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Corte III C-3769/2012
Sentenza d e l 1 7 settembre 2012 Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz; Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 21 giugno 2012).
C-3769/2012 Pagina 2
Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 21 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a partire dal 1° febbraio 2012; con il gravame depositato il 16 luglio 2012 presso lo scrivente Tribunale, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione sanitaria; lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 19 luglio 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la pratica, ha sottoposto gli atti ai propri consulenti medici (Dott.ri Erba ed Uslenghi) che, nel loro rapporto del 7 agosto 2012, hanno affermato che, vista soprattutto la refertazione psichiatrica esibita dall'insorgente, occorre aggiornare l'istruttoria in tale specializzazione; nel suo preavviso del 9 agosto 2012, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo ai nuovi accertamenti sanitari in psichiatria; anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 settembre 2012, ha aderito alla proposta dell'Ufficio AI cantonale; mediante ordinanza del 7 settembre 2012, copia delle risposte degli uffici AI e della relazione dei Dott.ri Erba ed Uslenghi sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro il 21 settembre 2012; in particolare, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), l'insorgente è stato reso attento sulla circostanza che dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che abbia diritto
C-3769/2012 Pagina 3 a una rendita intera d'invalidità, che la prestazione in corso sia confermata, ma anche che questa venga soppressa o diminuita; lo scrivente Tribunale ha quindi invitato l'insorgente a indicare quale seguito intendeva dare alla presente procedura e, in particolare, per comunicare se intendeva ritirare il ricorso; con scritto del 10 settembre 2012, il Patronato INAS, agendo in nome e per conto di Gaspare Ardizzione, ha dichiarato aderire alla proposta formulata dall'autorità inferiore;
e considerato in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso, depositato il 16 luglio 2012 è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in neuropsichiatria appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente e non attuale (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
C-3769/2012 Pagina 4 è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dai Dott.ri Erba ed Uslenghi, ossia con investigazioni supplementari in psichiatria; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e la domanda di esenzione da queste diventa priva d'oggetto; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 900 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 21 giugno 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 900 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a:
C-3769/2012 Pagina 5 – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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