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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2021 C-4062/2021

14 décembre 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,361 mots·~7 min·3

Résumé

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assegno per grandi invalidi (decisione su opposizione del 12 agosto 2021)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4062/2021

Sentenza d e l 1 4 dicembre 2021 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, assegno per grandi invalidi (decisione su opposizione del 12 agosto 2021).

C-4062/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 12 settembre 2021 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione su opposizione del 16 agosto 2021, con la quale la Cassa Svizzera di Compensazione (CSC) ha confermato la soppressione dell’assegno per grandi invalidi a decorrere dal 1° agosto 2021, chiedendone l’annullamento (doc. TAF 1). Il ricorrente ha spiegato che a causa di un malinteso il Comune di domicilio ha registrato il trasferimento all’estero per la fine di luglio 2021. La partenza avverrà tuttavia unicamente alla fine del corrente anno. A conferma di quanto indicato il ricorrente ha prodotto la conferma di domicilio del 13 settembre 2021 rilasciata dal Comune di B._______ e dei pagamenti dei premi all’assicurazione malattia per l’anno 2021 (doc. TAF 1). 2. Con risposta di causa del 23 novembre 2021 la CSC, riferendosi alle comunicazioni della Ausgleichskasse des Kantons C._______ (AK- C._______) del 15 luglio e del 15 novembre 2021 (doc. 51, 88 dell’incarto CSC) e del proprio scritto del 22 luglio 2021 (doc. 53), ha ritenuto la presente causa divenuta priva d’oggetto – avendo la competente Cassa di compensazione AK-C._______ continuato a versare le prestazioni anche dopo il mese di agosto 2021 – proponendone pertanto lo stralcio (doc. TAF 3). 3. Invitato a prendere posizione in merito alla proposta dell’autorità inferiore (doc. TAF 5), il ricorrente ha confermato di aver continuato a percepire le prestazioni assicurative anche successivamente al mese di agosto 2021, ha precisato di non intendere mantenere il ricorso contro la decisione su opposizione del 16 agosto 2021 e di aderire sostanzialmente alla proposta dell’autorità inferiore tendente allo stralcio della causa, ormai divenuta priva di oggetto (doc. TAF 6). 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi

C-4062/2021 Pagina 3 dell'art. 5 PA, rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 5. Oggetto del contendere nella presente vertenza era, fino alla risposta di causa, il versamento dell’assegno per grandi invalidi anche dopo il 1° agosto 2021 e per tutto il 2021. In corso di causa è emerso che la competente Cassa di compensazione AK-C._______ ha richiamato a sé l’incarto e ripreso a versare, dalla stessa data, le prestazioni in precedenza soppresse, avendo constatato l’intenzione del ricorrente di mantenere il proprio domicilio in Svizzera fino alla fine dell’anno 2021 (doc. 51). Tale circostanza, evocata nella risposta di causa, ha di fatto reso la causa priva d’oggetto, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione su opposizione impugnata. Alla luce di tale circostanza, come pure del ritiro senza riserve del ricorso avvenuto il 10 dicembre 2021 (doc. TAF 6), è pertanto possibile dare seguito alla proposta di stralcio formulata dall’autorità inferiore e alla quale il ricorrente ha interamente aderito (doc. TAF 3 e 6). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 7. 7.1. Giusta l’art. 63 cpv. 1 prima frase PA l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

C-4062/2021 Pagina 4 Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall’art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato). 7.2. Nel caso concreto, non è il ricorrente, con la manifestazione dell’intento di ritirare il ricorso, ad aver reso la procedura priva d’oggetto, bensì le constatazioni errate che hanno indotto l’amministrazione a sopprimere anzitempo l’assegno per grandi invalidi e il successivo accertamento del malinteso intervenuto solo dopo l’inoltro del gravame con la contestuale ripresa del versamento delle prestazioni in precedenza soppresse. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze, non è pertanto giustificato addossare spese processuali al ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a e b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. Visto quanto precede e non essendo il ricorrente rappresentato – né avendo preteso di aver sostenuto particolari spese – non si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). L’art. 5 TS-TAF si applica infatti per analogia.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura C-4062/2021 è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.

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4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: scritto del 10 dicembre 2021 [doc. TAF 6]) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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