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Bundesverwaltungsgericht 12.12.2008 C-4160/2008

12 décembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·878 mots·~4 min·5

Résumé

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su...

Texte intégral

Corte II I C-4160/2008 {T 0/2} Decisione d e l 1 2 dicembre 2008 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato ITAL, Rheinstrasse 50, DE-64283 Darmstadt, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 30 aprile 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4160/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 30 aprile 2008, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di rendita di vecchiaia inoltrata dall'interessato il 31 ottobre 2007. 2. Il 23 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi alla CSC contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita di vecchiaia. Il 16 giugno 2008, la CSC ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza. 3. 3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), pronunciate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 3.2 In particolare, e in deroga all'art. 58 cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi di persone all'estero contro le decisioni pronunciate dalla CSC (art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS, RS 831.10]). 3.3 In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. 4. Nella risposta al ricorso del 7 novembre 2008, l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale di avere riconsiderato, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, la decisione su opposizione del 30 aprile 2008 contro la quale è stato interposto ricorso il 23 maggio 2008. La CSC ha indicato d'avere reso, il 6 novembre 2008, una nuova decisione su opposizione Pagina 2

C-4160/2008 (allegata in copia), in sostituzione della decisione su opposizione del 30 aprile 2008, mediante la quale ha riconosciuto al ricorrente una rendita di vecchiaia di fr. 50.-- mensili dal 1° ottobre 2007. 5. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 20 novembre 2008 (notificato il 27 novembre 2008; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente ad indicare, entro il 12 dicembre 2008, se intendeva ritirare oppure mantenere il ricorso inoltrato il 23 maggio 2008 contro la decisione su opposizione del 30 aprile 2008. 6. Il 6 dicembre 2008, l'interessato ha comunicato al TAF di ritirare il ricorso interposto il 23 maggio 2008, considerato che "accetta il provvedimento emesso dalla Cassa Svizzera di Compensazione del 07.11.2008 (recte 06.11.2008)". 7. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 9. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 10. Visto l'esito della causa, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo (limitato) svolto dal rappresentante del ricorrente, ed è posta a carico della CSC. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3

C-4160/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-4160/2008 è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La CSC rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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