Corte II I C-3457/2007 {T 0/2} Decisione d e l 2 9 febbraio 2008 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliera Emilia Antonioni. A._______, IT-73030 Montesano Salentino (LE), patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi, via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2 autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 26 aprile 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-3457/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 26 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità presentata il 28 novembre 2005 da A._______ cittadino italiano, nato il 7 luglio 1944, che in data 15 maggio 2007, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20), che con decisione incidentale del 11 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro 30 giorni un anticipo dell’ammontare di CHF 300.-- con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso, che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, che il ricorso è pertanto inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi Pagina 2
C-3457/2007 al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Racommandata + AR) - autorità inferiore (n. di rif. X_______) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Francesco Parrino Emilia Antonioni Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 3