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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2010 C-5074/2009

2 février 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,141 mots·~16 min·2

Résumé

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Texte intégral

Corte II I C-5074/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 febbraio 2010 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, decisione del 29 luglio 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5074/2009 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), celibe, ha lavorato in Svizzera come cameriere dal 1964 al 1965 e dal 1967 al 1992, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 116). L'assicurato è stato titolare di un permesso A (stagionale) dal 17 febbraio 1964 al 1° marzo 1965 e dal 2 febbraio al 16 marzo 1970; di un permesso B (soggiorno annuale) dal 1° novembre 1968 al 18 aprile 1969, dal 18 aprile 1969 al 29 ottobre 1969 e dal 18 marzo 1970 al 2 febbraio 1980; di un permesso C (soggiorno permanente) dal 2 febbraio 1980 al 2 febbraio 1995. Egli è partito dalla Svizzera, per rientrare definitivamente in Italia, il 1° giugno 1994 (doc. 144, 147 e 151). B. Il 30 ottobre 2008 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale, una domanda tendente ad ottenere una rendita di vecchiaia svizzera anticipata (doc. 28). Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato concernente i contributi AVS, la CSC ha emanato una decisione il 26 gennaio 2009, con la quale ha riconosciuto all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 758.- al mese, dal 1° gennaio 2009, ossia anticipata di un anno rispetto all'età legale di sessanta cinque anni, sulla base di un reddito annuo medio determinante di Fr. 39'672.- e in applicazione della scala delle rendite 21 (doc. 20 a 21 e 37 a 46). C. Con scritto del 14 febbraio 2009, l'assicurato si è opposto a questa decisione, sostenendo che il suo periodo contributivo è superiore a quello ritenuto, ed ha esibito a questo fine diversi certificati di lavoro, relativi gli anni 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989 e 1991 (doc. 55 a 79). Una volta determinata la durata effettiva dei soggiorni di lavoro Pagina 2

C-5074/2009 dell'assicurato in Svizzera (doc. 114 a 116), la CSC ha emanato una decisione il 29 giugno 2006 (doc. 125), mediante la quale ha accolto l'opposizione, riconoscendo all'assicurato il diritto ad una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 905.- dal 1° gennaio 2009, sulla base di una durata di contribuzione di ventisette anni e quattro mesi, di un reddito annuo medio di Fr. 31'464.- e in applicazione della scala delle rendita 28 (doc. 134 a 157). D. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 23 luglio 2009, chiedendo, in sostanza, che sia tenuto conto di ulteriori periodi contributivi da lui eseguiti in Svizzera, ossia presso i ristoranti "(...)", "(...)" e "(...)" a (...), come pure presso l'"(...)" a (...), da gennaio a marzo 1973, e "(...)" a (...), dal 10 ottobre 1974 al 30 gennaio 1975. La CSC ha proceduto alle verifiche necessarie, potendo stabilire che l'"(...)" era affiliato alla cassa di compensazione "Hotela" e che "(...)" era affiliato alla cassa "GastroSocial", succeduta alla cassa "Wirte" a partire dal 1° aprile 1976 (doc. 173). Interpellate dalla CSC, l'"Hotela" ha riferito, con lettera dell'8 settembre 2009, che il ricorrente non è stato dichiarato dall'"(...)", e la "GastroSocial" ha comunicato, con missiva del 10 settembre 2009, che nel conto individuale del ricorrente non risultano iscrizioni relative a "(...)" per il 1975 (doc. 173 a 181). La CSC ha quindi risposto al ricorso il 9 ottobre 2009, proponendo di rigettarlo e di confermare, conseguentemente, la decisione impugnata. E. Invitato da questo Tribunale, mediante ordinanza del 15 ottobre 2009, a prendere posizione sulla risposta della CSC entro un termine di trenta giorni, il ricorrente non si è manifestato. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge Pagina 3

C-5074/2009 federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano Pagina 4

C-5074/2009 all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta la durata del periodo di contribuzione AVS ritenuta nella decisione impugnata. 4. 4.1 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Pagina 5

C-5074/2009 4.2 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.3 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione (Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale", edite dall'UFAS; DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. Al fine di stabilire se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era assicurata e sottoposta all'obbligo di contribuzione o per quale periodo si può considerare adempiuto l'obbligo di contribuzione, si applica l'Allegato I delle precitate Direttive. 4.4 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di Pagina 6

