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Corte III C-350/2014
Sentenza dell ' 11 luglio 2014 Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christoph Rohrer: Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._________, rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 dicembre 2013).
C-350/2014 Pagina 2
Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 9 dicembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._________, cittadino italiano, nato il (…) che la sua richiesta del 1° dicembre 2012 volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile; in data 21 gennaio 2014, il nominato, regolarmente rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten di Basilea, ha formulato ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza rendita AI o ad una prestazione pari ad un grado d'invalidità maggiore; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha riesaminato la posizione di A._________, segnatamente risottoponendo il caso al proprio servizio medico e rivalutando il proprio giudizio sotto l'aspetto dell'indagine comparativa dei redditi; da tale nuova indagine è scaturito che il ricorrente avrebbe diritto al quarto di rendita AI dal 28 aprile 2012 ed mezza rendita d'invalidità dal 28 luglio 2012, con diritto al versamento a quest'ultima, la domanda essendo stata presentata nel dicembre 2012, dal 1° giugno 2013; nel suo preavviso del 26 maggio 2014, l'UAIE ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere in favore del ricorrente una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2013; trattandosi di una proposta di ammissione parziale del ricorso, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 5 giugno 2014 (doc. 10 TAF), ha invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni dell' Ufficio AI e, più specificatamente, a indicare se intendesse o meno aderire alla proposta dell'autorità inferiore; con la risposta del 24 giugno successivo, il rappresentante dell'insorgente ha manifestato a chiare lettere di aderire alla proposta avanzata dall'autorità inferiore e di attendere le relative decisioni in merito (doc. 12 TAF);
C-350/2014 Pagina 3 e considerato in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d bis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso; ora, vista la proposta formulata dall'autorità inferiore, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._________ il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2013 (versamento), atteso che la parte ricorrente, dopo aver preso atto del preavviso dell'UAIE del 26 maggio 2014 (doc. 10 TAF), ha manifestato, con risposta del 24 giugno 2014 (doc. 12 TAF), in modo chiaro la sua adesione a questa nuova proposta, il collegio giudicante constata che le parti sono giunte ad un accordo; alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione; il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A._________ va riconosciuto il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2013;
C-350/2014 Pagina 4 non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese di fr. 402.,02 già versato dal ricorrente il 10 febbraio 2014 (doc. TAF 4) gli viene restituito; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda frase del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di fr. 600.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2013. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 402,02, versato dal ricorrente il 10 febbraio 2014, gli è restituito. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 600.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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