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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2012 C-4770/2011

14 mai 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,176 mots·~6 min·1

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità, decisione dell'11 luglio 2011

Texte intégral

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Corte III C-4770/2011

Sentenza d e l 1 4 maggio 2012 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, decisione dell'11 luglio 2011.

C-4770/2011 Pagina 2

Visto che, mediante decisione dell'11 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito a A._______, cittadina italiana nata il …, una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° settembre 2010 al 28 febbraio 2011, che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 30 agosto 2011, l'assicurata, rappresentata dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, che le sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2011, sulla base di un calcolo che tenga conto di una riduzione del salario da invalida del 36% (parallelismo dei redditi) e ancora del 10% per attività leggera (circostanze personali), che l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), nelle sue osservazioni del 22 settembre 2011, ha rilevato la necessità di effettuare un complemento istruttorio dal punto di vista economico, prima di potersi determinare con sufficiente chiarezza sull'eventuale diritto ad una rendita d'invalidità anche dopo il 28 febbraio 2011, e concluso, in via principale, al rinvio dell'incarto all'UAIE per l'esecuzione di un nuovo calcolo, e, in via subordinata, alla conferma della decisione impugnata con reiezione del ricorso, che l'UAIE, presentando la risposta al ricorso il 3 ottobre 2011, ha concluso all'ammissione dello stesso con il conseguente rinvio della causa per completare l'istruttoria economica, come indicato dall'UAI-TI in via principale, che, il 7 ottobre 2011, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, copia delle osservazioni dell'UAI-TI e della risposta al ricorso presentata dall'UAIE, che, mediante decisione incidentale del 14 novembre 2011, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-, il quale è stato pagato il 13 dicembre 2011,

C-4770/2011 Pagina 3 e considerato che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d bis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso, che, in concreto, l'istruttoria economica è, come peraltro giustamente rilevato dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non aderire alla proposta dell'UAI-TI, formulata in via principale, e dell'UAIE di procedere al complemento istruttorio per fissare correttamente il salario da invalida che la ricorrente potrebbe ottenere, che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che non vengono prelevate spese, per cui l'anticipo di Fr. 400.-, versato dalla ricorrente, le è restituito,

C-4770/2011 Pagina 4 che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, in concreto, si giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]), dimodoché la domanda di gratuito patrocinio si rivela essere priva d'oggetto,

C-4770/2011 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata dell'11 luglio 2011, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato dalla ricorrente il 13 dicembre 2011, le è restituito. 3. Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE. 4. Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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