Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C3689/2010 Sen tenza d e l 1 9 g enna i o 2012 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, patrocinato dal signor Salvatore Mariano, 25, rue du Grand Bureau, 1227 Les Acacias, ricorrente, Contro Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 21 aprile 2010).
C3689/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato , ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1972 e dal 1974 al 1980, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. doc. TAF 21). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa, segnatamente in qualità di aiuto addobbatore di luminarie. In data 15 settembre 2005, il nominato ha presentato una domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che il richiedente era portatore di un'insufficienza aortica severa trattata chirurgicamente con intervento di sostituzione con protesi meccanica, esiti di gastroresezione per ulcera peptica (doc. 35). Mediante decisione del 14 maggio 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha respinto la domanda di prestazioni per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 75). Il ricorso che il nominato ha presentato al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro il suddetto provvedimento il 30 giungo 2007 è stato dichiarato inammissibile, per tardività dello stesso, con sentenza del 9 gennaio 2008 (doc. 82). B. In data 18 agosto 2009, A._______ ha formulato una nuova domanda volta al conseguimento di prestazioni AI (doc. 83, 85). Dal questionario per il datore di lavoro risulta che il nominato ha ancora lavorato dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre successivo come aiuto addobbatore in ragione di 40 ore settimanali; l'interessato ha rassegnato le dimissioni per ragioni di salute (doc. 89). Il richiedente è stato visitato il 28 settembre 2009 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di cardiopatia aortica in esiti di sostituzione valvolare per insufficienza aortica severa, varici gamba sinistra, calcolosi renale ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 91). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente: un ecocardiogramma del 5 aprile 2009 (doc. 90);
C3689/2010 Pagina 3 verbali di dosaggio di anticoagulante del 23 settembre, 9 e 20 ottobre, 3 e 20 novembre e 9 dicembre 2009 (doc. 92, 93, 9698); esami ematochimici del 3 novembre 2009 (doc. 94); i risultati di un elettrocardiogramma e visita cardiologica del 3 novembre 2009 (doc. 95). C. Nella sua relazione del 22 gennaio 2010, la Dott.ssa Hellbardt, medico dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che il richiedente non presenta invalidità di rilievo (doc. 101). Con progetto di decisione del 1° febbraio 2010, l'UAIE ha comunicato ad A._______ che la sua richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 102). L'interpellato ha fatto pervenire all'UAIE, tramite un suo conoscente, altri documenti, ossia: un ecocardiogramma del 25 gennaio 2010 (doc. 104); un certificato medico del Dott. Cotrino del 26 febbraio 2010 attestante la diagnosi cardiologica e la necessità di sottoporsi a continui controlli (doc. 105); un referto cardiologico del 1° marzo 2010 (Dott. Vilei) che attesta l'intervento avvenuto nel 2005 e l'inserimento nella classe funzionale NYHA III (doc. 106). L’incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Hellbardt, la quale, nella sua relazione del 9 aprile 2010, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 109). Mediante decisione del 21 aprile 2010, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 110). D. Con il ricorso depositato il 20 maggio 2010, A._______, rappresentato dal Signor Salvatore Mariano (cognato), chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a referti già ad atti (ecocardiogramma del gennaio 2010, certificato del Dott. Cotrino, certificato del Dott. Vilei, doc. 104106) un attestato del servizio di cardiologia dell'ASL di Lecce (Dott.ssa De Iaco) la quale riferisce la nota patologia cardiaca inseribile nella classe funzionale NYHA II, la scarsa tollerabilità agli sforzi, il rischio emorragico da imputare ad una particolare terapia anticoagulante.
C3689/2010 Pagina 4 E. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella relazione del 23 agosto 2010, ha affermato che il referto esibito conferma l'esigibilità di un'attività da leggera a medio pesante in misura di almeno il 70% (doc. 112). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 24 settembre 2010, l'UAIE propone dunque la reiezione dell'impugnativa. F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, A._______, sempre rappresentato dal Signor Mariano, ha ribadito le sue conclusioni. Egli fa presente che la sua precedente attività è da considerarsi pesante e faticosa e ne descrive i compiti. Produce, a tal fine, una dichiarazione dell'ex datore di lavoro dalla quale risulta che il nominato era addetto al montaggio e lo smontaggio delle impalcature idonee alla realizzazione degli addobbi luminosi festivi per le vie e le piazze; il dipendente non deteneva la formazione di operaioelettricista specialista in addobbi, attività che di per sé sarebbe stata meno faticosa. Produce inoltre un certificato medico del Dott. Cotrino del 14 ottobre 2010 attestante la nota diagnosi. G. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. Lehmann, il quale, nel rapporto del 22 novembre 2010, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni osservando che, astenendosi da determinati sforzi, il precedente lavoro è ancora proponibile (doc. 114). Duplicando in data 8 dicembre 2010, l'UAIE ha riproposto la reiezione del gravame. H. Con decisione incidentale del 17 dicembre 2010, il Tribunale dell'amministrazione ha inviato per conoscenza alla parte ricorrente copia della duplica dell'amministrazione con copia del rapporto del Dott. Lehmann. La stessa è sta inoltre invitata a versare un importo di 300 franchi, corrispondente alle presunte spese processuali. L'importo in questione è stato regolarmente versato il 4 gennaio 2011. I. Nel frattempo il ricorrente ha spedito il 4 gennaio 2011 un altro certificato del Dott. Cotrino (9 dicembre 2010) attestante quanto già noto. Invitata a prendere posizione in merito a tale referto, l'UAIE, nella sua nota del 14 gennaio 2011, ha constatato che il documento è sovrapponibile ai
C3689/2010 Pagina 5 precedenti redatti dallo stesso medico. La risposta dell'amministrazione è stata inviata per conoscenza alla parte ricorrente il 21 gennaio 2011. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali di 300 franchi. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
C3689/2010 Pagina 6 regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. 5. 5.1. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
C3689/2010 Pagina 7 rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta. Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e 71). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI). 5.2. In concreto, la prima decisione cresciuta in giudicato, che ha rifiutato di accordare al ricorrente una rendita d'invalidità, è stata resa il 14 maggio 2007. Il ricorrente ha poi presentato una sua seconda domanda di rendita il 18 agosto 2009. L'UAIE ha emanato una decisione di rifiuto di prestazioni il 21 aprile 2010. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità può essere limitato dal 14 maggio 2007 al 21 aprile 2010. 6. 6.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera; aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). 6.2. Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
C3689/2010 Pagina 8 infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3). 7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
C3689/2010 Pagina 9 8. 8.1. L'assicurato non ha più svolto attività lucrativa dopo il 31 dicembre 2006 (doc. 89). 8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). 8.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160). 9. 9.1. Nella fattispecie, l'interessato soffre di cardiopatia aortica in esiti di sostituzione valvolare per insufficienza aortica severa, varici gamba
C3689/2010 Pagina 10 sinistra, calcolosi renale (cfr. perizia medica particolareggiata del 28 settembre 2009, doc. 91). 9.2. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70%. Dal canto loro, i Dott.ri Hellbardt e Lehmann, dell'UAIE, negano il requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile. 9.3. Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata adeguatamente svolta. L'assicurato soffre di una importante patologia cardiaca che ha richiesto un intervento chirurgico nel 2005. Tuttavia le sue condizioni di salute sono ancora instabili. Per poter esprimere un parere attendibile, essi avrebbero dovuto esigere un elettrocardiogramma sotto sforzo ed avrebbero dovuto constatare che l'E 213 è contradditorio in più punti: da un lato, per esempio, si indica, in tale documento (91, cifre 8 e 9) che le condizioni di salute sarebbero migliorate rispetto ad una precedente visita e che l'interessato può svolgere mansioni pesanti, ma poi (cifra 11.4 e seg.) si afferma che il medesimo non è in grado di svolgere il suo precedente lavoro e che non è in grado di assumere un lavoro adeguato alle sue condizioni e pone infine un tasso d'invalidità del 70%. Anche per quanto riguarda la classe NYHA (classificazione ammessa a livello medico internazionale per quanto attiene alla classe funzionale) non è chiaro se sia la II (certificato della cardiologa Dott.ssa De Iaco del 13 maggio 2010 esibito in sede di ricorso), il che consentirebbe di ammettere l'esigibilità di attività ancora leggere, o la III classe NYHA (doc. 106, parere del cardiologo Dott. Vilei del 1° marzo 2010), ciò che escluderebbe praticamente qualsiasi attività in modo importante. In ogni caso, non è condivisibile il parere dei medici dell'amministrazione secondo il quale l'interessato potrebbe riprendere, senza restrizioni, il suo precedente lavoro di aiuto addobbatore. Come il ricorrente lo ha sottolineato, il mestiere di aiuto addobbatore è più pesante di quello di addobbatore qualificato. Quest'ultimo lavoro richiede una qualifica di elettricista, che l'interessato non possiede, ma non implica sforzi più pesanti di quello del suo aiutante. Invece, l'aiuto addobbatore può essere facilmente inserito in attività di manovalanza pesante in quanto consiste nel preparare il lavoro della persona più qualificata (montare le impalcature, smontarle, spostare scale a pioli, portare le luminarie o i drappi in loco, alzarle, tirarle, sospenderle, ecc.). È quindi più che comprensibile che per le ragioni legate alla sua patologia cardiaca, l'attività in questione sia stata svolta fino al 2006 con molta difficoltà e poi
C3689/2010 Pagina 11 cessata. Il parere dei medici dell'UAIE non è dunque condivisibile. In ogni caso un'incapacità di lavoro di almeno il 40% nel suo mestiere di aiuto addobbatore non si può escludere a priori. L'istruttoria è inoltre carente per quanto riguarda l'esigibilità di un'attività di sostituzione più leggera. L'autorità inferiore è partita dal presupposto che il lavoro di aiuto addobbatore è ancora pienamente esigibile, ciò che resta da dimostrare, non procedendo ad alcun esame di un'attività alternativa (cfr. art. 16 LPGA). Ora, non è compito di questa istanza giudiziaria sostituirsi all'autorità amministrativa e valutare in quali lavori sostitutivi ed in quale misura (percentuale) l'assicurato sarebbe ancora reinseribile. 10. 10.1. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. 10.2. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dal 14 maggio 2007 (cfr. consid. 5) fino alla data dell'impugnata decisione (21 aprile 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in cardiologia (anamnesi, stato attuale riferito in modo preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione). 11. 11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo spese di 300 franchi versato dal ricorrente il 4 gennaio 2011, gli viene restituito. 11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
C3689/2010 Pagina 12 indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, A._______ non è rappresentato da una persona che agisce a titolo professionale. L'insorgente non ha quindi diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
C3689/2010 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 21 aprile 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 300 franchi versato dal ricorrente gli viene restituito. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: