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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2019 C-3732/2018

8 juillet 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,779 mots·~14 min·6

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 28 maggio 2018)

Texte intégral

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Corte III C-3732/2018

Sentenza d e l 8 luglio 2019 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 28 maggio 2018).

C-3732/2018 Pagina 2 Fatti: A. A.a In data 9 dicembre 2004 A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1963, sposato con figli, residente a (…) (IT), da ultimo attivo come frontaliere in qualità di aiuto giardiniere, ha formulato all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______) una prima domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità in quanto affetto da cervicobrachialgia con ernia discale, ipertensione arteriosa, disturbi dell’equilibrio e attacchi d’ansia (doc. 1 e segg. dell’incarto dell’UAI-B._______). A.b Con decisione del 12 luglio 2005 l’UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza dell’anno di attesa previsto dalla legge (doc. 34 UAI- B._______). Tale provvedimento è stato confermato dall’UAIE con decisione su opposizione del 29 marzo 2007 (doc. 60 UAI-B._______). B. B.a In data 12 ottobre 2017 A._______ ha formulato all’attenzione dell’UAI- B._______ una seconda domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, indicando di soffrire, in particolare di embolia venosa e trombosi dei vasi profondi delle parti prossimali degli arti inferiori, di ernia discale cervicale, degli esiti di diverse artroscopie al ginocchio destro, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e depressione in terapia da diversi anni (doc. 67 e segg., segnatamente doc. 69 e 112 UAI-B._______). B.b L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria, assumendo agli atti l’incarto dell’assicuratore malattia (doc. 73 e 77 UAI-B._______) e approntando gli accertamenti necessari a valutare lo stato di salute dell’assicurato e a determinarne l’eventuale diritto ad una rendita d’invalidità (doc. 76 e segg. UAI-B._______). B.c Dal canto suo l’assicuratore malattia aveva incaricato la dott.ssa C._______, specialista in medicina interna generale, di esaminare l’assicurato. Con referto del 18 ottobre 2017, essa aveva attestato, in particolare a causa della patologia cardiovascolare, un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività aiuto di giardiniere ed una piena capacità in attività adeguate a decorrere dalla data della valutazione (doc. 23 dell’incarto dell’assicuratore malattia).

C-3732/2018 Pagina 3 B.d Con rapporto finale del 2 febbraio 2018, il dott. D._______, medico del Servizio medico regionale (SMR), chirurgo e perito certificato SIM, fondandosi segnatamente sulla perizia della dott.ssa C._______, ha quindi posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “stato dopo diversi episodi di trombosi della safena profonda con crosse libera 2 cm destra”. Quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha posto le cervicobrachialgie croniche con ernia discale C4-5 destra, la lombalgia cronica, la sindrome del tunnel carpale sinistro e l’ipertensione arteriosa. Il medico ha inoltre certificato una totale incapacità lavorativa nella precedente attività a decorrere dal 20 aprile 2017. In attività adeguate ha invece attestato una totale incapacità nel periodo dal 20 aprile al 17 ottobre 2017 ed una piena abilità lavorativa a partire dal 18 ottobre 2017 (doc. 91 UAI- B._______). B.e Con progetto di decisione del 13 marzo 2018 è stato quindi prospettato il rigetto della richiesta di prestazioni formulata dall’interessato in ragione di una totale abilità lavorativa in attività adeguate a decorrere dal 18 ottobre 2017 ed un grado di invalidità nullo, in ragione di un reddito da valido di CHF 57'540.- e di un reddito da invalido di CHF 60'433.- (doc. 101 UAI- B._______). B.f Con osservazioni del 23 aprile 2018 (doc. 110 UAI-B._______) e del 9 maggio 2018 (doc. 115 UAI-B._______), l’assicurato, rappresentato dal patronato INAS di (…), ha chiesto un riesame del progetto alla luce della documentazione medica allegata ed il riconoscimento di un grado di incapacità lavorativa non inferiore al 50% sia nell’attività abituale, che in attività compatibili con il suo stato di salute. A sostegno delle proprie conclusioni ha addotto un peggioramento dello stato di salute dal profilo psichico, trasmettendo tra l’altro il parere medico del 9 maggio 2018 del dott. E._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed in medicina del lavoro, e la relazione del 3 maggio 2018 della dott.ssa F._______, psichiatra, i quali hanno attestato una depressione in terapia da anni, rispettivamente una riesacerbazione del disturbo dell’adattamento con ansia e umore deflesso in cura da oltre due anni (doc. 112 UAI-B._______). B.g La nuova documentazione medica è stata quindi sottoposta al medico SMR dott. D._______, il quale sulla sola base degli atti, nell’annotazione del 15 maggio 2018 ha confermato la valutazione esposta nel precedente rapporto finale del 2 febbraio 2018 (doc. 115 UAI-B._______). B.g.a Con decisione del 28 maggio 2018, l’UAIE ha pertanto confermato il rigetto della domanda di prestazioni (doc. 116 UAI-B._______).

C-3732/2018 Pagina 4 C. C.a Contro il provvedimento dell’UAIE, il 27 giugno 2018, l'interessato, sempre rappresentato dal suddetto patronato, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un’inabilità lavorativa del 100% nella professione abituale e superiore al 60% in attività adeguate alle limitazioni funzionali, nonché l'esenzione dalle spese processuali ed il riconoscimento di adeguate ripetibili. A suffragio delle proprie conclusioni ha prodotto numerosi documenti medici, di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b In seguito alla rinuncia formulata dall’interessato con decisione incidentale del 30 agosto 2018 la domanda di assistenza giudiziaria è stata stralciata dai ruoli (doc. TAF 5 e 6). L’anticipo spese richiesto con la medesima decisione, e pari a CHF 800.-, è stato versato a rate in data 24 settembre, 26 ottobre e 23 novembre 2018 (doc. TAF 8 a 12). C.c Con risposta di causa del 7 febbraio 2019, l’UAIE, rinviando alla presa di posizione dell’UAI-B._______ del 1° febbraio 2019, ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 15). C.d Tramite replica del 18 marzo 2019 l’interessato ha ribadito la pertinenza dei documenti medici trasmessi, in particolare per quel che concerne l’aspetto psichiatrico. Inoltre, egli ha pure censurato il raffronto dei redditi effettuato dall’autorità inferiore per determinare il grado di invalidità (doc. TAF 17). C.e Con duplica del 30 aprile 2019, l'UAIE ha fatto proprio il preavviso dell'UAI-B._______ del 19 aprile 2019 ed ha proposto al Tribunale adito di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e retrocedere gli atti all'Ufficio AI al fine di espletare ulteriori accertamenti specialistici in ambito psichiatrico (doc. TAF 19). C.f Su espressa richiesta del giudice dell’istruzione, il ricorrente, con scritto del 20 maggio 2019, ha dichiarato di concordare con la proposta dell'UAIE (doc. TAF 21).

C-3732/2018 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso. 3. 3.1 Nel caso di specie, oggetto del contendere prima della duplica dell’autorità inferiore era la liceità del rigetto da parte dell’UAIE della domanda di

