Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C4856/2011 Sen tenza d e l 2 5 n o v emb r e 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 3 agosto 2011).
C4856/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 3 agosto 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda dell'interessata volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 2. 2.1. Il 1° settembre 2011, l'interessata ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale un plico raccomandato contenente, in particolare, copia della decisione resa dall'UAIE il 3 agosto 2011, di due certificati medici del 31 agosto 2011 e di una ricevuta medica del 31 agosto 2011 (doc. TAF 1). 2.2. Il 19 settembre 2011, la medesima ha esibito un atto di ricorso contro la decisione dell'UAIE del 3 agosto 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal momento che secondo un certificato medico della dottoressa curante, già prodotto il 1° settembre 2011, le affezioni di cui soffre e le terapie farmacologiche a cui è sottoposta comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 3). 2.3. L'11 ottobre 2011, l'interessata ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 8). 3. Nella risposta al ricorso del 4 novembre 2011 (doc. TAF 9), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 17 ottobre 2011 (doc. TAF 9), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale (SMR) del 17 ottobre 2011 in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica. 4. 4.1. Con provvedimento dell'11 novembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 4
C4856/2011 Pagina 3 novembre 2011, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 17 ottobre 2011 e le annotazioni del medico SMR del 17 ottobre 2011, riservata la facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 10). 4.2. Il summenzionato provvedimento è stato notificato alla ricorrente il 16 novembre 2011 (doc. TAF 12). Conseguentemente, il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto infruttuoso il 21 novembre 2011. 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 6. 6.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
C4856/2011 Pagina 4 particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 6.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 17 ottobre 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ è giustificata dalla necessità di completare l'istruttoria su un punto rilevante per l'esito della lite, ossia lo stato di salute psichico della ricorrente, peggiorato nel 2010 anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata (cfr. attestazione psichiatrica della dott.ssa C._______ del 31 agosto 2011 [cfr., sulla possibilità in siffatte circostanze di un rinvio all'autorità inferiore, DTF 137 V 210 4.4.1.4]). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesima con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 7.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento dell'11 novembre 2011 di questo Tribunale dare alla ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 3 agosto 2011 l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda della medesima volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 7.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto
C4856/2011 Pagina 5 nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 8. 8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 8.2. Ritenuto che la ricorrente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
C4856/2011 Pagina 6 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 3 agosto 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e pronunci una nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
C4856/2011 Pagina 7 possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: