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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2014 C-548/2014

31 mars 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,027 mots·~10 min·1

Résumé

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 5 dicembre 2013)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-548/2014

Sentenza d e l 3 1 marzo 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 5 dicembre 2013).

C-548/2014 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. A._______, cittadina italiana, nata il (…), coniugata (da …) e madre di un figlio (nato nel …; doc. TAF 8, allegato 1), ha formulato in data 15 febbraio 2011 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 pag. 1). 2. Con decisione del 26 marzo 2012, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la succitata domanda. Dall'accertamento dei fatti effettuato non sarebbe risultato possibile computare almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, ma solamente 10 mesi. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), secondo cui possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per i superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali (doc. 7). 3. Con lettera del 18 giugno 2012, l'interessata ha segnalato che "non è d'accordo con il conteggio dell'anno 1966 perché a (…) del 1966 è nato il figlio". Ha precisato di aver esercitato un'attività lucrativa in Svizzera dal 1966 al 1968 (doc. 11). 4. Con scritto del 10 ottobre 2012, la CSC, considerando la lettera del 18 giugno 2012 come un'opposizione, ha in particolare assegnato all'interessata un termine di 20 giorni per inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente una firma ed una motivazione, la lettera del 18 giugno 2012 essendo priva di una firma e non contenendo i motivi, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. 14). 5. Con decisione del 5 dicembre 2013, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che l'interessata non ha prodotto un atto d'opposizione munito di una firma, secondo quanto indicato nello scritto della CSC del 10 ottobre 2012, ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 18 giugno 2012 (doc. 16).

C-548/2014 Pagina 3 6. Con scritto del 23 dicembre 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione del 5 dicembre 2013, mediante il quale ha chiesto "la definizione positiva o meno della mia domanda relativa alla concessione di una pensione di vecchiaia o di una liquidazione monetaria", ricorso che è poi stato trasmesso il 29 gennaio 2014 per competenza al Tribunale amministrativo federale. L'interessata ha in particolare indicato di avere risieduto nel comune di B._______ (Canton C._______). Ha esibito copia del libretto per stranieri di tipo B (doc. TAF 1). 7. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 8. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 9. 9.1 Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 9.2 Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la

C-548/2014 Pagina 4 comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 10. Il 12 febbraio 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2). 11. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 4 marzo 2014 (notificata l'11 marzo 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]), ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso del 23 dicembre 2013, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni del gravame (art. 52 cpv. 2 PA) riferiti alla decisione di irricevibilità dell'opposizione resa dalla CSC il 5 dicembre 2013, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di una motivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità della CSC del 5 dicembre 2013. Questo Tribunale ha in particolare segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato che procede personalmente, occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso. Il Tribunale ha poi precisato alla ricorrente che se è impugnata una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di detta irricevibilità (doc. TAF 4). 12. Con scritto del 13 marzo 2014, l'insorgente ha, sostanzialmente, contestato il periodo contributivo nel 1966 e nel 1967, indicando di avere risieduto in Svizzera dal 3 gennaio 1966 al 31 gennaio 1968 e che "in quel periodo è nato mio figlio e io lavoravo e quindi ho fruito del congedo maternità che penso non mi sia stato calcolato". Ha esibito copia del certificato di nascita del figlio rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del comune di D._______ il 21 novembre 1966 (doc. TAF 8).

C-548/2014 Pagina 5 13. 13.1 Secondo giurisprudenza, se è impugnata una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di irricevibilità. La motivazione del ricorso, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema dell'irricevibilità medesima. Un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio di irricevibilità non soddisfa l'esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto impugnato (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_38/2014 del 31 gennaio 2014 e 9C_864/2012 dell'8 novembre 2012; DTF 123 V 335). 13.2 Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, con lettera del 18 giugno 2012 (doc. 11), si è doluta della decisione resa dalla CSC il 26 marzo 2012. Con scritto del 10 ottobre 2012 (doc. 14), l'autorità inferiore ha invitato l'insorgente ad inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente in particolare una firma manoscritta in originale, con la precisazione che, in caso di mancata presentazione di un atto d'opposizione, l'opposizione del 18 giugno 2012 sarebbe stata dichiarata irricevibile. Nella decisione su opposizione del 5 dicembre 2013 (doc. 16), l'autorità inferiore, dopo avere constatato che la ricorrente non ha prodotto un atto d'opposizione munito di una firma, secondo quanto indicato nello scritto della CSC del 10 ottobre 2012, ha poi dichiarato irricevibile l'opposizione del 18 giugno 2012 (art. 10 cpv. 4 e 5 dell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11]). 13.3 L'insorgente, nel ricorso del 23 dicembre 2013 (doc. TAF 1) come pure nello scritto del 13 marzo 2014 (doc. TAF 8), non si è pronunciata, nemmeno dopo essere stata resa edotta da questo Tribunale e dopo la concessione di un termine per regolarizzare il ricorso, sulle ragioni per cui la decisione impugnata di irricevibilità dell'opposizione, a causa della mancata firma della medesima, non fosse corretta. La ricorrente si è limitata a contestare la determinazione del periodo contributivo in relazione all'esercizio di un'attività lucrativa ed al riconoscimento di accrediti per compiti educativi. Nella misura in cui la ricorrente indica in particolare di avere risieduto in Svizzera, segnatamente nel comune di B._______ (Canton C._______), dal 3 gennaio 1966 al 31 gennaio 1968, di avere esercitato un'attività lucrativa in Svizzera e che suo figlio è nato in Svizzera (nel … del 1966; v. doc. TAF 1 e 8), la stessa solleva delle censure di merito concernenti la determinazione della durata contributiva, durata contributiva che non costituisce l'oggetto della decisione su opposizione della CSC del 5 dicembre 2013. Per conseguenza, in assenza di una mo-

C-548/2014 Pagina 6 tivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità resa dalla CSC il 5 dicembre 2013, il ricorso del 23 dicembre 2013 è inammissibile. 14. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 15. Il gravame del 23 dicembre 2013 e lo scritto della ricorrente del 13 marzo 2014, unitamente agli allegati documenti, vanno altresì (ri)trasmessi alla CSC per competenza. 16. 16.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 16.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-548/2014 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il gravame del 23 dicembre 2013 e lo scritto del 13 marzo 2014, unitamente agli allegati documenti, sono trasmessi all'autorità inferiore per competenza. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate (per competenza): copie del gravame, dello scritto del 13 marzo 2014 e degli annessi documenti) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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