tipo di permesso di residenza non è deducibile. Mediante decisione su opposizione del 22 agosto 2007, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 5 marzo 2007 (doc. 103-106), ritenendo, in particolare, come non si sia potuto accertare da quando l'interessato ha posseduto un permesso annuale (B). C. Con il ricorso depositato l'11 settembre 2007, A._______ contesta il periodo contributivo ritenuto dalla Cassa ribadendo di essere stato al beneficio di un permesso B sin dal suo arrivo in Svizzera e di non avere mai avuto lo statuto di stagionale. A suffragio delle sue conclusioni produce un attestato di residenza (Wohnhaft) nel Comune di Wauwil dal 12 novembre 1960 al 15 febbraio 1962 e copia di un permesso B del 1968. D. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha effettuato nuove ricerche. Da quanto comunicato dall'Ufficio controllo abitanti del Comune di Wauwil, il nominato ha risieduto in quel Comune ininterrottamente dal 12 novembre 1960 al 15 maggio 1962 (con permesso B), arrivato dall'Italia, partito per Nebikon (doc. 126). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 novembre 2007, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A._______, con scritto del 10 dicembre 2007, ha manifestato la sua intenzione di mantenere il ricorso. Ha prodotto copie di permessi B, dai Pagina 3

C-6396/2007 quali si evince che l'interessato è entrato in Svizzera per lavoro per la prima volta il 12 novembre 1960. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono Pagina 4

C-6396/2007 sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata dei periodi di contribuzione. L'interessato fa valere di aver lavorato nel nostro Paese da novembre 1960 a novembre 1969, mentre l'amministrazione, fondandosi su apposite tavole, ritiene un durata contributiva limitata a 6 anni e 6 mesi in totale. 5. Pagina 5

C-6396/2007 5.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 5.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 5.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H Pagina 6

C-6396/2007 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 5.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01). 6. La differenza di durata contributiva fatta valere dall'insorgente è da ascrivere al fatto che, in carenza di certificati di lavoro, l'amministrazione ha applicato le apposite tavole per la determinazione della durata contributiva presumibile dal 1948 al 1968. L'amministrazione ha effettuato, dopo la data della decisione impugnata, delle ricerche complementari. La stessa rifiuta di concedere all'assicurato il beneficio del permesso annuale (B), il che gli consentirebbe di ottenere una durata d'assicurazione maggiore, in quanto non è stato precisato da quando questo permesso esisterebbe e, inoltre, vi sarebbero delle contraddizioni nei vari documenti. 7. Dapprima, per quel che riguarda il permesso B, va rilevato che dalle dichiarazioni dell'interessato si apprende che non è mai stato stagionale. Inoltre, egli ha lavorato in un settore industriale (vetro) non particolarmente dipendente da stagioni lavorative, come pure nei garage e nel settore della metallurgia. A parte queste due precisazioni, che comunque non costituiscono una prova determinante, dall'attestato del Comune di Wauwil (doc. 126) si evince che il ricorrente era al beneficio del permesso B. L'Ufficio controllo abitanti non può tuttavia attestare quando questo permesso è stato rilasciato Pagina 7

C-6396/2007 ma solo la residenza dal 12 novembre 1960 al 15 maggio 1962. È appurato che A._______ è arrivato per la prima volta in Svizzera il 12 novembre 1960 (vedi per esempio il doc. 116). Questa circostanza è peraltro confortata dal fatto che in base al Mod. E 205, (doc. 35), il nominato ha compiuto periodi assicurativi in Italia fino al 31 ottobre 1960 e nulla fino al 1° gennaio 1971. Va rilevato ancora che il Comune di Littau (doc. 91) conferma che quando è arrivato in quel luogo (ottobre 1963), l'interessato era già provvisto di permesso annuale, mentre il Comune di Emmen non è in grado d'indicare il tipo di permesso. Per quanto riguarda Lucerna, è vero che in un attestato del 2 giugno 1998, quel Comune aveva dichiarato una "Aufenthaltsart" di "Saisonnier". In un certificato più recente, del 25 maggio 2007, l'Ufficio controllo abitanti di quella Città afferma tuttavia che il tipo di autorizzazione non è in realtà "ersichtlich", ossia non traspare dai loro documenti. Quest'ultimo certificato smentisce pertanto quello precedente del 2 giugno 1998. Da quanto precede, può essere ammesso che A._______ fosse già da novembre 1960 al beneficio di un permesso annuale. Occorre ora verificare, sulla base delle attestazioni di residenza dei singoli Comuni, se A._______ può vantare una durata di soggiorno con permesso B di tipo continuativo. 8. 8.1 Ora, il ricorrente ha cambiato spesso comune di residenza, ma è rimasto continuamente in Svizzera. È arrivato il 12 novembre 1960 a Wauwil e nel maggio 1962 è andato ad Emmen dove è rimasto fino all'8 settembre 1962 (doc. 126, 87), per poi recarsi (settembre 1962) a Lucerna e rimanervi fino al 28 settembre 1963 (doc. 98); dall'ottobre 1963 fino gennaio 1964 ha risieduto a Littau (doc. 91) e da febbraio 1964 a marzo dello stesso hanno è ritornato a Lucerna (doc. 98); quindi, nel marzo ed aprile 1964 è tornato a Littau (doc. 91) e di nuovo a Lucerna da fine aprile 1964 fino al 18 febbraio 1965; dal 1° marzo 1965 al 23 marzo 1966 è tornato a Littau (doc. 91) per poi andare ad abitare ad Emmen fino al 6 febbraio 1967 (doc. 87); quindi è tornato a Littau ove ha risieduto fino al 14 ottobre 1969. Quest'ultima partenza è stata iscritta d'ufficio, in quanto l'interessato non ha annunciato il suo rientro in Italia. 8.2 Pertanto, la durata assicurativa di A._______ è di tipo continuativo dal 12 novembre 1960 fino a tutto maggio 1969. Infatti, per il 1969, Pagina 8

C-6396/2007 valgono le iscrizioni iscritte sul conto individuale e non tanto la data di partenza peraltro non annunciata (cfr. consid. 5.1 e 5.2). Ne consegue una durata d'assicurazione di 8 anni e 7 mesi e non di sei anni e 6 mesi. 9. 9.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impugnata decisione confermata. La durata contributiva di Antonio Scanzone deve essere considerata su di un periodo assicurativo di 8 anni e 7 mesi e non 6 anni e 6 mesi. La rendita di vecchiaia a lui spettante deve dunque essere ricalcolata. Gli atti sono pertanto rinviati alla Cassa svizzera di compensazione perché proceda a ricalcolare la rendita di vecchiaia spettante al ricorrente. 9.2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità per le spese ripetibili. Pagina 9

C-6396/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 22 agosto 2007 è annullata. 2. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione perché proceda ai sensi del consid. 9.1. 3. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif.) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10

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