C-3732/2018 Pagina 6 prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità presentata dal ricorrente in data 12 ottobre 2017 (cfr. doc. 69 UAI-B._______). 3.2 A tal proposito, con il gravame del 27 giugno 2018, l’assicurato aveva trasmesso diversi referti medici che attestavano l’acutizzarsi della patologia psichica. Dalla relazione alla dimissione del 22 maggio 2018 risulta in particolare che egli è stato ricoverato presso il Servizio G._______ dal 15 al 22 maggio 2018 a causa di crisi d’angoscia con ideazione paranoidea e che alla dimissione è stata posta la diagnosi di reazione paranoide acuta (cfr. allegati a doc. TAF 1). 3.3 Pendente causa di ricorso la citata documentazione medica è stata sottoposta al SMR ed il dott. H._______, psichiatra e psicoterapeuta, ha dichiarato che “solo il certificato della Dr.ssa F._______ del Centro diurno I._______ del 3.05.2018 lascia intuire un verosimile peggioramento psichico dalla stessa data con influsso sulla capacità lavorativa. In conclusione, un’eventuale patologia psichica con influsso sulla capacità lavorativa sussiste solo dal 3 maggio 2018” (allegato a doc. TAF 15). 3.4 Rinviando alla risposta dell’UAI-B._______ del 1° febbraio 2019, l’UAIE aveva quindi ritenuto che l’eventuale peggioramento in ambito psichiatrico intervenuto a maggio 2018 avrebbe dovuto far l’oggetto di una nuova domanda di prestazioni (doc. TAF 15). In seguito, preso atto della duplica del 19 aprile 2019 dell'UAI del Cantone B._______, l'autorità inferiore ha tuttavia proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria con gli approfondimenti medici specialistici in ambito psichiatrico indicati nella menzionata presa di posizione (doc. TAF 19). 3.5 Tale proposta, alla quale il ricorrente ha aderito (doc. TAF 21), è senz’altro giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini di stabilire il grado di invalidità con riferimento all’evoluzione della situazione valetudinaria e della capacità di lavoro residua alla luce dei più recenti sviluppi delle patologie da cui è afflitto l’assicurato. Ulteriori accertamenti si impongono segnatamente perché i referti medici trasmessi attestano un acutizzarsi della problematica psichiatrica, che ha tra l’altro reso necessario un ricovero ospedaliero dal 15 al 22 maggio 2018 per crisi d’angoscia con ideazione paranoidea, intervento prima della pronuncia della decisione impugnata.

C-3732/2018 Pagina 7 In simili condizioni la richiesta di rinvio degli atti formulata dall’UAIE pendente causa può essere accolta, in quanto fondata. La situazione valetudinaria del ricorrente verrà pertanto aggiornata e approfondita alla luce dei nuovi accertamenti – peraltro nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori (DTF 143 V 409 e 418) – che andranno sottoposti anche al SMR. I medici stabiliranno inoltre se vi è necessità di procedere ad ulteriori valutazioni specialistiche oltre a quella in psichiatria rispettivamente ad una perizia pluridisciplinare, considerate le numerose affezioni di cui soffre il ricorrente, così come il loro eventuale effetto congiunto. 4. Tenuto conto dell’(implicita) censura relativa alla mancata parallelizzazione dei redditi e dell’assenza di particolari accertamenti dell’autorità inferiore al riguardo, andrà chiarita pure la questione se – e in caso affermativo, in che misura – nel calcolo del grado di invalidità debba essere tenuto conto anche di tale aspetto (cfr. doc. TAF 17). Al riguardo va inoltre precisato che l’autorità inferiore dovrà aggiornare il raffronto dei redditi al 2018, ovvero l’anno in cui nascerebbe l’eventuale diritto alla rendita (cfr. in particolare art. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI; consid. B.a). 4.1 Al riguardo va rilevato che neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1), si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, tramite ulteriore aggiornamento dell’incarto resosi necessario in seguito al peggioramento della patologia psichiatrica. In effetti un aspetto determinante, secondo la stessa amministrazione, non è stato considerato né quindi indagato. In assenza di un’istruttoria in tal senso, non risulta quindi possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull’evoluzione dello stato di salute, della capacità lavorativa e pertanto del grado di invalidità dell’assicurato. 5. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa rinviati all'amministrazione, affinché proceda ai prospettati completamenti istruttori. In seguito l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita dell’assicurato.

C-3732/2018 Pagina 8 6. 6.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo spese di CHF 800.-, corrisposto con versamenti del 24 settembre, 26 ottobre e 23 novembre 2018, sarà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 6.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3732/2018 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 28 maggio 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché completi l'istruttoria e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita di A._______ ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 800.-, corrisposto con pagamenti rateali del 24 settembre, 26 ottobre e 23 novembre 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”), – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

C-3732/2018 Pagina 10 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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