Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-5376/2012
Sentenza d e l 2 6 ottobre 2012 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Stefan Mesmer, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, patrocinata dall'avvocato Marco Probst, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rettifica della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 [nella causa C-6248/2011]).
C-5376/2012 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con sentenza del 25 luglio 2012, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto il 16 novembre 2011 da A._______ contro la decisione dell'UAIE dell'11 ottobre 2011 ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria ed all'emanazione di una nuova decisione (dispositivo n. 1). Conseguentemente, questo Tribunale ha deciso che non venivano prelevate delle spese processuali e che l'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il 22 dicembre 2011, andava restituito alla ricorrente (dispositivo n. 2 [v. pag. 10 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012]). 2. 2.1 In virtù dell'art. 129 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), disposizione applicabile per analogia dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), se il dispositivo di una sentenza del Tribunale amministrativo federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale amministrativo federale, su domanda scritta di parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. 2.2 Questa norma disciplina sia l'interpretazione che la rettifica. L'interpretazione è volta a restituire alla sentenza il suo vero senso, a chiarirla, ma non a modificarla. Si tratta di riformulare in modo chiaro e completo una decisione che non era tale. La rettifica, per contro, mira a correggere degli errori di redazione, dei semplici errori di calcolo o di scrittura (sentenza del Tribunale federale 6F_11/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 1.1 e relativo riferimento). Può trattarsi esclusivamente di errori di natura formale o di espressione, segnatamente di un importo manifestamente inesatto (sentenza del Tribunale federale 4G_3/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3 nonché relativi riferimenti). 3. 3.1 Questo Tribunale rileva che, nella causa C-6248/2011, con decisione incidentale del 23 novembre 2011 (doc. TAF 2), la ricorrente è stata invitata a versare, entro il 9 gennaio 2012, un anticipo di fr. 400.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il 22 dicembre 2011, l'insorgente ha
C-5376/2012 Pagina 3 corrisposto l'anticipo spese richiesto di fr. 400.-- (doc. TAF 3). Nel considerando 12.1 della sentenza del 25 luglio 2012 (pag. 6) è stato però indicato che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, che andava restituito alla ricorrente, era di fr. 300.-- invece che di fr. 400.--. Questo errore di redazione è stato poi riportato anche nel dispositivo n. 2 della sentenza del 25 luglio 2012 in cui è indicato che l'anticipo di fr. 300.-- è restituito alla ricorrente (v. pag. 10 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012). 3.2 Ritenuto che ai sensi di legge il Tribunale amministrativo federale rettifica d'ufficio le proprie sentenze che contengono errori redazionali (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8G_1/2009 del 27 agosto 2009) e nella misura in cui sia nel considerando 12.1 sia nel dispositivo n. 2 della sentenza del 25 luglio 2012 di cui trattasi è stato erroneamente indicato in fr. 300.--, invece che in fr. 400.--, l'importo da restituire versato dalla ricorrente quale anticipo sulle presumibili spese processuali, la sentenza in questione va pertanto rettificata, nel senso che il considerando 12.1 e il dispositivo n. 2 sono riformulati con l'indicazione esatta dell'ammontare dell'anticipo spese versato dalla ricorrente e dunque della somma da restituire all'insorgente medesima. 4. Per eccezione, ritenuto che la rettifica della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 è dovuta ad un errore di redazione di questo Tribunale, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 6G_1/2009 del 17 marzo 2009). Non vi è altresì motivo, visto che la rettifica della sentenza avviene d'ufficio, d'attribuire delle ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5376/2012 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il considerando n. 12.1 della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 nella causa C-6248/2011 è rettificato nel seguente modo: "12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 22 dicembre 2011, è restituito alla ricorrente". 2. Il n. 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2012 nella causa C-6248/2011 è rettificato nel seguente modo: "2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 22 dicembre 2011, è restituito alla ricorrente". 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-5376/2012 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: