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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2009 C-4499/2007

30 septembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·493 mots·~2 min·2

Résumé

Valutazione dell'invalidità | Assicurazione invalidità (decisione del 24 maggio ...

Texte intégral

Corte II I C-4499/2007 {T 0/2} Decisione d e l 3 0 settembre 2009 Francesco Parrino, giudice unico, Dario Croci Torti, cancelliere Eredi di fu A._______, rappresentati dalla vedova, G._______, rappresentata da Patronato INAS, Feldstrasse 130, 8004 Zurigo, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 24 maggio 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4499/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, in data 27 giugno 2007, il cittadino italiano A._______, nato il , regolarmente rappresentato dal Patronato INAS, ha inoltrato ricorso contro la decisione del 24 maggio 2007 dell'UAIE che non esaminava sul merito la sua domanda di revisione motivata dall'aggravamento del suo stato di salute, che il 26 luglio 2008, A._______ è deceduto come risulta da una comunicazione della vedova G.________ alla Cassa svizzera di compensazione, trasmessa allo scrivente Tribunale il 10 luglio 2009, che, con scritto del 19 agosto 2009, lo scrivente Tribunale ha invitato gli eredi, per il tramite del Patronato INAS, a comunicare la lista degli eredi con la loro determinazione in merito al seguito che intendono dare alla procedura di ricorso, avvertendoli nel contempo che, senza una risposta entro 30 giorni, la causa sarebbe stata stralciata dal ruolo, che gli eredi non hanno risposto nel termine impartito né fino ad oggi, che pertanto occorre dare seguito alla comminatoria contenuta nello scritto del 19 agosto 2009. Pagina 2

C-4499/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: - parte ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. 756.0021.8857.63/501; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 3

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