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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2009 C-6320/2008

13 mars 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·825 mots·~4 min·2

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 19 agosto ...

Texte intégral

Corte II I C-6320/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 marzo 2009 Giudice: Francesco Parrino, giudice unico, Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 19 agosto 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6320/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 19 agosto 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INAS di Lucerna, regolare rappresentante di A._______, cittadina italiana, nata il , che la sua richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, presentata il 5 ottobre 2006, era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 60); in data 30 settembre 2008, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), facendo valere di essere invalida in misura rilevante per il diritto a prestazioni; il ricorso è stato inviato all'UAIE affinché si pronunciasse in merito al gravame; l'autorità amministrativa ha quindi effettuato una ricerca postale dalla quale è emerso che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata al Patronato INAS di Lucerna il 22 agosto 2008 (doc. 61); nella sua risposta di causa del 3 febbraio 2009, l'UAIE propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile poiché presentato dopo il termine legale di 30 giorni; con ordinanza del 10 febbraio 2009, il TAF ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla tardività dell'impugnativa; con la replica spedita il 7 marzo 2009, la figlia della ricorrente fa presente che la madre, ammalata, ha dimenticato la decisione da impugnare e questa è stata trovata per caso dalla scrivente la quale ha immediatamente provveduto a formulare il ricorso; giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; Pagina 2

C-6320/2008 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale; giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS.830.1) il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione; le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 LPGA); secondo quanto emerge dagli atti (cfr. doc. 61 di cui una copia è stata trasmessa alla parte ricorrente), la decisione impugnata è stata notificata al Patronato INAS di Lucerna, già regolare rappresentante di A._______, il 22 agosto 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 22 settembre successivo, il 21 settembre, domenica, non essendo un giorno utile per la scadenza (art. 38 LPGA); ora, il ricorso è stato presentato il 30 settembre 2008; non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale, le ragioni fatte valere dall'insorgente, nella replica del 7 marzo 2009, non essendo di rilievo; segnatamente, una semplice dimenticanza della decisione in lite e/o la malattia dell'insorgente non rappresentano motivi giustificati di restituzione del termine; il ricorso, inoltrato il 30 settembre 2008 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente irricevibili; visto l'esito della procedura, non vengono elevate spese processuali. Pagina 3

C-6320/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. AI ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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