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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2009 C-5985/2007

24 août 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,778 mots·~29 min·2

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Texte intégral

Corte II I C-5985/2007/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 agosto 2009 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5985/2007 Fatti: A. A.______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli, ha lavorato in Svizzera come muratore, con permesso per confinanti, nel 1981 e 1982 e dal 1986 al 2005, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 27 gennaio 2005 l'assicurato è stato vittima di un infortunio professionale, che gli ha procurato una frattura intra-articolare del radio distale della mano destra, impedendogli di Co._______nuare a lavorare. Il 12 aprile 2006 l'assicurato ha formulato, all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del canton Ticino (UAI), una domanda per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3/1 a 7 e 12/1 a 3). B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAI ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - l'incarto Suva, ed in particolare: -- il rapporto del dott. Co._______, capoclinica di chirurgia dell'Ospedale Regionale di (...), del 21 giugno 2005, nel quale si fa stato di una frattura intra-articolare del radio distale a destra e una frattura del processo stiloideo ulnare, con un'incapacità lavorativa completa, e si propone l'esecuzione di una visita specialistica da parte del dott. Fu._______ (incarto Suva, doc. 1/64), -- il rapporto del dott. Fu._______, specialista in chirurgia della mano, del 7 luglio 2005, nel quale si constata una capacità lavorativa del 33%, estesa su tutto l'arco della giornata, completato dalla presa di posizione dello stesso medico, del 20 ottobre 2005, con la quale si propone l'esecuzione di una perizia specialistica da parte del dott. N._______, dell'(...) (incarto Suva, doc. 1/40 e 55 a 57), -- la perizia del dott. N._______, del 22 maggio 2006, nella quale si suggerisce, sostanzialmente, un intervento di osteotomia d'accorciamento dell'ulna, rifiutato dall'assicurato per l'impossibilità di garantirgli un esito positivo, e nella quale si constata che molti dei disturbi dell'assicurato non sono causati dall'attuale problema posttraumatico. Il perito ha inoltre rilevato che, pure in caso di pieno Pagina 2

C-5985/2007 successo dell'intervento, risulta difficile pensare che l'assicurato riprenderà mai la sua professione di muratore, nella misura in cui egli preferirebbe, all'evidenza, percepire una rendita d'invalidità (incarto Suva, doc.1/4 [originale] e 5/9 [traduzione italiana]), -- il rapporto relativo alla visita medica di chiusura, steso dal dott. Ca._______, medico di circondario della Suva, il 2 ottobre 2006, dal quale si evince che, per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio del 27 gennaio 2005, l'assicurato dispone di una capacità lavorativa nella misura massima possibile, sull'arco di tutta la giornata, con rendimento completo, in attività confacenti, secondo un elenco dettagliato dei limiti funzionali pertinenti, e ciò dal 9 ottobre 2006 (incarto Suva, doc. 5/4 a 10), -- la lettera del 28 giugno 2007, con la quale la Suva ha comunicato all'assicurato la sospensione del pagamento dell'indennità giornaliera e delle cure, a decorrere dal 1° agosto 2007 (incarto Suva, doc. 6); - il questionario per il datore di lavoro, del 28 aprile 2006, dal quale si evince che l'assicurato ha lavorato quale muratore, dal 1° gennaio 2003 fino al 27 gennaio 2005, giorno dell'infortunio, per la ditta "... S.A.", eseguendo, nel 2004, quarantadue ore e mezza alla settimana, e percependo da ultimo un salario mensile di Fr. 4'699.20, tredici volte all'anno (doc. 12), - la perizia medica particolareggiata E 213 del dott. Cr._______, dell'11 settembre 2006, facente stato di esiti di frattura biossea del polso destro e grave ipovisus dell'occhio destro, con una contrattura dolente della muscolatura paravertebrale lombare in rachide discretamente mobile, e di un grado d'invalidità generale del 30% (doc. 19/2 a 12), - una presa di posizione del dott. K._______, del Servizio medico regionale (SMR), redatta il 28 novembre 2006, il quale, riformulando le conclusioni dei dottori Ca._______ e Cr._______, indica la necessità di far eseguire una perizia reumatologica dal dott. Go._______ (doc. 23), - la perizia specialistica del dott. Go._______, del 23 marzo 2007, nella quale è posta la diagnosi di esiti da frattura del radio destro, con probabile componente intra-articolare, un distacco dell'articolazione Pagina 3

C-5985/2007 radio-ulnare e una frattura del processo stiloideo ulnare, come pure, anamnesticamente, delle lombalgie e cervicotoracalgie, nonché una gastrite cronica, una colite ulcerosa ed esiti da trauma dell'occhio destro con perdita del visus. Il perito ha considerato che l'unica patologia con ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato è quella lombare, stabilendo quindi, sulla base di limiti funzionali precisi, un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di muratore, ma nessuna incapacità, a partire da subito, in attività confacenti (doc. 29/1 a 13), - il rapporto finale della consulente in integrazione professionale, del 21 maggio 2007, dal quale si evince che, nel 2005, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dal datore di lavoro, un salario da valido annuo di Fr. 61'090.- (tredici mensilità) e, secondo i dati dell'Ufficio svizzero di statistica relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido di Fr. 57'830.- (operaio generico, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), ridotto del 10% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 52'047.-, per cui si ottiene una perdita di guadagno del 14.80%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 15% (doc. 32). C. Sulla base di questa documentazione medica ed economica, l'UAI ha approntato un progetto di decisione il 6 giugno 2007, con il quale ha comunicato all'assicurato l'intenzione di attribuirgli una rendita intera d'invalidità, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, invitandolo nel contempo a presentare sue eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 34). Per il tramite dell'Istituto nazionale italiano d'assistenza sociale (INAS), l'assicurato ha contestato questo progetto di decisione, rivendicando un grado d'invalidità del 50%, ed ha prodotto nuova documentazione medica, ossia dei referti radiologici del rachide, degli esami istologici e gastroenterologici, una risonanza magnetica delle ginocchia e un rapporto oculistico (doc. 36/1 a 15). Il 19 luglio 2007 il dott. K._______ si è pronunciato su questi documenti medici, affermando, in sostanza, che essi non apportano elementi diagnostici nuovi. Egli ha aggiunto che, a differenza della documentazione a disposizione del dott. Go._______, la risonanza Pagina 4

C-5985/2007 magnetica delle ginocchia evidenzia delle alterazioni degenerative di modesta entità a carico del ginocchio sinistro, proponendo perciò di completare i limiti funzionali stabiliti dal dott. Go._______, nel senso di riconoscere come non confacenti quelle attività che implicano la posizione inginocchiata e frequenti spostamenti su scale (doc. 38). Il 24 luglio 2007 la consulente in integrazione professionale ha così rivisto la lista delle attività esigibili, escludendo quelle di autista, fattorino, aiuto-fiorista ed aiuto-giardiniere, ed ha considerato che questo cambiamento non influisce sul calcolo del grado d'invalidità, il quale rimane invariato (doc. 40). L'UAI ha quindi trasmesso il proprio progetto di decisione all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), formalmente competente ad emettere la decisione nella fattispecie. Il 13 agosto 2007 l'UAIE ha emanato una decisione, con la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, e la rispettiva rendita per figlio, dal 1° gennaio al 31 maggio 2006 (doc. 44/1 a 8). D. Contro questa decisione, per il tramite dell'INAS, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 7 settembre 2007, chiedendo, da un lato, di potere visionare gli atti e, dall'altro lato, di annullare la decisione e di essere messo a beneficio di una mezza rendita d'invalidità dopo il 31 gennaio 2007, come pure di essere esonerato dal pagamento delle spese processuali e di ottenere un'adeguata indennità per spese ripetibili. Una volta preso visione degli atti, il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali il 30 ottobre 2007, allegando inoltre un rapporto medico del dott. H._______, del 24 ottobre 2007, dal quale risulta, sostanzialmente, la diagnosi di sindrome lombovertebrale e cervicovertebrale cronica, gonalgia sinistra cronica, esiti da frattura del radio destro loco-classico e processo stiloideo dell'ulna, dispepsia cronica con gastrite cronica erosiva e colite ulcerosa in remissione. Il dott. H._______ ha inoltre affermato che la patologia del rachide limita la capacità lavorativa del ricorrente in modo certamente significativo, quest'ultimo potendo con molta difficoltà sollevare e trasportare pesi superiori a 15-20 kg, come pure camminare su terreno accidentato e, Pagina 5

C-5985/2007 in generale, lavorare in modo inergonomico. Il 21 novembre 2007 il dott. E._______, del SMR, ha preso conoscenza del rapporto del dott. H._______, valutando che esso si limita ad evidenziare i già noti disturbi alla salute del ricorrente, i quali sono stati considerati, in precedenza, sia dal dott. Go._______, sia dal dott. K._______, ed ha concluso che, per quanto riguarda la lesione meniscale, essa è ben accessibile ad un trattamento curativo del tipo artroscopia, con buona probabilità di regressione dei disturbi. L'UAI e l'UAIE hanno risposto il 4 dicembre, rispettivamente l'11 dicembre 2007, chiedendo la conferma della decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso. ll ricorrente ha replicato il 1° febbraio 2008, riconfermandosi nelle proprie conclusioni, ed ha allegato una domanda, debitamente compilata, di dispensa dal pagamento delle spese processuali, corredata di una serie di fatture relative ad esami medici eseguiti in Italia. Dopo la replica non sono più stati disposti ulteriori scambi di allegati. Ciononostante, il 17 aprile 2008, il ricorrente ha inoltrato nuova documentazione medica, tra cui un referto di meniscectomia artroscopica del ginocchio sinistro, del 1° aprile 2008. E. Al fine di completare l'incarto relativo all'infortunio del 27 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo federale ha chiesto alla Suva, ed ottenuto, gli atti posteriori al 28 giugno 2007. Da essi risulta che la Suva ha riconosciuto al ricorrente, mediante decisione del 22 gennaio 2008, il diritto ad una rendita d'invalidità per una perdita di guadagno del 19%, con effetto retroattivo al 1° agosto 2007, e un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%. La detta decisione è stata confermata mediante decisione su opposizione del 23 maggio 2008. Pagina 6

C-5985/2007 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i Pagina 7

C-5985/2007 suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). Pagina 8

C-5985/2007 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In deroga a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza. In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 12 aprile 2006. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una rendita intera il 12 aprile 2005 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se il diritto ad una rendita intera sia sorto tra tale data ed il 13 agosto 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445, consid. 1.2 e 1.2.1). 5. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve Pagina 9

C-5985/2007 adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. 6. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi risiede. 6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Pagina 10

C-5985/2007 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 7. 7.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA. Bisogna perciò conformarsi ai principi di questa disposizione per verificare la legalità della decisione impugnata. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può Pagina 11

C-5985/2007 supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente Co._______nuerà a durare (art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità/OAI, RS 831.201). 7.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/ o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e dell'impugnazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164). 8. Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 13 agosto 2007, con la quale l'UAIE gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, per il motivo, in sostanza, che il suo stato di salute non sarebbe migliorato. 9. In concreto, come risulta dai dati economici e, in particolare, dal questionario per il datore di lavoro del 28 aprile 2006 (doc. 12), il ricorrente ha lavorato in qualità di muratore edile dal 1° gennaio 2003, per quarantadue ore e mezza alla settimana, percependo da ultimo un salario mensile di Fr. 4'699.20, ed ha interrotto la sua attività lavorativa, in seguito ad un infortunio professionale, il 27 gennaio 2005. Da quanto precede è quindi lecito concludere che, almeno fino al 27 gennaio 2005, le condizioni per il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità non sono manifestamente soddisfatte. Per contro, per il periodo successivo, è necessario fondarsi sulla documentazione agli atti per valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno del ricorrente (DTF 115 V 134 consid. 2 e 114 V 314 consid. 3c). 10. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese Pagina 12

C-5985/2007 giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 11. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 12. In concreto, l'UAI, fondandosi essenzialmente sulle risultanze della perizia specialistica del dott. Go._______, del 23 marzo 2007 (doc. 29/1 a 13), ha ritenuto quale diagnosi degli esiti da frattura del radio della mano destra, con probabile componente intra-articolare, un distacco dell'articolazione radio-ulnare e una frattura del processo Pagina 13

C-5985/2007 stiloideo ulnare, come pure, anamnesticamente, delle lombalgie e cervicotoracalgie, nonché una gastrite cronica, una colite ulcerosa ed esiti da trauma dell'occhio destro con perdita del visus. Oltre a queste affezioni, l'UAI ha pure considerato come parte integrante della diagnosi, sulla base del rapporto del dott. K._______, del 19 luglio 2007 (doc. 38), le alterazioni degenerative al ginocchio sinistro dell'assicurato. Considerato che queste conclusioni diagnostiche risultano essere univoche agli atti e che, per di più, il ricorrente non le ha contestate, il collegio giudicante non intravede motivi per discostarsene. 13. 13.1 Per quanto concerne le conseguenze, sul piano delle prestazioni dell'assicurazione invalidità, delle affezioni diagnosticate, bisogna rilevare che non è contestato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2006, ossia un anno dopo la cessazione dell'attività lavorativa per infortunio (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Resta pertanto da esaminare se l'UAI ha soppresso, a giusta ragione, la rendita il 31 gennaio 2007. 13.2 Per rispondere a questo quesito è necessario determinare l'evoluzione della capacità lavorativa del ricorrente, sulla base della documentazione medica agli atti, dal 1° gennaio 2006 al 13 agosto 2007. Nella perizia E 213 dell'11 settembre 2006 (doc. 19/2 a 12), il dott. Cr._______, dopo avere sottolineato l'esistenza di limitazioni funzionali relative alla mano destra ed avere controindicato frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, ha stabilito un grado d'invalidità generale del 30%. Nel suo rapporto del 2 ottobre 2006 (doc. 5/4 a 10), il dott. Ca._______, medico di circondario della Suva, ha stabilito che, per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio del 27 gennaio 2005 (frattura del radio distale della mano destra), il ricorrente è capace di lavorare in attività confacenti, nella massima misura possibile e con rendimento completo, dal 9 ottobre 2006. La perizia specialistica del dott. Go._______ ha rivelato che, rispetto ai Pagina 14

C-5985/2007 disturbi riconosciuti da quest'ultimo come aventi un'influenza sulla capacità lavorativa (lombalgie), il ricorrente è in grado di lavorare, a partire da marzo 2007, al 50% come muratore e al 100% in attività adeguate, nel rispetto di limiti funzionali precisi, relativi al sollevamento e al trasporto di carichi, alla manipolazione di oggetti, attrezzi e pulsantiere, alla posizione di lavoro o dinamiche particolari, al mantenimento di posizioni statiche ed agli spostamenti a piedi. Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto diversi referti medici, sia dopo avere preso conoscenza del progetto di decisione dell'UAI, sia durante la presente procedura. Ora, i primi referti sono stati valutati dal dott. K._______, del SMR, il 19 luglio 2007 (doc. 38), ed hanno condotto ad un completamento dei limiti funzionali stabiliti dal dott. Go._______, escludendo dalle attività confacenti quelle che implicano la posizione inginocchiata e frequenti spostamenti su scale. Per quanto attiene all'unico rapporto prodotto in fase di ricorso, ossia quello del dott. H._______, del 24 ottobre 2007, esso è stato esaurientemente valutato dal dott. E._______, del SMR, il 21 novembre 2007, il quale non ha rilevato nuove indicazioni diagnostiche ed ha attestato che la lesione meniscale del ricorrente è ben accessibile ad un trattamento curativo, con buona probabilità di regressione dei disturbi. Per il resto, il dott. H._______ ha affermato che la patologia del rachide limita la capacità lavorativa del ricorrente in modo certamente significativo, senza però quantificare questa limitazione. 13.3 Viste le considerazioni che precedono, il collegio giudicante non può che aderire alle conclusioni della perizia del dott. Go._______ e alla valutazione dei medici dell'UAI, e riconoscere che lo stato di salute del ricorrente è migliorato da marzo 2007, e che non è da allora peggiorato, per cui la capacità lavorativa è pari, a decorrere da questa data, al 50% come muratore e al 100% in attività adeguate. Queste conclusione riflettono per il resto quelle della Suva, la quale ha pure ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente è completa in attività confacenti. È ancora opportuno rilevare che la documentazione medica prodotta dal ricorrente il 14 aprile 2008, e riferentesi ai mesi di marzo ed aprile dello stesso anno, esorbita chiaramente dal periodo d'esame al quale deve attenersi il Tribunale amministrativo federale (12 aprile 2005 – 13 agosto 2007), e non può perciò essere presa in considerazione Pagina 15

C-5985/2007 nell'ambito della presente procedura. Per contro, se del caso, essa potrà fungere da fondamento per una nuova domanda di rendita. 14. Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In concreto, l'UAI ha determinato, per il 2005, un salario annuo da valido di Fr. 61'090.- (Fr. 4'699.20 x 13), fondandosi sui dati del datore di lavoro, e, secondo i dati dell'Ufficio svizzero di statistica relativi ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido di Fr. 57'830.- (operaio generico, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), ridotto del 10% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 52'047.- (doc. 32 e 33). Così, procedendo al raffronto dei redditi da valido e da invalido per il 2005, secondo la formula [(61'090 – 52'047) x 100 : 61'090], risulta un grado d'invalidità del 14.80%, arrotondato per eccesso al 15% (DTF 130 V 121 consid. 3.2). Questo tasso è stato calcolato correttamente e, siccome si tratta di un valore inferiore al 40%, esso non dà diritto ad alcuna rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI). A questo proposito, occorre ancora sottolineare che l'UAI ha tenuto debitamente conto delle restrizioni apportate dal dott. K._______ all'esigibilità stabilita dal dott. Go._______, ossia l'esclusione di attività che implicano la posizione inginocchiata e frequenti spostamenti su scale (doc. 38), togliendo dalla lista di professioni prese in considerazione per il calcolo del grado d'invalidità quelle di autista, fattorino, aiuto fiorista e aiuto giardiniere (doc. 40). Dal canto suo, la Suva ha determinato una perdita di guadagno del 18.67%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 19%, valore sovrapponibile a quello ottenuto dall'UAI (incarto Suva). Pagina 16

C-5985/2007 15. In definitiva, è quindi a giusto titolo che l'UAIE ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo, dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 (art. 88a cpv. 1 OAI). Di conseguenza, visto quanto precede, la decisione del 13 agosto 2007 deve essere confermata e il ricorso respinto. 16. 16.1 Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese di procedura. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). In concreto, il Tribunale amministrativo federale considera che, dalla documentazione agli atti, risulta comprovata la situazione d'indigenza del ricorrente e che il ricorso non appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 Pagina 17

C-5985/2007 consid. 5b). Ne consegue che il ricorrente è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale e, pertanto, non si prelevano spese processuali. 16.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 18

C-5985/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal pagamento delle spese di procedura è accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 19

C-5985/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 20

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