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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2009 C-63/2007

4 août 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,253 mots·~16 min·1

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (altro) | AVS

Texte intégral

Corte II I C-63/2007/ {T 0/2} Sentenza d e l 4 agosto 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentata dal Patronato INCA, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. AVS. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-63/2007 Fatti: A. A._______, cittadina italiana nata il (...), nubile, ha lavorato in Svizzera nel 1963, 1965 e 1967, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 14). Il 10 maggio 2006 l'assicurata ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), una domanda per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 10). Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurata concernente i detti contributi (doc. 14), la CSC ha emanato una decisione il 16 giugno 2006, con copia per conoscenza all'INPDAP, mediante la quale ha negato all'interessata il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera, sulla base di una durata di contribuzione di sette mesi, inferiore al minimo legale di un anno, ossia tre mesi nel 1963, rispettivamente nel 1965, e un mese nel 1967, calcolati secondo le "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968" (Tabelle), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (doc. 16, 22 e 27). B. Il 31 luglio 2006 l'assicurata ha formulato opposizione contro questa decisione, sostenendo di avere soggiornato in Svizzera durante tredici mesi, ed ha prodotto due "Wohnsitzbescheinigungen", una del comune di O._______, attestante un soggiorno dal 13 febbraio al 24 agosto 1965, e una del comune di W._______, che certifica una permanenza, dall'11 ottobre 1976 al 31 marzo 1977, non dell'assicurata, ma di A._______-M._______, nata il (...) (doc. 30 e 31). La CSC ha respinto l'opposizione il 12 dicembre 2006, nella misura in cui non è stato possibile accertare una durata di contribuzione dell'assicurata superiore a quella ritenuta con la decisione del 16 giugno 2006 (doc. 37). C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurata ha inoltrato ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per Pagina 2

C-63/2007 le persone residenti all'estero il 21 dicembre 2006, chiedendo il riesame del periodo contributivo e il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. D. La CSC ha quindi riesaminato il caso, dopo avere ricevuto dalla ricorrente, il 28 dicembre 2006, una "Wohnsitz-Bestätigung" del comune di O._______, dove si certifica che la ricorrente ha soggiornato in questo luogo dal 26 febbraio 1963 al 22 giugno 1964 e dal 16 gennaio al 24 agosto 1965, ed un "Attest" del comune di Z._______, da cui si evince che la ricorrente ha vissuto in questa località dall'11 dicembre 1967 al 1° settembre 1968 (doc. 65, 66 e 69). Esperito il necessario complemento d'indagine presso diversi comuni e casse di compensazione (doc. 50 a 61 e 74 a 79), la CSC ha emesso una nuova decisione su opposizione il 7 maggio 2007, mediante la quale ha riconosciuto alla ricorrente, sulla base di un periodo contributivo di quattordici mesi (tre mesi nel 1963, rispettivamente nel 1965, un mese nel 1967 e sette mesi nel 1968), il diritto ad una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dell'ammontare mensile di Fr. 48.-, dal 1° dicembre al 31 dicembre 2004, di Fr. 49.-, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, e di Fr. 50.- dal 1° gennaio 2007 in poi (doc. 87 a 97). E. Contro questa seconda decisione su opposizione, la ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 5 giugno 2007, facendo valere una durata totale di contribuzione di trenta cinque mesi, ossia undici mesi nel 1963, sei mesi nel 1964, otto mesi nel 1965, un mese nel 1967 e nove mesi nel 1968, ed ha nuovamente prodotto la "Wohnsitz-Bestätigung" del comune di O._______ e l'"Attest" del comune di Z._______, già agli atti. Con risposta del 20 luglio 2007, la CSC ha rilevato che la durata del periodo contributivo era stata determinata, per il 1963, 1965, 1967 e 1968, sulla base delle Tabelle, ed ha precisato che non era stato possibile stabilire la natura del permesso di cui disponeva la ricorrente quando soggiornava in Svizzera. La CSC ha quindi proposto di rigettare il ricorso. La ricorrente ha replicato il 27 luglio 2007, riproponendo le proprie conclusioni e chiedendo di eseguire un complemento d'indagine per Pagina 3

C-63/2007 determinare il periodo contributivo nel 1964. Invitata da questo Tribunale ad eseguire una ricerca complementare per verificare a quale cassa di compensazione fosse affiliato il datore di lavoro della ricorrente nel 1964, la CSC ha riferito che si trattava della Cassa n. 91 e dimostrato, allegando un documento relativo alla dissoluzione e alla fusione delle casse di compensazione a fine 2000, come essa sia stata ormai assorbita dalla Cassa n. 99. Dopo la replica non sono più intervenuti ulteriori scambi di allegati. Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.3 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Pagina 4

C-63/2007 1.4 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.5 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di Pagina 5

C-63/2007 sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 Secondo l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Il Tribunale federale ha affermato che, in deroga al principio devolutivo del ricorso, all'amministrazione è data la facoltà, in virtù dell'art. 58 PA, di rivedere la decisione querelata, ma che la nuova decisione toglie la controversia sono nella misura in cui accondiscende al petitum dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e, in questo caso, l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 238, 107 V 250). Questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del Tribunale federale nella causa J., H 42/04, consid. 1.4). 3.2 In concreto, la CSC ha annullato, mediante decisione su opposizione del 7 maggio 2007, la precedente decisione su opposizione del 12 dicembre 2006, ed ha accordato alla ricorrente una rendita di vecchiaia sulla base di una durata contributiva di quattordici mesi. La ricorrente ha tuttavia contestato anche questa seconda decisione su opposizione, sostenendo che la durata di contribuzione deve essere fissata a trenta cinque mesi. Il ricorso del 21 dicembre 2006 deve perciò essere dichiarato parzialmente privo d'oggetto, nella misura in cui l'opposizione del 12 dicembre 2006 è stata accolta. Per contro, il Tribunale amministrativo federale deve entrare nel merito della domanda della ricorrente che la decisione su opposizione del 7 maggio 2007 non ha soddisfatto. Pagina 6

C-63/2007 4. 4.1 Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 4.3 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.4 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 4.5 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento Pagina 7

C-63/2007 assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4.6 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 4.7 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01). 5. 5.1 In concreto, la ricorrente afferma che la durata totale del suo periodo di contribuzione all'AVS ammonta a trenta cinque mesi, dal 1963 al 1965 e dal 1967 al 1968, per cui pretende di avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia superiore a quella attribuitale dalla CSC. La ricorrente chiede pertanto la rettificazione delle registrazioni fatte nel suo conto individuale, al momento in cui si è verificato l'evento assicurato, ossia il raggiungimento dell'età di pensionamento, e ciò in conformità con l'art. 141 cpv. 3 OAVS. Pagina 8

C-63/2007 5.2 La ricorrente ha prodotto con la sua opposizione una "Wohnsitz- Bestätigung" del comune di O._______, dove si certifica che ha soggiornato in questo luogo dal 26 febbraio 1963 al 22 giugno 1964 e dal 16 gennaio al 24 agosto 1965, ed un "Attest" del comune di Z._______, da cui si evince che ha vissuto in questa località dall'11 dicembre 1967 al 1° settembre 1968 (doc. 65, 66 e 69). La ricorrente ha quindi sommato i mesi relativi ai suoi soggiorni ad ha ottenuto un periodo di contribuzione di trenta cinque mesi, partendo dal presupposto che la durata della sua permanenza in Svizzera e la durata contributiva coincidono. La CSC ha effettuato diverse inchieste presso diverse casse di compensazione, le quali avrebbero potuto fornire indicazioni in merito ad ulteriori periodi di contribuzione (doc. 50 a 61). Essa ha pure proceduto ad eseguire un'inchiesta complementare nel canton Z._______ per stabilire il tipo di permesso (annuale o stagionale) di cui beneficiava la ricorrente quando soggiornava in Svizzera (doc. 74 a 79). Tutte le inchieste intraprese si sono però rivelate infruttuose. Fondandosi su queste risultanze istruttorie, la CSC ha quindi emanato la decisione su opposizione impugnata. 5.3 Da quanto esposto si evince che la ricorrente non è riuscita a provare, anche dopo i complementi d'istruttoria operati dalla CSC in ossequio al principio inquisitorio, che il suo conto individuale relativo ai contributi all'AVS contiene un errore di registrazione, nella misura in cui non ha apportato la prova che durante l'intera durata del suo soggiorno in Svizzera, la cui natura (annuale o stagionale) non ha potuto essere individuata, ha lavorato, versando quindi i contributi all'AVS. Si può pertanto concludere che la CSC, a giusto titolo, si è basata sulle Tabelle per determinare il periodo contributivo della ricorrente negli anni 1963, 1965, 1967 e 1968, ed ha fissato a quattordici mesi la durata contributiva della ricorrente. 6. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale respinge, quale giudice unico, il ricorso del 21 dicembre 2006, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, e il ricorso del 5 giugno 2007 (art. 23 cpv. 1 LTAF e 85bis cpv. 3 LAVS). Pagina 9

C-63/2007 7. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 10

C-63/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso del 21 dicembre 2006, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, è respinto. 2. Il ricorso del 5 giugno 2007 è respinto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: - al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 11

C-63/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 12

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