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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2021 C-3785/2021

23 novembre 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,232 mots·~6 min·3

Résumé

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore | previdenza professionale, decisione di assoggettamento del 13 luglio 2021

Texte intégral

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Corte III C-3785/2021

Sentenza d e l 2 3 novembre 2021 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.

Oggetto

previdenza professionale (decisione di assoggettamento del 13 luglio 2021).

C-3785/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto: A. Con decisione del 13 luglio 2021 la Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana ha affiliato d’ufficio alla previdenza professionale obbligatoria A._______ titolare della ditta individuale B._______, con personale alle sue dipendenze, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017. A suo carico sono stati inoltre posti fr. 450.- quali costi per la decisione, fr. 50.- per persona assicurata nonché fr. 575.- quali tasse per l’esecuzione dell’affiliazione d’ufficio (allegato al doc. TAF 3). B. B.a Il 17 agosto 2021 (data del timbro postale) A._______ è insorto dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione di affiliazione, chiedendone l’annullamento. A motivazione del proprio ricorso egli ha riferito che i dipendenti menzionati nella decisione impugnata erano stati assunti per un periodo inferiore a tre mesi e che pertanto non sussisteva alcun obbligo di iscrizione (doc. TAF 1). B.b Con decisione incidentale del 2 settembre 2021 il ricorrente è stato invitato a completare il gravame, confermando l’intenzione di ricorrere, fornendo le conclusioni e i motivi del ricorso, supportati dalla necessaria documentazione giustificativa e producendo copia della decisione impugnata (doc. TAF 2). Alla richiesta il ricorrente ha tempestivamente dato seguito con memoriale completivo del 16 settembre 2021 (data del timbro postale; doc. TAF 3). C. C.a Con decisione incidentale del 29 settembre 2021 (doc. TAF 4) la giudice dell’istruzione ha invitato A._______ a versare, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento, un anticipo dell'ammontare di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità. Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile.

C-3785/2021 Pagina 3 C.b Il termine per versare l’acconto spese è scaduto infruttuosamente (doc. TAF 7).

E considerato in diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione d’ufficio possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA). 2.2 In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA se il termine è computato in giorni e deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA). 2.3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 2.4 Giusta l'art. 22 PA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza. 2.5 Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero

C-3785/2021 Pagina 4 o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 3. 3.1 Nel caso concreto la decisione incidentale del 29 settembre 2021 (doc. TAF 4) è stata validamente notificata per il tramite di invio raccomandato con avviso di ricevimento al ricorrente personalmente il 7 ottobre 2021 (doc. TAF 5, 6). Il termine di trenta giorni per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha pertanto iniziato a decorrere venerdì 8 ottobre 2021 (giorno successivo alla notifica della decisione incidentale) ed è scaduto infruttuosamente lunedì 8 novembre 2021 (doc. TAF 6). 3.2 Non essendo pervenuto, né entro la scadenza del termine impartito, né peraltro in seguito, il pagamento dell’anticipo richiesto (doc. TAF 7), il ricorso del 17 agosto 2021 va dichiarato inammissibile. 4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 5. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

(il dispositivo e i rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente)

C-3785/2021 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) – Commissione di alta vigilanza (raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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