Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.05.2026 C-4379/2023

18 mai 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,931 mots·~25 min·6

Résumé

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; differimento del pagamento della rendita di vecchiaia (decisione su opposizione del 21 luglio 2023)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-4379/2023

Sentenza d e l 1 8 maggio 2026 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), patrocinato dall'avv. Francesco Cialella, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; differimento del pagamento della rendita di vecchiaia (decisione su opposizione del 21 luglio 2023).

C-4379/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1955, coniugato, ha lavorato in Svizzera dieci mesi nel 1973 e quattro mesi nel 1974 solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (doc. 9 e 10 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC]). A.b Il (…) 2020 l’assicurato ha compiuto 65 anni (doc. CSC 1 – 3). B. B.a Il 18 luglio 2022 l’assicurato ha presentato alla CSC domanda di prestazioni di vecchiaia tramite la sede di B._______ (IT) dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS; doc. CSC 10 pag. 11). La richiesta, unitamente ai moduli E 202 ed E 207, relativi all’accertamento dei diritti pensionistici dell’assicurato, è pervenuta alla CSC il 9 dicembre 2022 (doc. CSC 10 e allegati). B.b Con decisione del 20 dicembre 2022 l’amministrazione ha assegnato all’assicurato una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia di CHF 28.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2020 (doc. CSC 12). B.c Con messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2023, l’assicurato ha comunicato – tramite l’INPS di B._______ – che, a pagina 14 del formulario E 202 dell’8 novembre 2022, era stato dimenticato di chiedere il differimento del versamento della rendita fino ad agosto 2022 essendo egli titolare in Italia di un anticipo pensionistico (APE sociale) fino al 67esimo anno di età, incompatibile con altre prestazioni, motivo per cui si vedrebbe costretto a restituire la pensione italiana. Ha quindi postulato, alla luce di un formulario rettificato, che la rendita di vecchiaia svizzera venisse posticipata fino ad agosto 2022 e che quanto versato fosse restituito alla CSC (doc. CSC 17 pag. 1). B.d Con messaggio di posta elettronica del 19 gennaio 2023, la CSC ha comunicato all’INPS che, avendo l’interessato compiuto 65 anni il 14 luglio 2020, una richiesta di differimento della rendita avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre 12 mesi a decorrere dal 1° agosto 2020. Di conseguenza, la domanda di rendita di vecchiaia depositata presso l’INPS il 18 febbraio (recte: luglio) 2022 è di tutt’evidenza tardiva (art. 39 LAVS in combinazione con art. 55quater OAVS). Ha inoltre precisato che un assicurato ha la facoltà di non richiedere una prestazione che gli spetta,

C-4379/2023 Pagina 3 rispettivamente di ritirare una domanda di prestazioni, a meno che vi si opponga un interesse legittimo della persona assicurata o di altre persone coinvolte, fermo restando che la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e non deve contenere alcuna riserva. In conclusione, la CSC ha rilevato che, non essendo la decisone del 20 dicembre 2022 ancora passata in giudicato, l’assicurato potrebbe ritirare la propria domanda, previa restituzione della somma già incassata (doc. CSC 18). B.e Il 17 febbraio 2023, il rappresentante dell’interessato ha inviato alla CSC un messaggio di posta elettronica con cui la informava di trasmettere in allegato la lettera di rinuncia alla pensione svizzera. Nell’allegato scritto del 31 gennaio 2023, l’assicurato ha ribadito di voler rinunciare alla percezione delle somme arretrate relative alla pensione di vecchiaia svizzera. Egli ha altresì restituito l’assegno bancario non incassato relativo alle somme disposte dalla CSC a seguito della decisone del 20 dicembre 2022 (doc. CSC 21 e 22). B.f Con scritto del 21 febbraio 2023, la CSC ha rilevato che la corrispondenza del 31 gennaio 2023 rappresentava di fatto un’opposizione alla decisione del 20 dicembre 2022. L’autorità inferiore ha altresì ribadito che se la richiesta dell’assicurato dovesse essere intesa quale domanda di differimento della rendita ex art. 39 LAVS, quest’ultima sarebbe tardiva e pertanto la rendita era stata calcolata correttamente conformemente all’art. 25 LPGA. Ha pure ribadito che l’interessato ha la possibilità di ritirare la domanda di prestazioni alle condizioni già precedentemente indicate ed ha invitato quest’ultimo a chiarire se lo scritto del 31 gennaio 2023 andasse inteso come ritiro della domanda di prestazioni (doc. CSC 23). B.g Il 20 aprile 2023, l’autorità inferiore ha sollecitato l’evasione dello scritto del 21 febbraio 2023 (doc. CSC 24). B.h Con messaggio di posta elettronica del 23 maggio 2023, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso alla CSC uno scritto denominato “inoltro rinuncia pagamento rendita Svizzera”, in cui quest’ultimo ha reiterato la sua formale rinuncia del 31 gennaio 2023 alle prestazioni AVS per il periodo luglio 2020 – luglio 2022, atteso che il pagamento della prestazione svizzera avrebbe comportato un’azione di rivalsa da parte dell’istituto di previdenza sociale italiano (doc. CSC 26). B.i Con scritto del 25 maggio 2023, l’autorità inferiore ha rilevato che con corrispondenza elettronica del 23 maggio 2023 l’interessato ha sollecitato una rinuncia alla prestazione accordatagli con la decisione del 20 dicembre

C-4379/2023 Pagina 4 2022. A tal riguardo ha rilevato che la rinuncia di prestazioni è regolata dall’art. 23 LPGA e che tale istituto presuppone che la decisione con cui è stata accordata la prestazione a cui si intende rinunciare sia cresciuta in giudicato. Non essendo nel caso di specie la decisione del 20 dicembre 2022 passata in giudicato, la domanda di rinuncia, che può avere solo effetti pro futuro e quindi non retroattivi, risulta prematura. La CSC ha poi segnalato all’interessato che sono rimaste prive di riscontro le sue precedenti richieste di presa di posizione del 20 (recte 21) febbraio 2023 e del 20 aprile 2023. Pertanto, ha invitato l’assicurato a chiarire se il suo scritto del 23 maggio 2023 deve essere considerato una rinuncia a prestazioni (che per le ragioni che precedono dovrebbe essere rigettata in quanto prematura) oppure quale ritiro della domanda di prestazioni, che sarebbe invece accolta in quanto egli ha già provveduto alla restituzione della somma di CHF 836.-. Essa ha pertanto diffidato l’assicurato a trasmettere un riscontro su tale punto nel termine di dieci giorni dalla ricezione dello scritto in questione (doc. CSC 27). B.j Con scritto del 15 giugno 2023, l’interessato ha reiterato la formale rinuncia del 31 gennaio 2023 a prestazioni AVS per il periodo 14 luglio 2020 – 2022 (doc. CSC 30). B.k Con decisione su opposizione del 21 luglio 2023 l’amministrazione ha respinto l’opposizione del 31 gennaio 2023 e confermato la decisione del 20 dicembre 2022. Essa ha in particolare confermato che qualora la richiesta del 31 gennaio 2023 debba essere intesa come domanda di rinvio ex art. 39 LAVS, sarebbe tardiva e che pertanto nella decisione del 20 dicembre 2022 la prestazione contestata è stata correttamente calcolata conformemente all’art. 25 LPGA (doc. CSC 32). C. C.a Con gravame inoltrato al TAF il 9 agosto 2023, il ricorrente ha contestato la decisione su opposizione del 21 luglio 2023 ribadendo la richiesta di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera per gli arretrati anni luglio 2020 al 2022, atteso che tale prestazione comporterebbe un’azione di rivalsa da parte dell’INPS riferito a prestazioni previdenziali già erogate. Ha pertanto chiesto al Tribunale amministrativo federale di accertare l’infondatezza e l’illegittimità dell’accertamento operato dalla CSC e di conseguenza annullare la decisione del 20 dicembre 2022 (doc. TAF 1). C.b Con risposta del 20 ottobre 2023 l’autorità inferiore ha ribadito che, avendo l’assicurato compiuto 65 anni il 14 luglio 2020, una domanda di

C-4379/2023 Pagina 5 rinvio della rendita di vecchiaia svizzera sarebbe stata possibile entro e non oltre dodici mesi a decorrere dal 1° agosto 2020. Per questi motivi la domanda presentata il 18 luglio 2022 e rettificata il 10 gennaio 2023 (doc. CSC 17) è palesemente tardiva. Ha inoltre precisato che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, la rinuncia a prestazioni ex art. 23 LPGA ha effetto solo pro futuro e presuppone tra l’altro che il provvedimento di concessione della prestazione a cui si intende rinunciare sia cresciuto in giudicato. Non essendo nel caso di specie la decisione ancora cresciuta in giudicato la richiesta di rinuncia a prestazioni non può che essere intesa come un’implicita ma tardiva domanda di differimento della rendita di vecchiaia assegnatagli con decisione del 20 dicembre 2022. La CSC ha inoltre precisato di essere conscia dell’incompatibilità della prestazione italiana (APE sociale) con la rendita di vecchiaia svizzera, e di aver pertanto più volte segnalato al ricorrente (doc. CSC 23, 24 e 27) che vi era la possibilità di ritirare la domanda di rendita svizzera. L’insorgente ha tuttavia continuato a chiedere di restituire gli arretrati fino a luglio 2022, reiterando de facto una tardiva domanda di rinvio della prestazione. Di conseguenza, la CSC, tenuta al pieno ed incondizionato principio di legalità, non poteva che confermare il provvedimento contestato. Nondimeno, essa ha ulteriormente ribadito di non aver nulla in contrario qualora parte ricorrente decidesse di ritirare la domanda di prestazioni, alle condizioni ripetutamente indicate (doc. TAF 4). C.c Tramite scritto del 14 giugno 2023 (recte 2024), indirizzato all’autorità inferiore, il ricorrente ha ulteriormente rinnovato e ribadito la formale rinuncia riferita agli arretrati AVS per gli anni 2020 al 2022. Ha inoltre aggiunto che, stante l’impossibilità della rinuncia alle prestazioni, come da contenzioso in essere, opterebbe per un deposito presso la CSC stessa delle somme non riscosse (doc. TAF 7). C.d Il 28 giugno 2024, la CSC ha trasmesso per competenza lo scritto del ricorrente del 14 giugno 2024 al TAF (doc. TAF 7).

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

C-4379/2023 Pagina 6 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 1.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nel caso di specie. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d’argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino italiano, è domiciliato in Italia e sussiste un nesso transnazionale, essendo stato assicurato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (AVS/AI; DTF 145 V 231 consid. 7.1, 143 V 354 consid. 4, 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera

C-4379/2023 Pagina 7 circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Fatte salve le disposizioni del diritto comunitario o convenzionale, l'organizzazione della procedura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento e il calcolo di una rendita AVS svizzera sono rette dal diritto svizzero (DTF 137 V 282 consid. 3.3; 131 V 209 consid. 5.3; sentenza del TF 9C_9/2018 del 19 giugno 2018 consid. 3.2.2). 3.2 3.2.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2.2 Il ricorrente è nato il (…) 1955 e la domanda di una rendita di vecchiaia svizzera è stata presentata il 18 luglio 2022 presso l’INPS, con conseguente assegnazione di una rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° agosto 2020. Al caso in esame, salvo indicazione contraria, si applicano di principio le disposizioni della LAVS in vigore a tale data (DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Al caso concreto, non è invece applicabile la modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS (AVS 21; RU 2023 92; FF 2019 5179) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 (cfr. le lettere a ad e delle disposizioni transitorie della modifica della LAVS del 17 dicembre 2021). 3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 21 luglio 2023. Il giudice delle

C-4379/2023 Pagina 8 assicurazioni sociali esamina, infatti, la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). 4. Oggetto del contendere è la liceità della decisione su opposizione del 21 luglio 2023, con cui l’autorità inferiore ha constatato la tardività della richiesta di differimento della rendita fino al 31 luglio 2022 presentata dall’assicurato e respinto la domanda di rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera per il periodo da luglio 2020 a luglio 2022, di cui è stato posto al beneficio il ricorrente a decorrere dal 1° agosto 2020. 5. 5.1 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023), gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). 5.2 In virtù dell’art. 39 cpv. 1 LAVS, le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese. La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta (art. 39 cpv. 2 LAVS). 5.3 Quanto all'esercizio del diritto alla rendita, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Giusta l’art. 67 cpv. 2 OAVS, una volta l’anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (cfr., su tale questione, DTF 147 V 70 consid. 3.4). 5.4 L’art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio. 5.5 Ai sensi dell’art. 55quater cpv. 1 OAVS (RS 831.101), il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di

C-4379/2023 Pagina 9 pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti. La revoca va fatta per iscritto (art. 55quater cpv. 2 OAVS). Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite (art. 55quater cpv. 3 OAVS). 6. 6.1 Nel caso concreto, il ricorrente ha compiuto 65 anni il (…) 2020, ha incontestatamente trasmesso la propria domanda di rendita il 18 luglio 2022 al competente INPS, mentre il diritto alla rendita è nato il 1° agosto 2020. Pertanto, come correttamente rilevato dall’autorità inferiore, il termine di un anno ex art. 55quater cpv. 1 OAVS per richiedere il rinvio della rendita (art. 39 cpv. 1 LAVS), è nella fattispecie ampiamente scaduto infruttuoso il 1° agosto 2021. Di conseguenza, nella misura in cui la domanda del ricorrente vada considerata una richiesta di differimento della rendita (consid. B.c e segg.), è tardiva. 6.2 Resta nondimeno da analizzare se il ricorrente potesse rinunciare alle prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e superstiti svizzera erogate da agosto 2020 a luglio 2022, rispettivamente ritirare la domanda di prestazioni presentata il 18 luglio 2022. 7. 7.1 Secondo l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente diritto può rinunciare alle prestazioni assicurative a lui spettanti. Per definizione, la rinuncia presuppone che l’assicurato abbia un diritto indiscusso a dette prestazioni (sentenza del TF 8C_495/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 2.1.2) e che sia a conoscenza del loro ammontare (CR LPGA-PÉTREMAND, art. 23 LPGA N. 12). Una persona non può pertanto rinunciare in anticipo a prestazioni future, dovendo l'oggetto e l’ampiezza delle prestazioni a cui rinuncia essere definite al momento della rinuncia (sentenza del TF 9C_1051/2012 del 21 maggio 2013, consid. 3.1; PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 19; GHISLAINE FRÉSARD-FELLEY, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 ATSG/LPGA], HAVE 5/2002, p. 337; cfr. anche THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 3a edizione, 2003, n. 17 p. 275). La disposizione prevede inoltre che la rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento. Sia la dichiarazione di rinuncia che quella di revoca devono

C-4379/2023 Pagina 10 essere formulate per iscritto, requisito che si giustifica alla luce delle conseguenze di ampia portata che derivano dall’una e dall’altra dichiarazione (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; SK ATSG-KIESER, 4a ed. 2020, art. 23, N. 58). Entrambe hanno inoltre effetto per il futuro (PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 21, 29 e 44, 47). 7.2 L'art. 23 cpv. 2 LPGA stabilisce che la rinuncia è nulla se pregiudica gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propone di eludere prescrizioni legali. Al riguardo, si rileva che l’art. 23 LPGA codifica la precedente prassi del Tribunale federale in materia di rinuncia a prestazioni assicurative (DTF 129 V 1), che resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del TF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 234/04 del 27 aprile 2015 consid. 6.2.2; SK ATSG-KIESER, 4a ed. 2020, art. 23, N. 31; PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 23). Pertanto, seguendo le suddette considerazioni giurisprudenziali, si può rinunciare a prestazioni soltanto in casi eccezionali, a condizione che il beneficiario abbia un interesse degno di protezione e che la rinuncia non pregiudichi gli interessi di altre persone coinvolte (sentenza del TF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011, consid. 4.3.2; cfr. anche sentenza del TAF C-2044/2016 del 28 agosto 2017, consid. 4.2; anche SK ATSG-KIESER, ad art. 23 pag. 484 N 31). 7.3 Giusta l'art. 23 cpv. 3 LPGA l'assicuratore che intende accettare la dichiarazione di rinuncia deve confermarla per iscritto all’avente diritto e indicare nella conferma l'oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia. Secondo questa disposizione la conferma scritta non è una decisione in quanto tale, né è una condizione della rinuncia (PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 34; G. FRÉSARD-FELLEY, op.cit, p. 339). Tuttavia, se la dichiarazione scritta di rinuncia è nulla ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore deve dichiararla tale con una decisione (art. 49 LPGA), a cui è possibile opporsi e presentare ricorso ai sensi degli art. 52 e 56 LPGA (cfr. anche sentenza del TAF C-2044/2016 del 28 agosto 2017, consid. 4.3; cfr. anche PÉTREMAND, op. cit, art. 23 LPGA N. 43). Prima di rilasciare la conferma l'assicuratore deve effettuare i necessari chiarimenti in merito alla dichiarazione di rinuncia scritta, verificando in particolare che essa non pregiudichi gli interessi di terzi ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LPGA (PÉTREMAND, op.cit, art. 23 LPGA N. 41). 8. In relazione per contro al ritiro di una domanda di prestazioni, il Tribunale federale (sentenza del TF 9C_1051/2023 del 21 maggio 2013 consid. 3.2)

C-4379/2023 Pagina 11 ha già avuto modo di precisare che la LPGA non contiene disposizioni atte a stabilire se la domanda di prestazioni di un'assicurazione sociale possa essere ritirata e, in caso affermativo, a quali condizioni. Secondo un'opinione dottrinale, la possibilità di ritirare la domanda di prestazioni prima della decisione dell'assicuratore sociale — senza restrizioni né condizioni — discende nondimeno dal principio dispositivo che regola l'assicurazione per l'invalidità (cfr. art. 29 cpv. 1 LPGA), secondo cui l'esercizio del diritto alle prestazioni presuppone che chi le rivendica si annunci presso l'assicuratore (THOMAS LOCHER, op. cit., n. 17 p. 275). Il principio dispositivo non si applica tuttavia in modo illimitato e nonostante la sua applicazione consente di concludere che il ritiro della domanda di prestazioni è in linea di principio ammissibile, essa non è tuttavia sufficiente per rinunciare ad assoggettare l'esercizio del diritto di ritiro a qualsiasi condizione o requisito. A tal proposito, il Tribunale federale ha precisato che occorre subordinare il ritiro della domanda di prestazioni alla condizione che gli interessi legittimi dell'assicurato o di altre persone interessate non vi si oppongano (cfr. n. 1305 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; versione valida dal 1° gennaio 2023, applicabile nella fattispecie; cfr. DTF 101 V 261 consid. 2 pag. 265; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, pag. 782 n. 2857 seg.). La situazione è infatti analoga, dal punto di vista degli interessi in gioco, a quella di una rinuncia a prestazioni, cosicché le condizioni dell'art. 23 cpv. 2 LPGA sono applicabili per analogia al ritiro della domanda di prestazioni (URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 468 n. 2399). La dichiarazione di ritiro deve inoltre rivestire la forma scritta (cfr. n. 1305 delle Direttive sulle rendite DR). 9. 9.1 Tenuto conto di quanto precede – si veda al riguardo in particolare la terminologia chiara utilizzata ripetutamente dal ricorrente (“rinunciare”), nonché il fatto che la richiesta di rinuncia di quest’ultimo si estende espressamente unicamente alle prestazioni AVS già percepite per il periodo da luglio 2020 a luglio 2022, e risulta pertanto incompatibile con un ritiro della domanda di prestazioni, la quale per definizione comporta la rinuncia a tutte le prestazioni future – a mente di questo Tribunale, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente fosse intenzionato a rinunciare esclusivamente alle prestazioni dell’assicurazione vecchiaia svizzera per il periodo in cui ha percepito la rendita APE italiana, ossia come detto da luglio 2020 a luglio 2022. Tale circostanza è peraltro stata ribadita a più riprese da quest’ultimo, che oltretutto non ha mai contestato tale

C-4379/2023 Pagina 12 interpretazione e soprattutto non ha mai in alcun modo comunicato di voler ritirare la richiesta di prestazioni, neppure a fronte di svariati inviti da parte della CSC in tal senso (consid. B.d e segg. del presente giudizio). 10. 10.1 In tali circostanze resta pertanto da verificare unicamente se è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha confermato la decisione del 20 dicembre 2022, ritenendo non possibile rispettivamente prematura una rinuncia a prestazioni nella misura in cui tale istituto ha effetto solo pro futuro rispettivamente presuppone che il provvedimento di concessione della prestazione a cui si intende rinunciare sia cresciuto in giudicato, ciò che non è il caso nella fattispecie in esame a causa dell’opposizione e del ricorso interposti dall’assicurato. 10.2 A tal proposito, questo Tribunale ricorda che secondo giurisprudenza, la rinuncia ad una prestazione presuppone che l’assicurato abbia un diritto indiscusso alle prestazioni (sentenza del TF 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009 consid. 2.1.2) e che sia a conoscenza del loro ammontare. Ciò significa che l'oggetto e l’ampiezza delle prestazioni a cui si intende rinunciare devono essere definite e conosciute (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: SBVR Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3a ed., 2016, N 616). Di conseguenza, la crescita in giudicato della decisione di attribuzione delle prestazioni in questione non rappresenta necessariamente un presupposto inderogabile per poter rinunciare a quest’ultime. 10.3 Tuttavia, come altresì correttamente ritenuto dall’autorità inferiore, una rinuncia a prestazioni assicurative non produce effetti retroattivi, poiché la rinuncia può riguardare unicamente le prestazioni successive alla data della domanda di rinuncia (sentenza del Tribunale federale 9C_129/2024 del 25 marzo 2024; nonché sentenze del TAF C-6036/2019 del 10 giugno 2021 consid. 6 e C-5006/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 7). Ne consegue che nel caso concreto – in cui la dichiarazione di rinuncia a prestazioni AVS e più precisamente alla rendita AVS per il periodo luglio 2020 – luglio 2022 è stata trasmessa con la domanda di prestazioni di luglio 2022 – una rinuncia alle prestazioni AVS riconosciute per il passato, ed in particolare per il periodo citato, non risulta possibile. La decisione impugnata risulta pertanto conforme alla normativa in vigore sia per quanto riguarda l’impossibilità di differire la rendita sia per quanto concerne l’impossibilità di procedere ad una rinuncia retroattiva. In simili circostanze può restare indecisa la questione se un’eventuale rinuncia alla rendita di vecchiaia svizzera arrecherebbe pregiudizio agli interessi di terzi.

C-4379/2023 Pagina 13 Ne consegue che, il ricorso deve essere respinto. 11. Essendo il gravame manifestamente infondato, deve essere respinto nell’ambito di una procedura a giudice unico, in applicazione dell’art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 2 lett. c LTAF (cfr. la menzionata sentenza del TAF C-5006/2023 del 31 gennaio 2024). 12. Infine, questo Tribunale rileva, che l’autorità inferiore ha a svariate riprese segnalato al ricorrente di ritenere possibile di un ritiro della richiesta di prestazioni. 13. Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS), né, visto l’esito del ricorso, attribuite delle indennità per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 a contrario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4379/2023 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono indennità per ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4379/2023 Pagina 15

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-4379/2023 — Bundesverwaltungsgericht 18.05.2026 C-4379/2023 — Swissrulings