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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2011 C-6372/2009

31 janvier 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·7,311 mots·~37 min·3

Résumé

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 7 settembre 2009

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6372/2009 Sentenza del 31 gennaio 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato da UNIA Ticino e Moesa, Segretariato regionale, via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano , ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 7 settembre 2009.

C-6372/2009 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (…), coniugato e padre di due figli, ha lavorato in Svizzera come muratore, con permesso per confinanti, dal 1983 al 2003, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 8 e 13). B. B.a Il 14 aprile 2003 l'assicurato è stato vittima di un infortunio professionale, preso a carico dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), a seguito del quale ha riportato una rottura della cuffia rotatoria della spalla destra, sottoposta, il 13 settembre 2003, ad un intervento di ricostruzione da parte del dott. B._______ (rapporto assente), con susseguente trattamento fisioterapico, quindi, il 20 ottobre 2005, ad un'operazione di trasferimento del "latissimus dorsi" presso la clinica universitaria (...) a (...) (incarto Suva, doc. 45). Fondandosi sul rapporto di visita medico-circondariale di chiusura del dott. C._______, reumatologo, del 9 maggio 2007 (incarto Suva, doc. 177 e 178), la Suva ha comunicato all'assicurato, mediante scritto del 31 maggio 2007, di continuare ad erogare l'indennità giornaliera per un'incapacità lavorativa del 100% fino al 31 luglio 2007, del 50% fino al 15 e del 25% fino al 31 agosto seguenti, sospendendo ogni prestazione assicurativa con effetto dal 1° settembre 2007 (incarto Suva, doc. 1 a 186). B.b Dopo il sopravvenire di un nuovo infortunio il 5 giugno 2007, riconosciuto dal dott. C._______, nel suo rapporto di richiusura del 26 marzo 2008 (incarto Suva, doc. 210), essere la causa di una possibile contusione del ginocchio destro, unitamente a delle patologie concomitanti, ossia degli esiti da artroscopia, un'artrosi e una displasia troclea femorale interessanti lo stesso ginocchio, ed una radiculopatia lombosacrale, la Suva ha informato l'assicurato, mediante scritto del 18 aprile 2008, di continuare a versargli l'indennità giornaliera per un'incapacità lavorativa del 100% fino al 30 giugno 2008, del 50% fino al 15 e del 25% fino al 31 luglio seguenti, sospendendo ogni prestazione assicurativa a decorrere dal 1° agosto 2008 (incarto Suva, doc. 188 a 211). B.c Con decisione del 30 settembre 2008 (incarto Suva, doc. 215/2 a 5), la Suva ha quindi riconosciuto all'assicurato, per le conseguenze dell'infortunio del 14 aprile 2003, il diritto ad una rendita d'invalidità mensile di Fr. 1'069.80, calcolata sulla base di un'incapacità lucrativa del 24%, dal 1° agosto 2008, e ad un'indennità per menomazione dell'integrità di Fr. 21'360.-, stabilita in funzione di un danno all'integrità del 20%. Questa decisione è cresciuta in giudicato dopo essere stata oggetto di un'opposizione dichiarata inammissibile. C. Nel frattempo, il 14 giugno 2004, l'assicurato aveva formulato all'Ufficio

