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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2017 C-6039/2017

30 novembre 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,005 mots·~10 min·2

Résumé

Contributi | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, periodo contributivo (decisione su opposizione del 26 luglio 2017)

Texte intégral

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Corte III C-6039/2017

Sentenza d e l 3 0 novembre 2017 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Guido Colella, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, periodo contributivo (decisione su opposizione del 26 luglio 2017).

C-6039/2017 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Il 26 luglio 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 13 marzo 2017 di A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – ed ha confermato la decisione del 21 novembre 2016, mediante la quale ha riconosciuto all’interessato una rendita di vecchiaia dell’ammontare mensile di fr. 99.- a decorrere dal 1° ottobre 2016, conto tenuto di un periodo contributivo di 3 anni e 4 mesi (cfr. allegati al doc. TAF 1). 1.2. Tale decisione su opposizione, inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è stata notificata all’(allora) rappresentante dell’interessato, ossia al B._______ di C._______, il 31 luglio 2017 (cfr. avviso di ricevimento [allegato al doc. TAF 1] e ricerca postale [doc. TAF 2]). 2. Il 15 settembre 2017 (cfr. timbro postale), l’interessato, per il tramite dell’attuale rappresentante, ossia l’avv. G. Colella, ha inoltrato uno scritto dinanzi alla CSC, che è poi stato trasmesso il 19 ottobre 2017 per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha segnalato alla CSC che per errore non gli sono stati riconosciuti dei contributi da lui versati da aprile a novembre del 1970 e da marzo ad ottobre del 1971, poiché versati sul conto di un cugino con medesimo nome e cognome, e chiesto di procedere ad una verifica della circostanza rispettivamente ad una rideterminazione della sua rendita (doc. TAF 1). 3. 3.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 3.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

C-6039/2017 Pagina 3 4. 4.1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d’ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF e art. 7 cpv. 1 PA), rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 4.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 PA, l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente e, giusta l'art. 9 cpv. 2 PA, l'autorità che si reputa incompetente prende una decisione di inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza. 5. Si tratta innanzitutto di determinare se lo scritto del ricorrente del 15 settembre 2017 debba rispettivamente possa essere considerato quale mezzo d’impugnazione ordinario (ricorso) contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017 o se per contro si tratta di un mezzo d’impugnazione straordinario contro la menzionata decisione. 5.1. Al riguardo, questo Tribunale osserva che il ricorrente, peraltro rappresentato da mandatario professionale, ha inequivocabilmente trasmesso il menzionato scritto del 15 settembre 2017 alla CSC e presentato una “domanda di correzione e attribuzione dei contributi” del ricorrente medesimo. In altri termini, ha chiesto alla CSC il riconoscimento di un periodo contributivo maggiore, considerato che quello ritenuto dall’autorità inferiore è dovuto a suo giudizio ad un errore. Inoltre, lo scritto non comporta né implicitamente né esplicitamente un riferimento alla volontà di ricorrere dinanzi a questo Tribunale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017. Nello scritto del 15 settembre 2017, non è altresì fatto riferimento alla tempestività dello stesso in relazione all’art. 60 LPGA, benché vi sia la necessaria indicazione del termine ricorsuale nei rimedi giuridici della decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017, né è stata presentata una domanda di restituzione dei termini giusta l’art. 41 LPGA. 5.2. Il fatto che lo scritto del 15 settembre 2017 non sia stato concepito/inoltrato quale ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione su opposizione del 26 luglio 2017 della CSC è corroborato anche dal fatto che al ricorrente stesso, come detto rappresentato da mandatario professionale, non poteva in buona fede sfuggire che il suo più volte menzionato scritto consegnato alla posta il 15 settembre 2017, se inoltrato in quanto ricorso non avrebbe che potuto essere considerato inammissibile da questo Tribunale poiché tardivo.

C-6039/2017 Pagina 4 5.2.1. In effetti, giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA). 5.2.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Giusta il capoverso 4 del medesimo articolo, i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a); dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b); dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c; cfr. anche gli art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 PA in relazione con l’art. 2 cpv. 4 PA e l’art. 37 LTAF). 5.2.3. Secondo giurisprudenza, per il calcolo del termine di ricorso viene computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini se la decisione è stata notificata durante la sospensione (DTF 132 II 153 consid. 4.1; cfr. anche sentenze del TF 9C_424/2014 del 4 luglio 2014 e 9C_525/2013 del 23 settembre 2013 consid. 3 con rinvii). 5.2.4. Giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità, oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 PA). 5.2.5. Nel caso concreto, la decisione su opposizione del 26 luglio 2017 della CSC è stata validamente notificata il 31 luglio 2017 al B._______ di C._______, il quale era all’epoca dei fatti il rappresentante dell’interessato (cfr. decisione su opposizione [allegata al doc. TAF 1] e ricerca postale [doc. TAF 2]). Tali circostanze non sono messe in discussione nello scritto del ricorrente consegnato alla posta il 15 settembre 2017 (cfr. doc. TAF 1). Conto tenuto delle ferie giudiziarie (intercorrenti dal 15 luglio al 15 agosto compreso), il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la menzionata decisione su opposizione ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2017 ed è scaduto il 14 settembre 2017. Ne consegue che se lo scritto del ricorrente qui in esame, inoltrato il 15 settembre 2017 (cfr. timbro postale [doc. TAF 1]), fosse stato presentato quale ricorso dinanzi al TAF contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017, avrebbe dovuto essere considerato inammissibile poiché tardivo.

C-6039/2017 Pagina 5 5.2.6. Questo Tribunale osserva altresì che nel gravame l’interessato non ha neppure fatto valere motivi di restituzione del termine (di cui all’art. 41 LPGA; v. anche art. 24 cpv. 1 PA). 5.3. Dal momento che lo scritto dell’interessato del 15 settembre 2017 non avrebbe che potuto essere dichiarato inammissibile se inoltrato quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017, ma che il ricorrente stesso non ha di fatto inoltrato alcun ricorso dinanzi al TAF contro la menzionata decisione su opposizione del 26 luglio 2017 della CSC, lo scritto dell’insorgente del 15 settembre 2017, conto detenuto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, non può pertanto che essere interpretato quale mezzo d’impugnazione straordinario contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017. Non compete peraltro a questo Tribunale di stabilire se lo scritto del ricorrente del 15 settembre 2017 debba essere qualificato ed esaminato quale domanda di revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA e/o quale domanda di riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Nel caso di specie, sia la revisione della decisione della CSC del 26 luglio 2017 ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA sia la sua riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA sono altresì di esclusiva competenza della CSC, di modo che il loro eventuale inoltro dinanzi a questo Tribunale, piuttosto che alla CSC, ne comporterebbe l’inammissibilità. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l’art. 85bis cpv. 3 LAVS). 7. 7.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 7.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6039/2017 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Lo scritto del ricorrente del 15 settembre 2017, unitamente ai documenti allegati, è trasmesso alla CSC per competenza ai sensi dei considerandi. 2. Nella misura in cui lo scritto del ricorrente del 15 settembre 2017 volesse, per denegata ipotesi, essere considerato quale mezzo di impugnazione ordinario (ricorso) o straordinario (revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA o riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA) depositato dinanzi a questo Tribunale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017, lo stesso sarebbe da considerare inammissibile. 3. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegati: menzionati) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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