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Corte III C-425/2012
Sentenza d e l 2 8 marzo 2012 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz e Daniel Stufetti, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 dicembre 2011).
C-425/2012 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 22 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…; doc. A 9-2) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° dicembre 2006 (doc. A 38-3; v. anche doc. A 34-1 e 38-6). È stato stabilito, in virtù della perizia medica del 12 giugno 2007 del dott. B._______, specialista in neurologica (doc. A 25-1), che l'interessato era affetto da morbo di Parkinson idiopatico ad insorgenza giovanile, sindrome ansioso-depressiva reattiva, epatite C, lombalgie e cervicalgie croniche. L'assicurato è pertanto stato considerato invalido al 100% per qualsiasi attività da dicembre del 2005. L'interessato è stato altresì invitato ad adeguare la terapia farmacologica nonché a sottoporsi a cure psichiatriche atteso che sarebbe stato possibile ottenere un miglioramento dello stato di salute (v. doc. A 38-6). 2. 2.1. Nel mese di settembre del 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. A 39-1). 2.2. Nei rapporti del 18 e 20 maggio 2010, il dott. D._______, medico del SMR, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti (doc. A 52-3 a 52-8), che l'interessato non si sottoponeva a cure psichiatriche e non assumeva alcuna terapia farmacologica. Ha quindi ritenuto che non era possibile pronunciarsi sull'effetto che la terapia avrebbe avuto se fosse stata realizzata (doc. A 54-1 e 56-1). A tale riguardo, il dott. B._______, nel rapporto dell'8 giugno 2010, ha precisato che un trattamento psichiatrico unitamente ad un adeguamento della terapia farmacologica antiparkinsoniana avrebbero potuto portare ad un reinserimento (professionale) almeno parziale (doc. A 59-1). 2.3. Il 3 agosto 2010, l'Ufficio AI ha comunicato all'interessato che il grado d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla rendita intera. Detto ufficio ha altresì invitato l'assicurato a sottoporsi ad un adeguato trattamento farmacologico antiparkinsoniano nonché alle opportune cure psichiatriche al fine di migliorare il suo stato di salute e la capacità lavorativa. L'interessato è pure stato reso edotto in merito alle conseguenze nel caso in cui non si fosse sottoposto alle cure mediche (è in particolare fatto riferimento all'art. 21 cpv. 4 della legge federale del 6 ot-
C-425/2012 Pagina 3 tobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]; doc. A 61-1). 3. 3.1. Nel mese di agosto del 2011, l'Ufficio AI ha avviato un'ulteriore procedura di revisione della rendita (doc. A 65-1). 3.2. Nel rapporto del 25 novembre 2011 (doc. A 75-1), il dott. D._______ ha rilevato che nel rapporto del settembre 2011 del medico curante (doc. A 67-2) è indicato che il paziente (non segue tutte le proposte di trattamento in quanto) non è d'accordo su alcune terapie e che nello scritto del 30 settembre 2011 (doc. A 71-1) è segnalato che l'interessato non è in cura presso alcuno psichiatra. Detto medico ha, tuttavia, rammentato che il dott. B._______, nella perizia neurologica del giugno 2007 (doc. A 25-1), aveva concluso che "(…) vi sono ancora ampi margini per un miglioramento del quadro attuale, con un adeguato trattamento neurologico e psichiatrico. È altrettanto chiaro che si tratta di una malattia degenerativa progressiva che quindi tende a peggiorare nel corso degli anni. D'altra parte, con un adeguato trattamento in pazienti con caratteristiche analoghe a quelle (dell'interessato), si riesce ad ottenere una buona qualità di vita per 10-15 anni, con in genere associata anche la possibilità di reinserimento professionale". 3.3. Il 9 dicembre 2011, l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° febbraio 2012 (v. doc. TAF 1), la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora, dal momento che, conformemente all'art. 21 cpv. 4 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), l'interessato si è rifiutato di sottoporsi alle cure ragionevolmente esigibili, segnatamente ad un trattamento farmacologico antiparkinsoniano ed a cure psichiatriche (doc. 78-1). 4. 4.1. Il 24 gennaio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 dicembre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° febbraio 2012, dal momento che, secondo la relazione medica del 4 novembre 2011 del dott. E._______, allegata in copia al gravame, il morbo di Parkinson di cui soffre non gli consente di far fronte da solo ai normali atti della vita quotidiana e comporta una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività
C-425/2012 Pagina 4 lucrativa. L'insorgente ha pure fatto valere che il morbo di Parkinson è una malattia incurabile e che le cure farmacologiche hanno effetti limitati nel tempo, causano importanti effetti collaterali e non determinano alcun miglioramento dello stato di salute tale da riacquistare una sia pur minima capacità lavorativa. Avrebbe quindi deciso di sospendere ogni terapia farmacologica conto tenuto dell'impossibilità delle stesse di garantire dei benefici fisici e per timore di danneggiare ulteriormente la propria salute. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1). 4.2. Il 10 febbraio 2012, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4). 5. Nella risposta al ricorso del 2 marzo 2012 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 27 febbraio 2012 (doc. TAF 4), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 27 febbraio 2012. Secondo quest'ultima, è necessario completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare – comprendente una valutazione neurologia, psichiatrica, reumatologica ed internistica – atta a stabilire i limiti funzionali e la capacità lavorativa in attività abituale ed in attività adatta, l'attuale dipendenza da parte di terzi per gli atti ordinari della vita, se è possibile migliorare la capacità lavorativa con dei provvedimenti sanitari, se è possibile ridurre la dipendenza da parte di terzi con dei provvedimenti sanitari, quali sono questi provvedimenti, qual è la probabilità che questi provvedimenti abbiano un influsso tangibile sulla capacità lavorativa e sulla dipendenza da parte di terzi, in quale misura migliorerà la capacità lavorativa e quali sono i rischi di tali provvedimenti sanitari per l'incolumità dell'assicurato. 6. 6.1. Con provvedimento del 12 marzo 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 2 marzo 2012, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 27 febbraio 2012 e le annotazioni del medico SMR del 27 febbraio 2012, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).
C-425/2012 Pagina 5 6.2. Con scritto del 20 marzo 2012, il ricorrente ha segnalato di non avere motivo di contestare la proposta di cui alla risposta al ricorso dell'autorità inferiore. 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 8. 8.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
C-425/2012 Pagina 6 9. 9.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 27 febbraio 2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute neurologico, psichiatrico, reumatologico ed internistico. In assenza di tale complemento istruttorio non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata. 9.2. Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non è possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa del ricorrente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il versamento della rendita intera fino ad allora accordata anche dopo il 1° febbraio 2012. 9.3. Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 12 marzo 2012 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 9 dicembre 2011 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° febbraio 2012, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora. 9.4. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
C-425/2012 Pagina 7 dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 9.5. Va altresì segnalato, per sovrabbondanza e con riferimento alla richiesta del ricorrente di cui allo scritto del 20 marzo 2012 di avere la possibilità di presentare eventuali domande ai medici che saranno chiamati ad effettuare le perizie specialistiche, che incomberà all'UAIE nell'ambito della procedura istruttoria completiva che si rende necessaria alfine di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti di rispettare i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210. 10. 10.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 10.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo, in causa non necessariamente semplice, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-425/2012 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 9 dicembre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: