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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2012 C-4328/2011

29 mars 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,880 mots·~14 min·3

Résumé

Periodo del contributo minimo | Assicurazione vecchiaia e superstite, decisione del 1° luglio 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4328/2011

Sentenza d e l 2 9 marzo 2012 Composizione

Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstite, decisione del 1° luglio 2011.

C-4328/2011 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera come meccanico nel 1963 per la ditta …, versando i relativi contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 30 giugno 2010 egli ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera. Dopo avere acquisito i dati del conto individuale concernente i detti contributi, la CSC ha emanato una decisione il 16 luglio 2010, con copia per conoscenza all'INPS, mediante la quale ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera, non potendo "essere computato almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, ma unicamente undici mesi concernenti l'anno 1963" (doc. 2 a 6). B. L'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione il 18 novembre 2010, facendo valere di avere contribuito dall'11 settembre 1962 al 20 dicembre 1963, e non unicamente undici mesi, come invece stabilito dalla CSC, con la precisazione che "evidentemente da settembre a dicembre 1962, la medesima ditta presso cui lavoravo non ha versato i contributi o essi sono andati persi" (doc. 7). Mediante scritto del 9 febbraio 2011, la CSC ha assegnato all'assicurato un termine fino al 28 febbraio 2011 per presentare la necessaria documentazione allo scopo di comprovare la durata della sua attività presso il suo datore di lavoro d'allora, come certificati di lavoro oppure distinte salariali. L'assicurato non si è però manifestato. Lo stesso 9 febbraio 2011 la CSC si è pure rivolta per scritto alla cassa di compensazione Swissmem nell'intento di ottenere i ragguagli necessari. Quest'ultima ha risposto il 21 febbraio 2011, inviando un vecchio estratto del conto individuale ed una distinta salariale dell'assicurato, facenti sostanzialmente stato di contributi nel 1963, ad un tasso del 4% annuo, di Fr. 400.-. Il 1° luglio 2011, dopo avere preso atto di questa informazione, la CSC ha quindi emesso una decisione su opposizione di conferma della decisione del 16 luglio 2010 (doc. 8 a 13). C. L'assicurato ha manifestato il suo disaccordo con questa decisione su opposizione mediante scritto del 21 luglio 2011, inviato alla stessa CSC, al quale ha allegato una copia del suo certificato d'assicurazione AVS/AI,

C-4328/2011 Pagina 3 con la precisazione che "non essendo mia intenzione agire davanti al Tribunale amministrativo federale, vi invito a valutare queste nuove prove". La CSC ha trasmesso lo scritto del 21 luglio 2011 al Tribunale amministrativo federale, il quale lo ha considerato essere un ricorso. Chiamata a pronunciarsi sullo stesso, la CSC si è espressa il 4 ottobre 2011, postulando che sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata, per il motivo che, sulla base delle Tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione (Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale", edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali/UFAS; DTF 107 V 7), applicabili al periodo compreso tra il 1948 e il 1968, in mancanza di dati diversi debitamente documentati, risulta che per il 1963 il ricorrente, attivo nel ramo economico n. 32 (industria metallurgica e meccanica, costruzione di apparecchi e di strumenti musicali) con un reddito totale di Fr. 10'000.-, può far valere unicamente un periodo contributivo di undici mesi. Invitato a presentare la replica il 7 ottobre 2011, il ricorrente non si è manifestato. D. Mediante scritto del 13 marzo 2012, questo Tribunale ha chiesto al Controllo degli abitanti del comune di ... se il ricorrente avesse soggiornato o soggiornasse ancora nel detto comune, e, in caso affermativo, con quale permesso. Il Controllo degli abitanti ha risposto il 14 marzo 2012, precisando che il ricorrente aveva effettivamente soggiornato a ... dal 26 agosto 1962 al 20 dicembre 1963, il tipo di permesso non essendo però conosciuto (doc. Tribunale amministrativo federale/TAF 6 e 7). Con scritto del 22 marzo 2012, questo Tribunale ha posto la stessa domanda all'Ufficio della migrazione del Cantone di Basilea Campagna, il quale ha risposto il 26 marzo 2012, comunicando che non sussistono informazioni a proposito del ricorrente a causa del lungo lasso di tempo intercorso (doc. TAF 8 e 9).

Diritto:

C-4328/2011 Pagina 4 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, lo scritto del 21 luglio 2011 non può che essere considerato come un ricorso, visto che in esso è espresso il disaccordo con la decisione su opposizione della CSC, del 1° luglio 2011, e ciò nonostante il fatto che lo stesso ricorrente abbia manifestato, in modo poco comprensibile, l'intenzione di non volere agire davanti a questo Tribunale. Peraltro, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, il ricorso è ammissibile (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).

2.

C-4328/2011 Pagina 5 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta fondamentalmente la durata del suo periodo contributivo all'AVS di soli undici mesi, così come considerato nella decisione su opposizione della CSC qui impugnata.

4.

C-4328/2011 Pagina 6 4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali gli sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 4.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.4. Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione (Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale", edite dall'UFAS; DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. Al fine di stabilire se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era assicurata e sottoposta all'obbligo di contribuzione o per quale periodo si può considerare adempiuto l'obbligo di contribuzione, si applica l'Allegato I delle precitate Direttive. 4.5. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è sta-

C-4328/2011 Pagina 7 ta conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4.6. In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 5. In concreto, dopo un primo complemento istruttorio operato dalla CSC presso la cassa di compensazione Swissmem nel febbraio 2011 (doc. 9 e 10), ed un ulteriore complemento istruttorio effettuato da questo Tribunale nel quadro della presente procedura presso il Controllo degli abitanti del comune di ... e dell'Ufficio della migrazione del Cantone di Basilea Campagna, il 13 e il 22 marzo 2012 (doc. TAF 6 a 9), all'incarto risulta assodato che il ricorrente ha soggiornato a ... dal 26 agosto 1962 al 20 dicembre 1963, senza che sia stato possibile determinare con quale permesso. Pertanto, sulla base del conto individuale della cassa precitata, occorre considerare che il ricorrente ha pagato contributi AVS/AI del 4% per un valore di Fr. 400.-, corrispondenti ad un salario di Fr. 10'000.- nel 1963 (doc. 20). Secondo l'Allegato IX delle Tabelle, ramo economico n. 32 (industria metallurgica e meccanica, costruzione di apparecchi e di strumenti musicali), un tale salario si presume corrispondere ad una durata di contribuzione di undici mesi, come giustamente ritenuto dalla CSC. Il

C-4328/2011 Pagina 8 ricorrente non adempie perciò la condizione della durata minima di contribuzione. È opportuno ancora sottolineare che il ricorrente non ha collaborato né durante la procedura amministrativa, non rispondendo al sollecito della CSC del 9 febbraio 2011 (doc. 8), né nell'ambito della presenta procedura, astenendosi dall'inoltrare la replica malgrado l'esplicito invito di questo Tribunale. Ne discende che la CSC ha fondatamente negato il diritto del ricorrente ad ottenere una rendita di vecchiaia svizzera. 6. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 8. 8.1. Secondo l'art. 85 bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. 8.2. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata/AR, con copie dei doc. TAF 6 a 9); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata).

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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