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Corte III C-5533/2016
Sentenza d e l 1 9 gennaio 2017 Composizione
Giudice Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, irricevibilità dell'opposizione (decisione su opposizione del 4 agosto 2016).
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Visto e considerato: che con decisione del 5 aprile 2016 la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha assegnato a A._______ una rendita svizzera di vecchiaia pari a fr. 1'196.- mensili (doc. CSC 22-1 a 22-7), che con comunicazione datata 26 aprile 2016, inoltrata alla CSC tramite posta elettronica, l’interessato ha chiesto il riconoscimento di un periodo contributivo di trentadue anni a fronte dei ventotto anni e sette mesi riconosciuti dall’autorità di prime (doc. CSC 26-1), che con provvedimento del 9 maggio 2016 (doc. CSC 27-1 a 27-2), notificato all’assicurato il 17 maggio seguente (cfr. avviso di ricevimento; doc. CSC 28) la CSC ha invitato l'interessato, entro il termine di dieci giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo, a formulare conclusioni debitamente motivate e ad apporre sull’opposizione del 26 aprile 2016 la propria firma manoscritta in originale, che l'opponente è stato altresì contestualmente reso attento che, in caso di decorso infruttuoso del termine, l’autorità di prime cure non sarebbe entrata nel merito delle sue contestazioni (doc. CSC 27-1), che il termine impartito (scadente il 27 maggio 2016) è scaduto infruttuoso, che, alla luce di quanto precede, con decisione su opposizione del 4 agosto 2016, notificata il 16 agosto seguente (cfr. avviso di ricevimento; doc. CSC 30) la CSC ha dichiarato l’opposizione irricevibile (doc. CSC 29-1 a 29-2), che con scritto trasmesso per competenza dall’autorità inferiore il 7 settembre 2016 (allegato al doc. TAF 2) A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la suddetta decisione, contestando l’ammontare della rendita di vecchiaia (doc. TAF 1 con allegati), che, con osservazioni del 20 ottobre 2016, la CSC ha ribadito l’irricevibilità dell’opposizione del 26 aprile 2016, che, invitato dallo scrivente Tribunale a pronunciarsi in merito alla succitata presa di posizione, il ricorrente non ha reagito,
C-5533/2016 Pagina 3 che, riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla CSC, che, in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1), che giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA, che, giusta l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione di cui all’art 52 LPGA, deve in particolare contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e, se formulata per iscritto, deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4), che se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore accorda un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria che, in caso contrario, non entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA), che in via preliminare nella misura in cui l’assicurato contesta l’ammontare della rendita il ricorso è irricevibile, in quanto oggetto litigioso è unicamente la questione se a ragione o meno l’amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione, che nel caso concreto lo scritto inoltrato il 26 aprile 2016 tramite posta elettronica contiene la conclusione del ricorrente, non tuttavia la motivazione ed è altresì privo della firma manoscritta in originale dell'interessato o di un rappresentante munito della necessaria procura (si confronti a quest’ultimo proposito anche sentenza del TAF C-1312/2014 del 30 aprile 2014; in relazione all'ammissibilità di un atto procedurale inviato per posta elettronica si confronti, art. 21a PA nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, l’Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) del 18 giugno 2010 e https://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=it, in cui l’UAIE non è menzionato; anche JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale: la procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, pagg. 23 e 86 e le disposizioni citate); https://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=it https://www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=it
C-5533/2016 Pagina 4 che entro il termine fissato dall’amministrazione l’atto di opposizione non è stato regolarizzato, che in simili circostanze, nella misura in cui lo scritto dell'assicurato del 26 aprile 2016 va interpretato quale opposizione, risulta inammissibile, già solo in quanto non debitamente motivato (art. 10 cpv. 5 OPGA), che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va respinto. che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico il rigetto di ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS), che non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS), che al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), che le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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