C-6372/2009 Pagina 3 dell'assicurazione per l'invalidità del canton Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 8). Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAI-TI ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - un rapporto medico del 4 agosto 2004 (incarto AI, doc. 14), nel quale è riportata la diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra ed è formulata un'incapacità lavorativa completa dal 14 aprile 2003, - una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa D._______, medico dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), del 9 novembre 2004 (incarto AI, doc. 20), dalla quale emerge la diagnosi di esiti da pregressa ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra con rirottura completa del tendine del muscolo del sovraspinato e parziale sottoscapolare, di sospetta rottura completa del tendine lungo del bicipite, di frattura del quinto metatarso sinistro e di lieve obesità. Nella perizia è pure specificato che l'assicurato era idoneo ad esercitare un'attività diversa dal suo ultimo lavoro e che egli poteva essere riadattato, il grado d'invalidità essendo stimato, secondo il diritto italiano, al 40% (non inabile, non invalido). D. L'UAI-TI ha quindi sottoposto per valutazione la documentazione raccolta al proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______, il quale, mediante presa di posizione del 7 dicembre 2005 (incarto AI, doc. 24), ha tenuto conto della diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, di trauma distorsivo dell'articolazione tibiotarsica sinistra e d'obesità, aggiungendo che l'assicurato non avrebbe più potuto riprendere la sua attività abituale e che le limitazioni funzionali avrebbero potuto essere stabilite solamente dopo la riabilitazione in seguito all'intervento di trasferimento del "latissimus dorsi" del 20 ottobre 2005. Il 22 dicembre 2005 l'UAI-TI ha quindi comunicato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a decidere, una delibera (incarto AI, doc. 26), prevedente un grado d'invalidità del 100% dal 1° aprile 2004 e la revisione della rendita per il 1° marzo 2006. Sulla base di questa delibera, l'UAIE ha emanato una decisione il 12 gennaio 2006 (incarto AI, doc. 27), mediante la quale riconosceva all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 2004, unitamente alla rendita completiva per uno dei figli. Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. E. L'UAI-TI ha dato inizio alla procedura di revisione della rendita nel marzo

C-6372/2009 Pagina 4 2006, procurandosi l'apposito questionario (incarto AI, doc. 29), facente stato, tra l'altro, di un'incapacità lavorativa tuttora completa. Riferendosi all'incarto Suva rispetto alla diagnosi e al grado d'incapacità lavorativa (100% fino al 31 luglio 2007, 50% fino al 15 agosto, 25% fino al 31 agosto, e nulla dal 1° settembre 2007), il dott. E._______, nella sua presa di posizione del 19 settembre 2007 (incarto AI, doc. 35), ha tenuto conto della diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, di possibile trauma distorsivo dell'articolazione tibiotarsica sinistra, d'anomalia del quinto metatarso del piede sinistro e d'obesità, ed ha concluso che l'assicurato poteva eseguire ogni attività sedentaria o parzialmente in posizione eretta, con una deambulazione limitata a tragitti brevi. F. La consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI ha redatto un rapporto, il 27 settembre 2007 (incarto AI, doc. 39), dal quale si evince che, nel 2006, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, previa indicizzazione dei dati forniti dal datore di lavoro per il 2004, un salario da valido di Fr. 61'346.-, e, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS, categoria 4.2), adattati a 41.7 ore settimanali (tabella B 9.2, La Vie Économique, 1/2-2006, pag. 94), un salario da invalido di Fr. 58'524.-, ridotto del 23% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 45'063.-, il grado d'invalidità e la perdita di guadagno essendo perciò pari al 27% dal 1° settembre 2007, al 63% dal 1° al 15 agosto 2007 (capacità lavorativa del 50%), e al 45% dal 16 al 31 agosto 2007 (capacità lavorativa del 75%). G. Il 23 ottobre 2007 l'UAI-TI ha reso un progetto di decisione (incarto AI. doc. 40), mediante il quale ventilava all'assicurato la soppressione della sua rendita d'invalidità a decorrere dalla fine del mese seguente la notificazione della futura decisione, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurato si è opposto a questo progetto di decisione, esibendo una serie di documenti medici (incarto AI, doc. 42, 43/1 a 13 e 45), dai quali risulta, in particolare, che egli era affetto da un glaucoma cronico già dal 2005 e che era stato operato, all'inizio di novembre 2007, di meniscectomia mediale parziale in artroscopia per lesione longitudinale del menisco mediale e condropatia del condilo femorale mediale del ginocchio destro. Il dott. E._______ si è pronunciato su questa documentazione mediante presa di posizione dell'11 dicembre 2007 (incarto AI, doc. 47), nella quale ha considerato, riassuntivamente, che essa non conteneva indicazioni su patologie suscettibili di compromettere la capacità lavorativa per un periodo protratto o che