C-5074/2009 collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4.5 In materia di prova della durata contributiva, il Tribunale federale delle assicurazioni (attualmente Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le "Tabelle" sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 4.6 Nella sentenza del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro (cfr. sentenze inedite del 21 agosto 2001 [H 161/01], 25 settembre 2001 [H 163/01] e 26 aprile 2002 [H 336/01]). 5. In concreto, per quanto riguarda la durata del periodo contributivo, dalla decisione impugnata si evince che il ricorrente, nel 1964, ha pagato dei contributi AVS mensili del 4%, ossia Fr. 206.-, durante sei mesi, realizzando quindi un salario di Fr. 5'150.- (206 x 25; doc. 20). Secondo l'Allegato IX delle Tabelle, ramo economico 50, settore alberghiero, un tale salario si presume corrispondere ad una durata di contribuzione di sette mesi, come giustamente ritenuto dalla CSC. Parimenti per il 1965: il ricorrente ha pagato dei contributi AVS mensili del 4%, secondo i dati della cassa "Wirte", durante cinque mesi, ossia Fr. 4'250.- [(127 + 43) x 25; doc. 19], e, conformemente ai dati dell'"Hotela", durante un altro mese, ossia Fr. 650.- (26 x 25; doc. 20), per un totale di Fr. 4'900.-, corrispondente ad una durata di Pagina 7

C-5074/2009 contribuzione di sei mesi (Allegato IX), come stabilito a giusto titolo dalla CSC. Per quanto concerne gli anni successivi, ad eccezione del 1990, la CSC ha fissato il periodo contributivo sulla base dei certificati di lavoro prodotti dal ricorrente e delle dichiarazioni di residenza, relative al tipo di permesso di soggiorno, emesse dai diversi comuni dove ha vissuto il ricorrente. Per il 1990, invece, la CSC ha determinato la durata di contribuzione sulla base dell'Allegato I delle Tabelle, secondo il quale ad un reddito variante da Fr. 2'403.- a Fr. 2'670.- corrisponde un obbligo minimo contributivo di dieci mesi. Siccome il ricorrente ha percepito nel 1990 un salario di Fr. 2'533.-, la CSC ha ritenuto giustamente una durata contributiva di dieci mesi. Ne discende che la durata contributiva di ventisette anni e quattro mesi, così come contemplata nella decisione impugnata, non si presta a critiche. 6. Nel quadro della presente procedura, la CSC ha eseguito un ulteriore complemento d'istruttoria per appurare se e quando il ricorrente avesse lavorato presso i ristoranti "(...), "(...)" e "(...)" a (...), come pure presso l'"(...)" a (...), da gennaio a marzo 1973, e "(...)" a (...), dal 10 ottobre 1974 al 30 gennaio 1975. Dall'indagine condotta la CSC ha appreso che l'"(...)" era affiliato alla cassa di compensazione "Hotela", mentre "(...)" lo era dapprima alla cassa "Wirte", poi, a decorrere dal 1° aprile 1976, alla "GastroSocial" (doc. 173). Mediante lettera dell'8 settembre 2009, l'"Hotela" ha attestato che il ricorrente non è stato dichiarato dall'"(...)" (doc. 178). Dal canto suo, con missiva del 10 settembre 2009, la "GastroSocial" ha riferito che nel conto individuale del ricorrente non esistono iscrizioni relative a "(...)" per il 1975 (doc. 181). Ciò detto, è opportuno sottolineare che la durata contributiva ritenuta nella decisione impugnata per il 1974 e il 1975 equivale a dodici mesi ciascuno, corrispondendo quindi a due periodi interi. Per quanto attiene invece ai contributi relativi all'attività svolta presso i ristoranti "(...)", "(...)" e "(...)", il ricorrente non ha apportato alcun tipo di prova, come per esempio dei certificati di lavoro, e non ha nemmeno indicato i periodi durante i quali avrebbe esercitato la sua attività Pagina 8

C-5074/2009 presso tali datori di lavoro. Ulteriori ricerche complementari non sono dunque esigibili. Ne consegue che, rispetto alla durata di contribuzione all'AVS, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto sessanta cinque anni. Secondo il cpv. 2, il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel cpv.1. L'art. 40 cpv. 1 LAVS prevede che gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tale caso, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto sessanta quattro o sessanta tre anni. 7.2 In concreto, il ricorrente ha chiesto di poter beneficiare della rendita di vecchiaia con un anticipo di un anno rispetto all'età di sessanta cinque anni. Siccome egli è nato il 5 dicembre 1944, il diritto alla rendita di vecchiaia anticipata nasce il 1° gennaio 2009 (art. 40 cpv. 1 LAVS), così come stabilito dalla CSC nella decisione impugnata. Ne discende che, anche riguardo alla data d'inizio della decorrenza della rendita di vecchiaia anticipata, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 8. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Pagina 9

C-5074/2009 In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 10. 11. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. 11.1 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pagina 10

C-5074/2009 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - al ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 11

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