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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2021 C-466/2021

8 mars 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,274 mots·~6 min·2

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 dicembre 2020)

Texte intégral

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Corte III C-466/2021

Decisione dell ’ 8 marzo 2021 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia) rappresentata dal Patronato INAS, c/o OCST, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 dicembre 2020).

C-466/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 29 dicembre 2020, l’UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni presentata il 17 giugno 2015 da A._______ (di seguito: interessata, ricorrente o insorgente [doc. TAF 1]). 2. Il 2 febbraio 2021 (cfr. timbro sulla busta contenente il gravame [doc. TAF 1]), l’interessata ha inoltrato ricorso (cautelativo) contro la summenzionata decisione (che ha indicato esserle stata notificata il 30 dicembre 2020). Ha altresì chiesto un “periodo di tempo ulteriore” per completare o eventualmente ritirare il ricorso dopo che avrà potuto contattare il proprio medico. 3. Con provvedimento del 23 febbraio 2021, questo Tribunale ha indicato alla ricorrente che il ricorso inoltrato dal suo rappresentante il 2 febbraio 2021 appariva siccome tardivo, per il rispetto del termine ricorsuale non essendo in alcun modo determinante la data indicata sul ricorso (1° febbraio 2021), ma quella della consegna del ricorso medesimo all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Pertanto, ha invitato la ricorrente a dimostrare la tempestività del ricorso inoltrato il 2 febbraio 2021 nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento stesso (doc. TAF 2), notificato al rappresentante dell’insorgente il 24 febbraio 2021 (doc. TAF 3). 4. Con scritto del 26 febbraio 2021, il rappresentante della ricorrente ha indicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso cautelativo del 2 febbraio 2021 (doc. TAF 4). 5. 5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA

C-466/2021 Pagina 3 (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6. 6.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (v. anche art. 50 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Secondo, l'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA [v. anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA]). 6.2. L'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), precisa che le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 7. Questo Tribunale constata che la ricorrente, nel menzionato scritto del 26 febbraio 2021, ha indicato di desistere, senza condizioni, dal suo ricorso del 2 febbraio 2021. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 29 dicembre 2020. 8. Per sovrabbondanza, può essere altresì rilevato che il ricorso, qualora non fosse stato ritirato, avrebbe dovuto essere dichiarato siccome inammissibile, essendo stato inoltrato – tardivamente – il 2 febbraio 2021, ossia un giorno dopo la scadenza del termine ricorsuale. In effetti, nel gravame è stato indicato che la decisione dell’UAIE del 29 dicembre 2020 è stata notificata il 30 dicembre 2020 (cfr. doc. TAF 1), con la conseguenza che il termine di ricorso, conto tenuto delle ferie giudiziarie, ha iniziato a decorrere il 3 gennaio 2021 (art. 38 LPGA e 22a PA [cfr. DTF 131 V 305, 122 V 60]) ed è scaduto il 1° febbraio 2021. La ricorrente non ha peraltro dimostrato, nel termine di 5 giorni accordato con il provvedimento di questo Tribunale del 23 febbraio 2021, la tempestività del proprio gravame.

C-466/2021 Pagina 4 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-466/2021 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-466/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario); – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegato: copia dello scritto della ricorrente del 26 febbraio 2021); – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-466/2021 Pagina 6

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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