Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.02.2011 C-502/2011

22 février 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·902 mots·~5 min·2

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-502/2011 Sentenza del 24 febbraio 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Philippe Weissenberger, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, decisione del 30 novembre 2010.

C-502/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 30 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata il 18 settembre 2009 da A._______, cittadino italiano nato (…), che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 14 gennaio 2011, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE, per il tramite dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), ha sottoposto l'incarto al dott. B._______, medico dell'UAI-TI, il quale ha rilevato, nel suo rapporto del 27 gennaio 2011, la necessità di effettuare una perizia neurologica, e ciò per determinare se è intervenuta un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa residua del ricorrente, che l'UAI-TI, nelle proprie osservazioni del 29 dicembre 2010, ha concluso, in via principale, al rinvio dell'incarto all'UAIE per l'esecuzione della perizia proposta dal dott. B._______, e, in via subordinata, alla conferma della decisione impugnata ed alla reiezione del ricorso, che l'UAIE, rispondendo al ricorso il 10 gennaio 2011, ha concluso all'ammissione del ricorso con il conseguente rinvio della causa per completare l'istruttoria, come indicato dal dott. B._______, ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, il 15 febbraio 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per conoscenza, copia delle osservazioni dell'amministrazione (UAIE e UAI- TI) e del rapporto del dott. B._______, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale

C-502/2011 Pagina 3 amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso, che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non aderire alla proposta dell'UAI-TI, in via principale, e dell'UAIE di procedere al complemento istruttorio richiesto dal dott. B._______ nel suo rapporto del 27 gennaio 2011, che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),

C-502/2011 Pagina 4 che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]), il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 30 novembre 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-- a carico dell'UAIE. 3. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

C-502/2011 Pagina 5 Data di spedizione:

C-502/2011 — Bundesverwaltungsgericht 22.02.2011 C-502/2011 — Swissrulings