C-6372/2009 Pagina 5 non erano già note prima, concludendo che l'assicurato era da considerare abile al lavoro in attività rispettose dei limiti funzionali esposti nella precedente presa di posizione del 19 settembre 2007. Conseguentemente, il 9 giugno 2008 (incarto AI, doc. 54/8 a 13), l'UAIE ha emanato una decisione di soppressione della rendita d'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2008. H. Contro questa decisione, per il tramite del sindacato UNIA, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 15 luglio 2008 (incarto AI, doc. 54/2 a 7), chiedendone l'annullamento per il fatto che la situazione medica non era ancora stabilizzata, ed ha esibito ulteriore documentazione, in buona parte già agli atti (incarto AI, doc. 54/14 a 39). Prendendo posizione sul caso il 3 novembre 2008 (incarto AI, doc. 60), il dott. F._______, medico dell'UAI-TI, ha osservato che l'assicurato presentava, oltre alla patologia di natura post-traumatica interessante la spalla destra, anche delle affezioni degenerative alla caviglia sinistra e al ginocchio destro, non essendo per di più esclusi problemi al rachide, ed ha concluso alla necessità di eseguire una valutazione peritale reumatologica. Nella risposta al ricorso del 3 novembre 2008 (incarto AI, doc. 61), l'UAI- TI ha perciò proposto, in sostanza, che l'incarto fosse rinviato all'UAIE per la messa in opera della perizia reumatologica prospettata dal proprio servizio medico. Dal canto suo, mediante scritto del 27 novembre 2008 (incarto AI, doc. 62), l'assicurato ha confermato di aderire alla soluzione avanzata dall'UAI-TI. Di conseguenza, mediante sentenza del 21 novembre 2008 (incarto AI, doc. 64/2 a 6), il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che, annullata la decisione impugnata del 9 giugno 2008, ha rinviato gli atti all'UAIE per l'esecuzione delle misure istruttorie necessarie e la conseguente emissione di una nuova decisione impugnabile. I. Nel frattempo, il 4 novembre 2008 (incarto AI, doc. 62/2), l'assicurato era stato sottoposto ad un intervento d'artrodesi della sottoastragalica con vite ed innesto osseo omologato da cresta. Il 24 febbraio 2009 l'assicurato è stato inoltre oggetto di un esame psichiatrico (incarto AI, doc. 71/2), dal cui rapporto emerge la diagnosi di deflessione del tono dell'umore con irritabilità, sentimenti d'inadeguatezza reattivi all'attuale condizione invalidante, difficoltà nel riposo notturno ed ansia episodica con turbe somatiche, quadro qualificato di disturbo dell'adattamento.

C-6372/2009 Pagina 6 J. J.a Il 4 marzo 2009 l'UAI-TI ha incaricato il dott. G._______, reumatologo, di esaminare l'assicurato e di allestire il relativo rapporto peritale (incarto AI, doc. 72). Nella perizia stilata il 24 marzo 2009 (incarto AI, doc. 77), il dott. G._______ ha posto la diagnosi di periartropatia omeroscapolare a destra (rottura della cuffia dei rotatori, con esiti da diversi interventi chirurgici), di sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a destra (alterazioni degenerative del rachide, con disturbi statici e decondizionamento muscolare), di gonalgia cronica a destra (morbo di Osgood-Schlatter e gonartrosi), di dolori dell'articolazione tibioastragalica a sinistra (esiti da artrodesi) e d'obesità. Il perito ha definito una capacità lavorativa completa in attività confacenti, sostituenti quella di muratore, senza riduzione del rendimento, dal 1° dicembre 2007, ossia a distanza di un mese dall'intervento di meniscectomia mediale parziale al ginocchio sinistro, fino al giorno dell'intervento d'artrodesi dell'articolazione sottoastragalgica a sinistra, ossia il 4 novembre 2008, seguita da un'incapacità lavorativa completa a decorrere da quest'ultima data fino al 30 aprile 2009 (sei mesi di recupero postoperatorio), l'assicurato essendo di nuovo pienamente abile al lavoro dal 1° maggio 2009. Come attività esigibili, l'esperto ha indicato lavori non implicanti, in particolare, il sollevamento e il trasporto di pesi superiori ai ventisei chilogrammi, come pure lo spostamento su ponteggi e scale a pioli, la capacità dell'assicurato a sollevare pesi tra gli undici e i venticinque chilogrammi essendo esigua, tra i sei e i dieci chilogrammi, e al di sopra del piano delle spalle, essendo ridotta, e la sua capacità a stare in posizione inginocchiata e a manipolare oggetti molto pesanti essendo molto ridotta. J.b Il 30 marzo 2009 l'UAI-TI ha incaricato il "Centro peritale per le assicurazioni sociali" a Bellinzona, di esaminare l'assicurato e di allestire il relativo rapporto peritale psichiatrico (incarto AI, doc. 76). Nella perizia redatta il 30 aprile 2009 (incarto AI, doc. 81), i dott.ri H._______ e I._______ hanno stabilito la diagnosi di reazione mista ansioso-depressiva da disadattamento, rilevando che questa patologia psichiatrica non induceva una riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato. J.c Con rapporto del 13 maggio 2009 (incarto AI, doc. 82), il dott. F._______ ha confermato la diagnosi contenuta nella perizia del dott. G._______ e in quella dei dott.ri H._______ e I._______, come pure l'incapacità lavorativa e l'esigibilità formulate dallo stesso dott. G._______. K. Nel frattempo, il 23 aprile 2009, l'UAI-TI aveva ottenuto copia dell'incarto dell'assicuratore collettivo del datore di lavoro dell'assicurato, l'Helsana, dal quale risulta che quest'ultima versava l'indennità giornaliera per un'incapacità lavorativa completa, dal 1° agosto 2008, dovuta ai problemi interessanti il piede sinistro (incarto Helsana, doc. 1 a 16, in particolare il doc. 13).

C-6372/2009 Pagina 7 L. La consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI ha redatto un rapporto, il 25 maggio 2009 (incarto AI, doc. 87 e 89), dal quale si evince che, nel 2007, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, previa indicizzazione dei dati forniti dal datore di lavoro per il 2004, un salario da valido di Fr. 62'297.-, e, secondo i dati dell'UFS relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS, categoria 4.2), adattati a 41.7 ore settimanali (tabella B 9.2, La Vie Économique, 1/2-2006, pag. 94), un salario da invalido di Fr. 60'144.-, ridotto del 10% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 54'135.-, il grado d'invalidità e la perdita di guadagno essendo perciò pari al 13%. M. M.a Il 16 giugno 2009 l'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di decisione (incarto AI, doc. 92), con il quale ha prospettato all'assicurato la conferma della soppressione della sua rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurato ha chiesto la trasmissione di copia degli atti il 14 luglio 2009, la quale è stata prontamente eseguita dall'UAI-TI (incarto AI, doc. 93). Spirato infruttuosamente il termine di trenta giorni, l'UAIE ha confermato, mediante decisione del 7 settembre 2009 (incarto AI, doc. 98), la soppressione della rendita d'invalidità dell'assicurato a decorrere dal 1° agosto 2008. M.b L'8 settembre 2009 sono pervenute all'UAI-TI, tardivamente, le osservazioni al progetto di decisione del 16 giugno 2009 (incarto AI, doc. 97 e 99), con allegato un rapporto ortopedico del 20 agosto 2009, in cui è riferito che è stato effettuato un intervento chirurgico, il 18 agosto 2009, come conseguenza di una pseudoartrosi (PSA) in esiti da artrodesi astragalo-calcaneale al piede sinistro (cruentazione di focolaio di PSA e sintesi con due viti cannulate percutanee), e nel quale è specificato che l'assicurato deve mantenere l'arto inferiore operato in posizione antedeclive, controllando circolo, motricità e sensibilità periferici, e deambulare con l'ausilio di due bastoni canadesi, non concedendo carico sull'arto inferiore sinistro, per quattro settimane fino al prossimo controllo clinico. N. N.a Contro la decisione dell'UAIE, l'assicurato, sempre patrocinato dall'UNIA, ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale l'8 ottobre 2009, chiedendo, in via principale, che essa sia annullata e che il suo diritto ad una rendita intera d'invalidità continui ad essergli riconosciuto, oppure, in via subordinata, che essa sia annullata e che il suo diritto ad una rendita intera d'invalidità continui ad essergli riconosciuto fino a quando il quadro medico non sarà stabilizzato e sarà quindi possibile definire la capacità

C-6372/2009 Pagina 8 di guadagno residua. A questo proposito, il ricorrente ha annunciato di sottoporsi prossimamente ad un esame peritale presso il dott. L._______, e ciò per verificare la correttezza della valutazione del suo stato di salute contenuta nella perizia del dott. G._______. Dal punto di vista formale, il ricorrente ha, in particolare, notato che, la decisione dell'UAIE del 9 giugno 2008 essendo stata annullata dal Tribunale amministrativo federale con sentenza del 21 novembre 2008, sarebbe errato fondarsi su di essa per determinare la data a partire da quando la soppressione della rendita esplicherebbe i suoi effetti, ossia il 1° agosto 2008, ma bisognerebbe invece considerare la data del 1° ottobre 2009, e ciò in conformità con l'art. 88bis cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201). Il ricorrente ha quindi concluso al pagamento retroattivo della rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 2008 almeno fino al 30 settembre 2009. N.b Il 23 novembre 2009 il dott. F._______ si è pronunciato sul rapporto ortopedico del 20 agosto 2009, esibito dal ricorrente con le sue osservazioni tardive al progetto di decisione dell'UAI-TI, riprendendone la diagnosi e concludendo che, vista la presenza di pseudoartrosi alla caviglia sinistra, la capacità lavorativa residua stabilita dal dott. G._______, non si è verificata, per cui il ricorrente deve essere riconosciuto pienamente inabile al lavoro in attività confacenti dal 4 novembre 2008 a tuttora. Egli ha concluso che è necessario rivalutare la situazione medica, e ciò mediante un rapporto del dott. L._______, come avanzato dal ricorrente, oppure con un complemento peritale del dott. G._______. L'UAI-TI ha risposto al ricorso il 25 novembre 2009, chiedendo di accoglierlo, nel senso di confermare il diritto alla rendita intera dal 4 novembre 2008, e di trasmettere gli atti all'amministrazione per il complemento d'istruttoria indicato dal dott. F._______. Dal canto suo, il 14 dicembre 2009, l'UAIE ha comunicato di rinunciare a prendere posizione. O. Con la sua replica del 22 gennaio 2010, il ricorrente ha annunciato di inoltrare prossimamente la perizia del dott. L._______, aggiungendo di aderire solo parzialmente alla proposta formulata dall'UAI-TI, nella misura in cui un ripristino della rendita a decorrere unicamente dal 4 novembre 2008, non rispecchierebbe la realtà della situazione medica, visto che i problemi al piede sinistro durano dal 1° agosto 2008, data che segna l'inizio del versamento dell'indennità giornaliera completa da parte dell'Helsana. In conclusione, egli ha ribadito la sua richiesta di annullare la decisione impugnata e di riprendere il versamento della rendita intera d'invalidità senza interruzioni. Mediante scritto del 30 marzo 2010, il ricorrente ha comunicato di non essere ancora in possesso del rapporto peritale del dott. L._______, esibendo cionondimeno della nuova documentazione medica, ossia un referto di risonanza magnetica del 2 novembre 2009, facente stato di un'ernia discale sospetta, un referto radiologico dell'articolazione tibiotarsica sinistra, del 22 dicembre 2009, riferente degli esiti da artrodesi astragalo-calcaneare, un referto di tomografia computerizzata dell'arto inferiore sinistro, del 20

