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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2008 C-484/2008

5 juin 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,129 mots·~6 min·3

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 31 ottobre...

Texte intégral

Corte II I C-484/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 5 giugno 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Franziska Schneider, cancelliera Paola Carcano. A._______, rappresentato dal Patronato EPACA, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità, decisione del 31 ottobre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-484/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 31 ottobre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadino italiano, nato il _______, che la sua domanda presentata il 6 marzo 2006, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con gravame del 26 novembre 2007 consegnato alla posta il 27 novembre successivo, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato EPACA, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce in copia una relazione clinica del 26 novembre 2007 rilasciata dal reparto di cardiologia dell'Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna di Sondrio ed il verbale della Commissione medica dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) giusta il quale è invalido civile al 75% poichè affetto da diabete mellito scompensato, cardiopatia ischemica ed obesità con gonartrosi, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. S._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 10 aprile 2008, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria, in particolare assumendo agli atti il rapporto relativo all'ospedalizzazione a cui si è sottoposto l'assicurato il 24 novembre 2007 oltre a tutti i referti relativi agli accertamenti/esami cardiologici a cui si è sottoposto a decorrere da detta data ed eventualmente ad un attuale S 12, che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 22 maggio 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. S._______ del 10 aprile 2008, Pagina 2

C-484/2008 che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. S._______ nel suo rapporto del 10 aprile 2008 tramite l'acquisizione agli atti del rapporto relativo all'ospedalizzazione a cui si è sottoposto l'assicurato il 24 novembre 2007 oltre a tutti i referti relativi agli accertamenti/esami cardiologici a cui si è sottoposto l'assicurato a decorrere da detta data ed eventualmente ad un attuale S 12, Pagina 3

C-484/2008 che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 500.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 4

C-484/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 31 ottobre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 500.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 5

C-484/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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