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Bundesverwaltungsgericht 01.06.2011 C-3504/2010

1 juin 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,783 mots·~14 min·1

Résumé

Rendite | Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 18 marzo 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3504/2010 Sentenza del 1° giugno 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Francesco Parrino, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 18 marzo 2010.

C-3504/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di un figlio, nato nel 1978, ha lavorato in Svizzera come operaio stagionale dal 1962 al 1964, dal 1967 al 1969 e dal 1971 al 1974, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto, passim). Il 7 agosto 2009 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera (doc. 58 a 71). Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato concernente i contributi AVS (doc. 73), la CSC ha emanato una decisione il 27 ottobre 2009 (doc. 74 a 81), con la quale ha riconosciuto all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 146.- al mese, dal 1° novembre 2009, sulla base di una durata di contribuzione di 5 anni e 2 mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 20'520.- e in applicazione della scala delle rendite 5. B. Con scritto del 13 gennaio 2010 (doc. 92), l'assicurato si è opposto a questa decisione, facendo valere una durata contributiva superiore a quella stabilita dalla CSC, ossia 6 mesi nel 1962 presso l'... a …, nonché almeno otto mesi nel 1963 e almeno 7 mesi nel 1964 presso l'impresa ... pure a …. La CSC ha respinto l'opposizione mediante decisione del 18 marzo 2010 (doc. 93 a 95), nella quale, in difetto di prove riguardo alla durata effettiva della permanenza in Svizzera dell'assicurato dal 1962 al 1968, ha confermato l'applicazione delle "Tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione" per gli anni tra il 1948 e il 1968 (in seguito, Tabelle 1962 – 1968; Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants e invalidité fédérale"), pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). A. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso

C-3504/2010 Pagina 3 al Tribunale amministrativo federale il 12 maggio 2010, chiedendo implicitamente che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia superiore a quella concessagli dalla CSC. La CSC ha risposto al ricorso il 2 giugno 2010, dettagliando i calcoli alla base della rendita, ed ha proposto di respingerlo con la conseguente conferma della decisione impugnata. Invitato da questo Tribunale a presentare la propria replica, il ricorrente non si è più manifestato. B. Allo scopo di completare l'istruzione del caso, questo Tribunale ha chiesto alla "Ausgleichskasse Gewerbe" di …, mediante scritti del 28 aprile e 9 maggio 2011, dei ragguagli riguardo ai periodi lavorativi del ricorrente nel 1962, 1963 e 1964 presso l'... e la .... Con scritti del 29 aprile e 9 maggio 2011, l'"Ausgleichskasse" ha dichiarato di non disporre d'informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nel conto individuale del ricorrente. Questo Tribunale si è quindi rivolto direttamente alla ... e all'..., mediante scritti del 1° maggio 2011, i quali hanno risposto, il 12, rispettivamente il 13 maggio 2011, di non avere ulteriori dati relativi al ricorrente.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la

C-3504/2010 Pagina 4 legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 3. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 4. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a

C-3504/2010 Pagina 5 decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 5. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 6. Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 28 ottobre 2009 e chiede, quant'anche implicitamente, che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia superiore a quella riconosciutagli. 7. 7.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 7.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 7.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 7.4. Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente

C-3504/2010 Pagina 6 delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 7.5. Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). 7.6. In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 8. 8.1. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1 LAVS). 8.2. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS). Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha allestito le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS; HYPERLINK

C-3504/2010 Pagina 7 "http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita" http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita). 8.3. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS). La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS). 8.4. L'art. 52 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101) illustra il rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo numero della scala delle rendite. Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97.73%. Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite. 8.5. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due crediti cumulativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di matrimonio (art. 29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero di anni di contribuzione (art.30 cpv. 2 LAVS). Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello

C-3504/2010 Pagina 8 scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI). 9. In concreto, come esposto dalla CSC dettagliatamente nella risposta al ricorso, la durata contributiva all'AVS è pari a 5 anni e 2 mesi, ossia 62 mesi. A questo proposito, il complemento istruttorio effettuato da questo Tribunale non ha permesso di rivelare la durata effettiva dell'attività lavorativa in Svizzera nel 1962, 1963 e 1964, per cui è a giusto titolo che la CSC ha applicato le Tabelle 1962 – 1968 per stabilire la durata contributiva durante i detti anni (3 mesi nel 1962, 7 mesi nel 1963, 1 mese nel 1964, 8 mesi nel 1967 e 8 mesi nel 1968). Considerato inoltre che sono determinanti unicamente gli anni interi di contribuzione, vale a dire nella fattispecie 5 anni e non 5 anni e 2 mesi, come sembra sottintendere il ricorrente, la CSC ha applicato correttamente la scala delle rendite 5. Per il resto, la somma dei redditi realizzati da quest'ultimo in Svizzera, equivale a Fr. 75'550.-, ossia, dopo rivalutazione in funzione del fattore 1.378 (Tabelle delle rendite), Fr. 104'108.-. Visto che non sussiste un diritto ad accrediti per compiti educativi, il figlio del ricorrente essendo nato nel 1978, il reddito annuo medio ammonta a Fr. 20'150.- e, arrotondato all'importo superiore secondo le Tabelle delle rendite, Fr. 20'520.-. A questo reddito annuo medio corrisponde, sempre in conformità con le Tabelle delle rendite, una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 146.-. 10. Così procedendo, secondo le disposizioni di legge e sulla base di fatti non contestati di per sé dal ricorrente, la CSC ha eseguito in modo corretto il calcolo della rendita di vecchiaia di Fr. 146.- al mese. 11. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 12. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il

C-3504/2010 Pagina 9 ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-3504/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata/AR, con copia dei seguenti scritti: - lettera del presente Tribunale all'AHV Gewerbe …, del 28 aprile 2011; - lettera dell'AHV Gewerbe … al presente Tribunale, del 29 aprile 2011, con i relativi allegati; - messaggio di posta elettronica del presente Tribunale all'AHV Gewerbe …, del 6 maggio 2011; - messaggio di posta elettronica dell'AHV Gewerbe … al presente Tribunale, del 9 maggio 2011; - lettera del presente Tribunale alla ..., dell'11 maggio 2011; - lettera del presente Tribunale all'…, dell'11 maggio 2011;

C-3504/2010 Pagina 11 - lettera della ... al presente Tribunale, del 12 maggio 2011; - lettera dell'… a questo Tribunale, del 13 maggio 2011); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociale, Berna (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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