Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-3896/2018
Decisione d e l 2 8 agosto 2020 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Spagna), rappresentato dall'avv. José Nogueira Esmorís, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; seconda domanda di rendita (decisione del 14 giugno 2018).
C-3896/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 14 giugno 2018 (doc. TAF 1), successiva ad un completamento dell’istruttoria ordinata da questo Tribunale, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell’interessato un quarto di rendita d’invalidità svizzera, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Nella motivazione della decisione, l’UAIE ha in particolare indicato che nel mese di gennaio 2018 l’assicurato è stato sottoposto, conformemente alla sentenza del TAF del 22 marzo 2017, ad una perizia reumatologica ed ortopedica che ha confermato “che non c’è un cambiamento significativo“ dello stato di salute dell’interessato. Tuttavia, il proprio servizio medico ha ritenuto di dovere prendere in considerazione il fatto che delle nuove diagnosi che concernono la colonna cervicale e lombare, pur senza evidenziare un coinvolgimento radicolare, riducono la resistenza fisica dell’interessato. Ne consegue che a causa del danno alla salute, l’interessato ha un’incapacità lavorativa del 75% dal 30 settembre 2014 e del 100% dal 12 gennaio 2018 nell’attività di magazziniere nel settore delle costruzioni, ma presenta una capacità al lavoro del 100% dal 30 settembre 2014 e dell’80% dal 12 gennaio 2018 in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’invalidità del 34% dal 30 settembre 2014 e del 47% dal 12 gennaio 2018, che determina dal 1° gennaio 2018 il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità svizzera. 2. Il 18 luglio 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione dell’UAIE mediante il quale ha chiesto, in via principale, d’accogliere il gravame e di riformare la decisione impugnata nel senso di riconoscergli il diritto ad una rendita intera d’invalidità o a tre quarti di rendita d’invalidità o ancora ad una mezza rendita d’invalidità dal 30 settembre 2014. In via subordinata, ha postulato il riconoscimento del suo diritto ad un quarto di rendita d’invalidità con effetto al 30 settembre 2014. Ha segnalato che, secondo i documenti medici allegati in copia, le patologie di cui è affetto e le limitazioni funzionali che presenta non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). Il 3 settembre 2018, il ricorrente ha versato l’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2a4e doc. TAF 6). 3. Nella risposta al ricorso del 22 ottobre 2018, l’autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso, in virtù del rapporto del febbraio 2018 del medico
C-3896/2018 Pagina 3 dell’UAIE, il quale, a sua volta, si è fondato, sulla perizia reumatologica ed ortopedica del gennaio 2018 (doc. TAF 7). 4. Nella replica del 15 novembre 2018, il ricorrente si è riconfermato, in virtù dei documenti medici allegati in copia, nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 18 luglio 2018 (doc. TAF 9). 5. Nella duplica del 14 dicembre 2018, l’UAIE ha nuovamente proposto, in virtù dei rapporti del proprio servizio medico, la reiezione del ricorso (doc. TAF 12). 6. In una presa di posizione del 13 febbraio 2019, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 18 luglio 2018 ed alla replica del 15 novembre 2018 (doc. TAF 15), scritto di osservazioni che è poi stato trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza con provvedimento del 1° marzo 2019 (doc. TAF 16). 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 7.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile. 8. Reso edotto dal Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 6 luglio 2020 (notificato il 17 luglio 2020), del fatto che, ad un esame sommario
C-3896/2018 Pagina 4 della fattispecie, sussisteva la concreta possibilità che questo Tribunale – in virtù delle risultanze degli atti di causa, segnatamente della perizia ortopedica e reumatologica del gennaio 2018 (trasmessa all’insorgente mediante provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 23 gennaio 2019) – potesse modificare la decisione impugnata dell’UAIE del 14 giugno 2018 a detrimento del ricorrente (“reformatio in peius” [nel senso che poteva non essere confermato il diritto ad una rendita d’invalidità svizzera, neppure quella di un quarto con decorrenza dal 1° gennaio 2018 appunto ritenuta nella menzionata decisione dell’UAIE]), e concessagli pertanto la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 2 [doc. TAF 17]), l’insorgente, con scritto del 14 agosto 2020, ha comunicato di ritirare il ricorso, con richiesta a questo Tribunale di volere rinunciare a delle spese processuali rispettivamente di restituire l’anticipo su tali spese già effettuato (doc. TAF 19). 9. Questo Tribunale rileva che l'insorgente, nel menzionato scritto del 14 agosto 2020, ha indicato di desistere, senza condizioni, dal suo ricorso del 18 luglio 2018. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 14 giugno 2018. 10. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 11. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di fr. 800.-, versato il 3 settembre 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 12. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3896/2018 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-3896/2018 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 3 settembre 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 14 agosto 2020) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3896/2018 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: