Corte II I C-5120/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 settembre 2008 Giudice: Francesco Parrino, giudice unico; Cancelliere Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 18 giugno 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-5120/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 18 giugno 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha respinto, per carenza d'invalidità di livello pensionabile, la domanda di rendita AI formulata il 20 aprile 2006 dal cittadino spagnolo A._______, nato il ; in data 24 luglio 2008, l'interessato ha spedito all'UAIE una breve lettera nella quale afferma di contestare la decisione di cui sopra senza indicarne i motivi; l'amministrazione ha trasmesso tale invio allo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF); mediante ordinanza dell'8 agosto 2008, ricevuta dall'interessato il 22 agosto successivo (cfr. avviso postale di ricevimento), il TAF ha impartito all'assicurato un termine la cui scadenza è stata fissata a dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa, per precisare le conclusioni e i motivi del gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), e l'ha avvertito, nel contempo, che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; l'interpellato non ha risposto, né entro il termine impartito, né fino ad oggi; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni previste dall'art. 32 LTAF; in particolare le decisioni rese dall'UAIE in materia di assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); nella specie, l'invio del 24 luglio 2008 non soddisfa i requisiti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA in quanto non contiene né i motivi né le conclusioni e neppure indica quali potrebbero essere dei mezzi di prova; Pagina 2
C-5120/2008 facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza dell'8 agosto 2008 e non entrare nel merito della comunicazione del 24 luglio 2008; non si prelevano spese; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. 756.2358.3872.85) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 3
C-5120/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4