C-6372/2009 Pagina 9 gennaio 2010, da cui emerge, in particolare, una discreta progressione del quadro degenerativo artrosico dell'articolazione tibiotarsica, un rapporto medico del 1° febbraio 2010, diagnosticante un'ernia inguinoscrotale sinistra da scivolamento, sottoposta ad intervento di plastica inguinale, e un referto ambulatoriale del 25 febbraio 2010, indicante che permane del dolore nella regione sottoastragalica e tibiotarsica. Il 22 aprile 2010 il ricorrente ha inoltrato un nuovo referto di tomografia computerizzata, realizzato il 24 marzo 2010, relativo al ginocchio destro affetto da una sindrome algica, ed ha prospettato il prossimo invio della perizia del dott. L._______, non ancora in suo possesso. P. P.a Mediante scritto del 21 aprile 2010, il ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale una copia del rapporto peritale del dott. L._______, chirurgo, specialista in medicina infortunistica ed internista, stilato il 7 aprile 2010 dopo visita medica del 18 novembre 2009. Lo specialista ha diagnosticato dei postumi di rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, una sindrome cervicale cronica su alterazioni degenerative della colonna cervicale con stenosi foraminale C6/7, una gonartrosi destra su meniscectomia parziale mediale, una patella alta ed un morbo di Osgood Schlatter con necessità di ortesi per deambulare, degli esiti da artrodesi talo-calcaneare su marcata artrosi, un glaucoma cronico, uno stato dopo intervento per ernia inguino-scrotale e dei retropiedi vari cavi con alluce valgo e dita a martello bilaterale. L'esperto ha concluso che la valutazione della capacità lavorativa, così come formulata dal dott. G._______, non può essere seguita, visto che è stata effettuata in mancanza di tutta la documentazione medica necessaria, in particolare rispetto allo stato della caviglia sinistra del ricorrente, la quale è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico il 18 agosto 2009, seguito da un'immobilizzazione gessata fino a fine settembre 2009, e con una situazione ancora caratterizzata da un ritardo di consolidazione talo-calcaneare, non escludente l'eventualità di un nuovo approccio operatorio. P.b Riferendosi alla perizia del dott. L._______, il dott. F._______ ha stabilito, in una breve presa di posizione del 10 giugno 2010, che persiste un'incapacità lavorativa completa e che sarà necessario rivalutare la situazione medica dopo un periodo d'attesa di sei mesi, ossia nell'autunno 2010. L'UAI-TI ha duplicato il 14 giugno 2010, osservando che la rendita intera d'invalidità è stata giustamente soppressa il 31 luglio 2008, ma che, tenuto conto dell'incapacità lavorativa completa a partire dal 4 novembre 2008 in qualsiasi tipo d'attività, è necessario riconoscere il risorgere dell'invalidità, con il diritto del ricorrente alla rendita intera, e ciò dal 1° novembre 2008, una revisione dovendo essere attuata nel settembre od ottobre 2010. Dal canto suo, il 23 giugno 2010, l'UAIE ha comunicato di rinunciare a prendere posizione. Q. Il 1° luglio 2010 il ricorrente ha inoltrato nuovi documenti medici, ossia un referto di tomografia computerizzata del ginocchio destro, del 7 maggio

C-6372/2009 Pagina 10 2010, un referto radiografico delle anche, del 18 maggio 2010, un referto ecografico dell'addome inferiore, dell'8 giugno 2010, ed un referto ambulatoriale del 16 giugno 2010, diagnosticante un'ipotonotrofia lieve del quadricipite femorale (QF) destro, un'ipermobilità rotulea, un "rasping test" positivo, un'articolarità completa dolente in massima flessione, un impegno della rotula a 60°, un "apprehension test" positivo ed un angolo Q aumentato, e nel quale è consigliato di procedere ad un riallineamento dell'apparato estensore, unitamente ad un "release" laterale a destra, e a della fisiokinesiterapia (Fkt) di potenziamento muscolare del vasto mediale bilateralmente. R. R.a Mediante scritto per posta elettronica del 17 dicembre 2010, questo Tribunale ha chiesto all'Helsana copia degli atti mancanti dell'incarto malattia, i quali sono stati ricevuti il 24 dicembre 2010. Tra di essi spicca il rapporto sulla visita medica fiduciaria dell'11 maggio 2009, stilato dal dott. E._______, internista, già medico dell'UAI-TI, nel quale è posta la diagnosi di periartropatia omero-scapolare a destra, d'artrosi sottoastragalica e di sinostosi talo-calcaneare sinistra, di gonalgia a destra, di sindrome cervicale, di decondizionamento muscolare, di glaucoma cronico, d'allergia a pollini, d'ernia inguinale a destra, d'obesità e di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva. Il medico di fiducia dell'Helsana ha osservato, da un lato, che sussistono importanti impedimenti a carico della spalla e del ginocchio destri, come pure della gamba sinistra con artrosi alla caviglia ed esiti da intervento, e, dall'altro lato, che la sindrome da disadattamento non presenta le caratteristiche di una malattia di lunga durata. Egli ha concluso che l'inabilità lavorativa per l'attività abituale di muratore è definitiva (a carico dell'assicuratore malattia dal 1° agosto 2008), mentre la capacità lavorativa è totale già da ora per un'attività in posizione seduta, ma non inginocchiata, implicante spostamenti soltanto su brevi tragitti, senza la necessità di salire o scendere scale o scale a pioli e di eseguire lavori sopra l'altezza delle spalle, come pure di fare sforzi con il braccio destro, in particolare alzare pesi o eseguire rotazioni del braccio, la manipolazione di attrezzi leggeri e di precisione essendo invece possibile. R.b Dagli atti dell'incarto malattia si apprende pure che l'Helsana ha versato l'indennità giornaliera al ricorrente fino al 21 luglio 2010, ossia fino all'esaurimento del diritto alle settecento venti indennità previste dal contratto assicurativo collettivo. Diritto: 1.

C-6372/2009 Pagina 11 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2.

C-6372/2009 Pagina 12 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

C-6372/2009 Pagina 13 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni. 4. 4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 4.2. Conformemente al tenore della LAI in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a revisione), l'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità europea e vi risiede. 4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

C-6372/2009 Pagina 14 4.4. Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). 5. Il ricorrente contesta, in sostanza, la soppressione della sua rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2008, operata dall'UAIE mediante la decisione impugnata del 7 settembre 2009, e pretende che la stessa gli sia versata retroattivamente dal 1° agosto 2008 almeno fino al 30 settembre 2009. 6. 6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità. 6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

C-6372/2009 Pagina 15 L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b OAI). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). 6.5. Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-revisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag. 15). 7. 7.1. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove ed esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108). 7.2. In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 12 gennaio 2006 (incarto AI, doc. 27). In seguito, il 9 giugno 2008, sulla base di una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, è stata emessa una decisione di revisione (incarto AI, doc. 54/8 a 13), prevedente la soppressione della rendita dal 1° agosto 2008, decisione annullata, mediante sentenza del 21 novembre 2008 (incarto AI, doc. 64/2 a 6), dal Tribunale amministrativo federale. Ne consegue che, seguendo la

C-6372/2009 Pagina 16 giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare la soppressione della rendita, così come deciso dall'UAIE, è quello tra il 12 gennaio 2006 e il 7 settembre 2009, data della decisione impugnata (incarto AI, doc. 98). A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 9. 9.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività

C-6372/2009 Pagina 17 ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. In carenza di documentazione economica affidabile, come nella fattispecie, visto che il ricorrente non ha praticamente più lavorato dopo l'infortunio del 14 aprile 2003, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 9.2. In concreto, occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia dal 12 gennaio 2006 al 7 settembre 2009, l'incidenza delle affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa del ricorrente è diminuita in modo tale da giustificare la soppressione della rendita d'invalidità, come deciso dall'UAIE. 10. 10.1. Dalla documentazione medica agli atti e, in primis, dalla perizia del dott. G._______, reumatologo, del 24 marzo 2009 (incarto AI, doc. 77), dal rapporto medico del dott. E._______, internista, dell'11 maggio 2009, stilato su incarico dell'Helsana e richiamato da questo Tribunale nella presente procedura, come pure dalla perizia del dott. L._______, chirurgo, specialista in medicina infortunistica ed internista, del 7 aprile 2010, esibita dal ricorrente in questa procedura, emerge, in sostanza, la diagnosi di postumi di rottura della cuffia dei rotatori, di sindrome cervicale cronica, di gonartrosi destra e di esiti da artrodesi talocalcaneare. l dott.ri L._______ e E._______ hanno inoltre identificato, sulla base di nuovi documenti medici di cui il dott. G._______ non poteva essere a conoscenza, uno stato dopo intervento per ernia inguinoscrotale ed un glaucoma cronico, nonché dei retropiedi vari cavi con alluce valgo e dita a martello bilaterale, un'allergia a pollini ed un'obesità. 10.2. Dalla perizia psichiatrica dei dott.ri H._______ e I._______, del 30 aprile 2009 (incarto AI, doc. 81), risulta inoltre che il ricorrente soffre di

C-6372/2009 Pagina 18 una sindrome ansioso-depressiva da disadattamento, la quale è però reputata non influire sulla sua capacità lavorativa. 11. 11.1. Per quanto riguarda la capacità lavorativa del ricorrente, è opportuno innanzitutto notare che il dott. C._______, medico della Suva, reumatologo, ha considerato, nel suo rapporto di visita di richiusura del 26 marzo 2008 (incarto Suva, doc. 210), che l'evento del 5 giugno 2007 non ha avuto conseguenze rilevanti dal punto di vista infortunistico, i problemi cronici al ginocchio destro essendo di natura degenerativa, per cui ha valutato, limitatamente agli esiti dell'infortunio del 14 aprile 2003, una capacità lavorativa nella massima misura possibile, e ciò a decorrere dal 1° agosto 2008. Nella sua perizia del 24 marzo 2009, il dott. G._______ ha stabilito una capacità lavorativa completa in attività confacenti dal 1° dicembre 2007 (un mese dopo la meniscectomia al ginocchio sinistro) al 3 novembre 2008, interrotta da un'incapacità lavorativa completa dal 4 novembre 2008 (artrodesi dell'articolazione sottoastragalgica a sinistra) fino al 30 aprile 2009 (sei mesi di recupero postoperatorio), il ricorrente essendo di nuovo pienamente abile al lavoro dal 1° maggio 2009. In seguito, il dott. L._______ ha valutato, nella sua perizia del 7 aprile 2010, dopo avere evidenziato che il ricorrente ha dovuto subire un ulteriore intervento chirurgico il 18 agosto 2009 (incarto AI, doc. 97/6 e 7), posteriore quindi alla perizia del dott. G._______, che il ricorrente doveva essere ancora considerato inabile al lavoro in misura completa per qualsiasi attività. 11.2. In fase di ricorso, il dott. F._______, medico dell'UAI-TI, ha dapprima considerato, nella sua presa di posizione del 23 novembre 2009, che, vista la presenza di pseudoartrosi alla caviglia sinistra, la capacità lavorativa residua stabilita dal dott. G._______ non si era verificata, per cui il ricorrente doveva essere di nuovo riconosciuto pienamente inabile al lavoro anche in attività confacenti dal 4 novembre 2008 senza interruzione. Fondandosi sulla perizia del dott. L._______, il dott. F._______ ha quindi osservato, nella sua breve presa di posizione del 10 giugno 2010, che continuava a persistere un'incapacità lavorativa completa, sottolineando la necessità di rivalutare il caso nell'autunno 2010. 12. Visto quanto precede, il collegio giudicante non può condividere le conclusioni del dott. F._______, ricalcanti quelle del dott. G._______, per

C-6372/2009 Pagina 19 quanto riguarda la presenza di una capacità lavorativa completa in attività confacenti durante il periodo dal 1° agosto al 4 novembre 2008. Questa valutazione non trova infatti alcun riscontro nella documentazione medica agli atti, se si tiene conto in particolare del fatto che l'Helsana ha versato al ricorrente l'indennità giornaliera per inabilità lavorativa completa dal 1° agosto 2008, e che il dott. E._______, medico fiduciario della stessa Helsana, ha rimarcato esplicitamente, nel suo rapporto dell'11 maggio 2009, che la capacità lavorativa in attività confacenti era completa a decorrere solamente da quest'ultima data. Dall'incarto non risulta perciò la prova di un miglioramento dello stato di salute del ricorrente tale da permettere la ripresa del lavoro in attività confacenti per il periodo dal 1° agosto al 4 novembre 2008. Per quanto attiene al periodo successivo al 7 settembre 2009, data della decisione impugnata, il quale esorbita dal potere d'esame di questo Tribunale, sarà necessario procedere ad una nuova revisione della rendita, così come indicato dal dott. F._______ nella sua presa di posizione del 10 giugno 2010. 13. Di conseguenza, conformemente alle considerazioni sopraesposte, è necessario accogliere il ricorso e riformare la decisione impugnata, nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 2008. L'incarto è nel contempo rinviato all'UAIE per iniziare una nuova procedura di revisione immediata della rendita. 14. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali. Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.--.

C-6372/2009 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione dell'UAIE del 7 settembre 2009 è riformata, nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° agosto 2008. 2. L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ad una revisione immediata della rendita. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-- a carico dell'UAIE. 5. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);

C-6372/2009 Pagina 21 – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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