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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2012 C-6334/2011

4 septembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·949 mots·~5 min·3

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione dell'11 ottobre 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6334/2011

Sentenza d e l 4 settembre 2012 Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino; Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. B._______, 6901 Lugano, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione dell'11 ottobre 2011.

C-6334/2011 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione dell'11 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° aprile al 30 settembre 2010 (doc. 142); questa decisione è stata notificata all'avv. B._________, regolare rappresentante del nominato, il 13 ottobre 2011, come risulta dall'attestato della Posta svizzera (doc. 143-2); copia del provvedimento veniva inviata per posta semplice a A._______ (doc. 142-2); in data 21 novembre 2011, A._______, sempre rappresentato dall'avv. B._______, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo, in sostanza, previo annullamento della decisione impugnata, che gli atti venissero ritrasmessi all'autorità inferiore per nuova decisione; ricevuto il ricorso, il Tribunale ha disposto uno scambio di allegati, dove le parti hanno ribadito le loro conclusioni; la parte ricorrente ha versato il 10 maggio 2012 un anticipo di 400 franchi alla cassa di questo Tribunale a titolo di anticipo sulle spese processuali; in seguito a esame è emerso che il ricorso presentato il 21 novembre 2011 contro la decisione dell'11 ottobre 2011 poteva essere tardivo; il giudice dell'istruzione, con scritto raccomandato del'8 agosto 2012, ha invitato l'avv. B.________ a prendere posizione in merito all'eventuale tardività del gravame entro il 24 agosto successivo (doc. 16 inc. TAF); tale scritto è stato consegnato al destinatario il 13 agosto 2012 (doc. 17 inc. TAF); l'interpellato non ha risposto; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudi-

C-6334/2011 Pagina 3 ca i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); giusta l'art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, 830.1), il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione; le richiese scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (at. 39 LPGA); dagli atti emerge che la decisione dell'11 ottobre 2011 dell'UAIE è stata ricevuta dal rappresentante di A._______ il 13 ottobre 2011 e che l'avv. B._______ era il regolare rappresentante del nominato (doc. 132-1 e doc. 143-2); ora, il termine per presentare il ricorso è scaduto sabato 12 novembre 2011, riportato a lunedì 14 novembre 2011 (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA); il ricorso è stato presentato il 21 novembre 2011 quindi tardivamente; non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale, l'insorgente non avendo tra l'altro risposto allo scritto di questo Tribunale dell'8 agosto 2012; il ricorso è di conseguenza inammissibile; che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili; non vengono prelevate spese processuali e la somma di 400 franchi versata dall'insorgente il 10 maggio 2012 gli viene restituita; visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili;

C-6334/2011 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal ricorrente gli viene restituito. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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