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Bundesverwaltungsgericht 08.02.2023 C-4571/2022

8 février 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,597 mots·~8 min·1

Résumé

Revisione della rendita | assicurazione invalidità, revisione della rendita (decisione del 28 settembre 2022)

Texte intégral

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Corte III C-4571/2022

Decisione dell ’ 8 febbraio 2023 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale Giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Alain Susin, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, revisione della rendita (decisione del 28 settembre 2022).

C-4571/2022 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 28 settembre 2022 l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati all’estero (in seguito: UAIE) ha soppresso la mezza rendita d’invalidità fino ad allora percepita da A._______, cittadino italiano, nato (…), residente in Italia, in ragione del miglioramento dello stato di salute constatato a partire dal 25 novembre 2020 (cfr. doc. 225 dell’incarto UAIE). B. B.a Con ricorso del 10 ottobre 2022 A._______, rappresentato dall’avv. Susin, è insorto contro la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale. Egli ha contestato gli accertamenti medici e chiesto in via principale la riforma della decisione impugnata – nel senso che la rendita è soppressa senza che la decisione contenga limitazioni funzionali o vincoli di sorta per l’attività professionale del ricorrente – e in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo giudizio (doc. TAF 1). B.b Con risposta del 19 dicembre 2022, fondata sul preavviso 16 dicembre 2022 del proprio servizio medico, l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per procedere al ripristino della prestazione d’invalidità con effetto dal momento della soppressione. (doc. TAF 7), B.c Con presa di posizione del 30 dicembre 2022 il ricorrente ha integralmente aderito alla proposta dell’autorità inferiore tendente al rinvio degli atti al fine di ripristinare la mezza rendita (doc. TAF 9). C. Con decisione del 25 gennaio 2023 l’UAIE ha annullato la decisione del 28 settembre 2022 e deliberato, ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LPGA il ripristino retroattivo della mezza rendita a partire dal 1° dicembre 2022.

C-4571/2022 Pagina 3 Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non vi deroghi espressamente. 1.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) ed essendo state regolarmente pagate l’anticipo delle spese giudiziarie (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1. Oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era sostanzialmente la liceità della soppressione della mezza rendita, in ragione del miglioramento dello stato di salute riscontrato dall’amministrazione a partire dal 25 novembre 2020 (doc. 225). 2.2. 2.2.1. Giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. La disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 2.2.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite pone fine alla controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni

C-4571/2022 Pagina 4 dell'insorgente. Se la lite non è stata integralmente risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250). 2.3. 2.3.1. Nel caso concreto, nella risposta del 19 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per procedere al ripristino della prestazione con effetto dalla soppressione. Essa aveva precisato di non aver emanato una decisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LPGA, non sapendo se il ricorrente chiedesse anche un riesame del proprio caso o solo il ripristino della mezza rendita (doc. TAF 7). 2.3.2. Con scritto del 30 dicembre 2022 il rappresentante del ricorrente ha confermato di accettare la proposta di accoglimento del ricorso al fine di ripristinare il diritto alla mezza rendita (doc. TAF 9). 2.3.3. Informata da codesto Tribunale dell’intenzione del ricorrente di chiedere unicamente il ripristino della mezza rendita (doc. TAF 11), l’UAIE con decisione del 25 gennaio 2023 ha annullato la precedente decisione e ripristinato retroattivamente dal 1° dicembre 2022 il diritto alla mezza rendita in favore del ricorrente (doc. TAF 12). 2.4. Tale modo di procedere costituisce senz’altro una riconsiderazione della decisione del 28 settembre 2022 (doc. 225) con la quale l’amministrazione aveva soppresso il diritto alla mezza rendita corrente con effetto a decorrere dal 30 novembre 2022 (art. 88bis cpv. 2 let. a OAI) a conferma della proposta già formulata in sede di risposta a cui il ricorrente aveva aderito. Ora, avendo l’UAIE ripristinato con decisione del 25 gennaio 2023 la mezza rendita a partire dal 1° dicembre 2022, si può ritenere che la pretesa del ricorrente sia stata integralmente accolta, privando la presente vertenza dell’oggetto stesso del contendere. 3. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.

C-4571/2022 Pagina 5 4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 5. 5.1. Visto l’esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA; anche art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.- versato il 4 novembre 2022 (doc. TAF 4, 5) è restituito al ricorrente. 5.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un legale, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 15 TS-TAF in relazione con l'art. 5 TS-TAF), essendo la causa divenuta priva d’oggetto a seguito del ripristino della mezza rendita da parte dell’UAIE. In assenza di una nota dettagliata, l'indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in fr. 2'000.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente e dell’esito della lite. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

C-4571/2022 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.- già versato dal ricorrente gli sarà restituito allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La Giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

C-4571/2022 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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