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Corte III C-5049/2021
Sentenza d e l 1 ° febbraio 2022 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia e superstiti, rifiuto di restituire i contributi (decisione su opposizione del 20 ottobre 2021).
C-5049/2021 Pagina 2 In fatto: A. Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2021 la Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC), confermando la decisione del 31 agosto 2021, ha negato a A._______ il diritto al rimborso dei contributi versati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (AVS) in ragione della sua doppia cittadinanza italiana e brasiliana, che determina l’applicabilità delle disposizioni dell’ALC (accordo sulla libera circolazione; RS 0.142.112.681) e dei suoi allegati (allegato al doc. TAF 1). B. Il 16 novembre 2021, data del timbro postale, A._______, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento del diritto al rimborso dei contributi AVS versati nel periodo compreso fra il 1° febbraio 2018 e il 31 luglio 2020 (doc. TAF 1). C. C.a Con decisione incidentale del 24 novembre 2021 (doc. TAF 2) il giudice dell’istruzione ha invitato A._______ a versare, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento, un anticipo dell'ammontare di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. C.b La ricorrente non ha versato l’anticipo spese (doc. TAF 4).
Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli
C-5049/2021 Pagina 3 art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la stessa non preveda espressamente una deroga. 3. 3.1 Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, a cui rinvia l’art. 85bis cpv. 2 LAVS, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 3.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.4 Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA). 3.5 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei
C-5049/2021 Pagina 4 indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 4. 4.1 Nel caso concreto la decisione incidentale del 24 novembre 2021 è stata trasmessa il giorno stesso per raccomandata con avviso di ricevimento (doc. TAF 2) e, stando al tracciamento postale, è stata validamente notificata all’indirizzo della ricorrente il 27 novembre 2021 che ha apposto la sua firma sul bollettino di consegna (doc. TAF 3). 4.2 Il termine di 30 giorni assegnato per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha pertanto iniziato a decorrere il 28 novembre 2021 (art. 20 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF) ed è scaduto, tenendo conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, art. 22a cpv. 1 lett. c PA), il 12 gennaio 2022 (doc. TAF 4). Entro suddetto termine la ricorrente non ha versato l’acconto spese né ha presentato domanda di proroga, né fatto valere validi impedimenti, che non le consentissero di far fronte al pagamento dell’anticipo richiesto. 4.3 Non essendo pervenuto il pagamento dell’anticipo richiesto entro la scadenza del termine impartito, il ricorso del 16 novembre 2021 va, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. 5.1 Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 frase 3 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 5.2 Non essendo la ricorrente rappresentata in questa sede, non si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).
(il dispositivo è alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: