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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2022 C-4829/2021

19 janvier 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,102 mots·~6 min·2

Résumé

Diritto alla rendita | assicuarazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 17 settembre 2021)

Texte intégral

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Corte III C-4829/2021

Sentenza d e l 1 9 gennaio 2022 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, (Italia) patrocinato dagli avv.ti Giuseppe Pedone e Rita De Simone, Via F. Gorgoni n. 56, IT-73020 Cutrofiano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 17 settembre 2021).

C-4829/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto: A. Con decisione del 17 settembre 2021 l'Ufficio dell'assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda presentata il 13 novembre 2020 da A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1958, volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (allegato 1 al doc. TAF 1). B. Con atto dell’11 ottobre 2021 (notificato il 3 novembre 2021), agendo per il tramite degli avvocati Giuseppe Pedone e Rita De Simone, A._______ ha interposto ricorso contro dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento di una rendita intera, nonché il pagamento delle pretese arretrate e degli interessi di mora (doc. TAF 1 e allegati). C. Con decisione incidentale del 9 novembre 2021 (doc. TAF 2, trasmessa il giorno stesso ai rappresentanti dell’insorgente e notificata il 20 novembre 2021 [si confronti la firma del ricevente apposta sull’avviso di ricevimento; doc. TAF 3]) la giudice dell’istruzione ha invitato A._______ a versare, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) sulle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore del Tribunale. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. D. A tutt’oggi non è pervenuto alcun importo a titolo di anticipo spese.

C-4829/2021 Pagina 3 e considerato in diritto: 1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE. 2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 3. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase). L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili (art. 23 PA). 4. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA se il termine è computato in giorni e deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notifica. Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA). 5. Nel caso in esame il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle spese processuali, sospeso dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 incluso (art. 22a cpv. 1 lett. c PA), ha iniziato a decorrere il 21 novembre 2021 (art. 20 cpv. 1 PA, si confronti consid. C), ed è scaduto infruttuoso il 5 gennaio 2022. Non essendo intervenuto alcun pagamento entro questo termine il ricorso dell’11 ottobre 2021 dev’essere dichiarato inammissibile.

C-4829/2021 Pagina 4 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

(i rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-4829/2021 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-4829/2021 Pagina 6 Comunicazione a: – rappresentanti del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

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