Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-622/2011 Sentenza del 24 marzo 2011 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 dicembre 2010).
C-622/2011 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato l'(…) (doc. 11), ha lavorato in Svizzera negli anni dal 1966 al 1981 (60 mesi), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 2; v. anche doc. 1). Il 24 maggio 2010, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 18). In tale ambito, agli atti dell'incarto dell'autorità inferiore risulta essere stata prodotta segnatamente la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana del 19 luglio 2010. Nella stessa è, fra l'altro, posta la diagnosi di spondiloartrosi del rachide lombosacrale con ernia del disco L2-L3 e bulging L3-L4, L4- L5 ed L5-S1 con discreto impegno funzionale e lievi segni di sofferenza radicolare nonché segnalato che l'interessato non è ritenuto in grado di svolgere il suo ultimo lavoro né un lavoro adeguato alle sue condizioni e che il medesimo è considerato invalido al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 26). B. Il 22 dicembre 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto in particolare il fatto che l'interessato percepisce dal 1° maggio 2003 una rendita AVS dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 36). C. Il 17 gennaio 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 22 dicembre 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che il 7 gennaio 1981 ha subito un infortunio professionale in Svizzera. Ha esibito documenti medici di data intercorrente da settembre 1981 a settembre 2010 (doc. TAF 1). D. Il 1° febbraio 2011, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto dell'UAIE (doc. TAF 2).
C-622/2011 Pagina 3 Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
C-622/2011 Pagina 4 sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI in esame essendo stata presentata dal ricorrente il 24 aprile 2010, si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in
C-622/2011 Pagina 5 vigore il 1° gennaio 2008 (cui è fatto riferimento di seguito). Giova altresì osservare, per sovrabbondanza, che l'applicazione del diritto previgente non avrebbe alcuna incidenza sull'esito della presente lite (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_972/2009 del 27 maggio 2010 consid. 2.1 a contrario; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C- 3121/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 3). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28, 28a e 29 LAI); aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). 5. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il ricorrente abbia diritto, o meno, ad una rendita d'invalidità. 6. 6.1. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA. L'art. 30 LAI statuisce altresì che il diritto alla rendita AI si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 6.2. L'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha diritto ad una rendita d'invalidità, ritenuto che nel momento in cui avrebbe potuto nascere al più presto, il 24 novembre 2010, il suo diritto alla rendita d'invalidità (art. 29 cpv. 1 LAI), il medesimo percepiva, peraltro già dal 1°
C-622/2011 Pagina 6 maggio 2003, una rendita AVS dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Ritenuto che il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 30 LAI), non poteva nascere un diritto ad una rendita AI successivamente all'erogazione di una rendita AVS. 6.3. L'insorgente sostiene nel ricorso di avere lavorato presso il "B._______" dal mese di aprile del 1981 fino al mese di settembre del medesimo anno, d'avere subito un infortunio professionale il 7 settembre 1981 e di non essersi vista riconosciuta l'invalidità causata da detto infortunio. Chiede d'essere sottoposto ad una visita specialistica e che gli sia riconosciuta l'invalidità nonché la relativa pensione. 6.4. Questo Tribunale rileva che nel gravame il ricorrente non precisa per quale il motivo la decisione litigiosa sarebbe illegittima. Giova poi rilevare che il fatto che il ricorrente abbia subito un infortunio nel 1981 non implica, in assenza di una sua precisa richiesta da inoltrare nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'erogazione d'ufficio di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Inoltre, e per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha presentato una richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità solamente il 24 maggio 2010 (doc. 18). Il suo diritto ad una rendita d'invalidità avrebbe quindi potuto nascere al più presto, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, il 24 novembre 2010, vale a dire sei mesi dopo la data della richiesta. Sennonché, dagli atti di causa appare che il medesimo beneficia di una rendita AVS già dal 1° maggio 2003 (doc. 1). Come rettamente rilevato nella decisione impugnata, l'insorgente non ha più diritto, ai sensi dell'art. 30 LAI, ad una rendita d'invalidità a partire dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia. Il ricorrente a giusto titolo neppure pretende che un tale diritto scaturirebbe da disposizioni dell'ALC e/o dei regolamenti relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale (v. consid. 2 del presente giudizio; cfr. DTF 131 V 371). 6.5. Per sovrabbondanza, giova ancora rilevare che il ricorrente neppure ha contestato in questa sede l'ammontare della rendita AVS che gli è stata riconosciuta con la decisione della CSC del 24 giugno 2003 a decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 1), senza che sulla base degli atti di causa appaiano in quest'ambito adempite le condizioni per un esame d'ufficio da parte di questo Tribunale (cfr. DTF 117 V 121 consid. 3 in fine; v. pure DTF 136 V 369).
C-622/2011 Pagina 7 6.6. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 8. 8.1. Viste le circostanze particolari del caso di specie, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
C-622/2011 Pagina 8 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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