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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2009 C-3486/2009

21 octobre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,457 mots·~7 min·1

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 ma...

Texte intégral

Corte II I C-3486/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 ottobre 2009 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 maggio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3486/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 6 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda dell'interessata volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera (doc. 163). 2. Il 28 maggio 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 6 maggio 2009 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità del 50%. Ha segnalato di soffrire di un'importante patologia psichica che condiziona da oltre 10 anni la sua capacità lavorativa. Il peggioramento dello stato di salute insorto nel mese di settembre del 2007 ha causato l'apertura del caso malattia e determinato un'incapacità lavorativa iniziale pari al 50%. Quale casalinga non è più in grado di svolgere tutte le attività a carattere medio-pesante, per le quali deve ricorrere all'aiuto dei familiari e di una persona esterna, quest'ultima con una frequenza di un giorno e mezzo a settimana. Anche nell'ambito dell'economia domestica, le sue limitazioni possono pertanto essere valutate nella misura del 50% (doc. TAF 1). 3. Con decisione incidentale del 9 luglio 2009, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente copia dell'incarto dell'autorità inferiore e l'ha autorizzata a presentare un complemento al ricorso entro il 17 agosto 2009. Nel medesimo termine è pure stata invitata a compilare il formulario "Domanda di gratuito patrocinio", nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 3). 4. Nel complemento al ricorso del 17 agosto 2009, la ricorrente ha prodotto un rapporto del 10 agosto 2009 della dott.ssa B._______, psichiatra, che ha indicato i problemi dell'insorgente e postulato un'inabilità generale a svolgere qualsiasi attività nella misura del 50%. La ricorrente ha pure esibito il questionario compilato relativo al gratuito patrocinio (doc. TAF 4). Pagina 2

C-3486/2009 5. Nella risposta al ricorso del 7 ottobre 2009, l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 30 settembre 2009 (conclusione principale; doc. TAF 7). Detto Ufficio ha rilevato segnatamente che con certificato del 10 agosto 2009 la dott.ssa B._______ ha ritenuto un'incapacità generale dell'insorgente del 50%. Conseguentemente, per poter stabilire con la necessaria certezza l'invalidità della medesima occorre un miglior accertamento dell'effettivo impegno lavorativo (giorni e orari) e dell'attività domestica. 6. Il 13 ottobre 2009, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 7 ottobre 2009, le osservazioni del 30 settembre 2009 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ e le annotazioni del medico del 23 settembre 2009 (doc. TAF 8). 7. 7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Pagina 3

C-3486/2009 8. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'accertamento dei fatti decisivi conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 30 settembre 2009 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ appare giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento alle ore settimanali che la ricorrente avrebbe destinato ad un'attività lavorativa qualora fosse stata in buone condizioni di salute e all'effettiva incapacità nell'espletamento delle consuete mansioni domestiche. In tale ambito, giova precisare che in materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). Come giustamente ritenuto dall'UAIE, ma pure dall'Ufficio AI del Cantone C._______ nella sua conclusione principale, tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Per quanto attiene alla proposta di respingimento del ricorso formulata dal medico dell'Ufficio AI del Cantone C._______ nella sua presa di posizione del 23 settembre 2009, questo Tribunale osserva che non è sufficiente per potersi determinare su un caso con cognizione di causa che un fatto possa essere considerato come una mera ipotesi possibile (cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). 9.2 Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione Pagina 4

C-3486/2009 affinché proceda, in tempi ragionevoli, nel senso precedentemente indicato. 10. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di gratuito patrocinio, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 5

C-3486/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 6 maggio 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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