Corte II I C-3151/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 luglio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider, cancelliera Paola Carcano. L._______, patrocinato dal Patronato ACLI, _______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (AVS). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
Fatti: A. L._______, cittadino italiano, nato il _______ , ha formulato, in data 24 gennaio 2006, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia anticipata di un anno (doc. 34). Alla richiesta l'interessato ha allegato un codice fiscale italiano, un certificato d'assicurazione svizzero con il numero _______, un foglio paga del 30 settembre 1979 rilasciato dalla Ditta G._______ di B._______, un foglio paga riguardante il periodo 27 agosto - 9 settembre 1964 rilasciato dalla Ditta K._______ di T._______ ed un foglio paga relativo al 1971 rilasciato della Ditta P._______ di B._______ (doc. 1-4). B. Nel corso dell'istruttoria la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha acquisito agli atti il conto individuale dell'assicurato attestanze un salario di Fr. 975.-- nel 1963, Fr. 3'800 nel 1964 e Fr. 14'480.-- nel 1979 versati dalla Ditta G._______ di B._______ (doc. 35) ed ha proceduto al calcolo della prestazione di vecchiaia. Con decisione del 9 giugno 2006 la CSC ha quindi erogato in favore di L._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° giugno 2006. L'importo di tale prestazione, Fr. 28.-mensili dal 1° giugno 2006, è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 1 anno e 2 mesi, un reddito annuo determinante di Fr. 24'510.-- ed una scala rendite 01 (doc. 48-51). C. Con opposizione del 17 luglio 2006, L._______ ha fatto presente di come non gli fossero stati accreditati tutti i contributi da lui versati considerato che ha lavorato in Svizzera nel 1963 (da febbraio a giugno compreso) e nel 1964 (da giugno a dicembre compreso) presso la ditta S._______ di T._______, dal febbraio 1967 all'agosto 1973 (per dieci mesi all'anno) presso la Ditta P._______ di B._______ ed, infine, nel 1979 (da marzo ad ottobre compreso) presso la Ditta G._______ AG BS di B._______ (doc. 53). D. Ricevuta l'opposizione, la CSC ha promosso ulteriori ricerche ed ha acquisito agli atti il conto individuale in favore di un omonimo nato il _______ (AVS _______) dal quale figurano contributi versati in suo Pagina 2
favore dal 1967 al 1973 dalla Ditta P._______ di B._______ (doc. 56). La CSC ha quindi chiesto informazioni alla Cassa di compensazione B1._______ di Z._______ la quale ha comunicato, in data 19 ottobre 2006, di aver controllato le liste di salario della Ditta P._______ di B._______ (anni: 1967, 1969, 1971 e 1973) e che dalle stesse figura un unico L._______ (AVS _______; doc. 57). Mediante decisione su opposizione del 26 ottobre 2006, la CSC ha quindi respinto l'opposizione e confermato integralmente la propria decisione del 9 giugno 2006 (doc. 63). E. Con gravame del 29 novembre 2006, spedito il 5 dicembre successivo alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR), L._______, rappresentato dal Patronato ACLI, chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla rendita AVS tenuto conto dei contributi versati in suo favore dal 1967 al 1973 dalla Ditta P._______ di B._______. A suffragio delle sue conclusioni produce: una dichiarazione testimoniale del 4 dicembre 2006 di S2._______ I._______ (cognato del ricorrente che ha lavorato per la Ditta P._______ di B._______ dal 1966 al 1974 e dal 1979 al 1981: doc. 77-79), una dichiarazione testimoniale del 4 dicembre 2006 di P1._______ I._______ (cognato del ricorrente che ha lavorato per la Ditta P._______ di B._______ dal 1966 al 1976 e nel 1979: doc. 80-82), una dichiarazione di congruità di dati anagrafici e personali rilasciata il 1° dicembre 2006 dal Comune di S1._______ (C._______) giusta il quale “L._______ nato a S1._______ (CA) il _______ e L._______ nato a S1._______ (CA) il _______ sono la medesima persona fisica e che le esatte generalità dello stesso (......) sono L._______ nato a S1._______ (CA) il _______” (doc. 83) ed una fotocopia autenticata di un foglio paga relativo al 1971 rilasciato della Ditta P._______ di B._______ (doc. 84). F. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla CFR. G. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 13 febbraio 2007, la CSC propone la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si Pagina 3
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Il 21 febbraio 2007, il Tribunale ha invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito alle osservazioni della Cassa, entro il 23 marzo 2007. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica. Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle Autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 2. La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. Pagina 4
3. 3.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 lett. dbis della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) e dell'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS 830.1). 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA): il gravame è dunque ricevibile, 4. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Nella specie, il ricorrente sostiene che non gli sarebbero stati conteggiati dei contributi dal 1967 al 1973 allorquando ha lavorato presso la Ditta P._______ di B._______. 5. 5.1 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. Pagina 5
5.2 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 6. 6.1 Nella specie, in base alle risultanze dell'amministrazione figurano i seguenti periodi contributivi a favore del ricorrente (L._______ nato il _______ ): Anno No. cassa Reddito Datori di lavoro 1963 13 975 Arbeitgeber EDV-Maessig nicht erfasst 1964 13 3'800 Arbeitgeber EDV-Maessig nicht erfasst 1979 66 14'480 G._______ AG, Basel. In sede di opposizione l'assicurato ha fatto presente di come non gli fossero stati accreditati tutti i contributi da lui versati considerato che ha lavorato in Svizzera nel 1963 (da febbraio a giugno compreso) e nel 1964 (da giugno a dicembre compreso) presso la ditta S._______ di Pagina 6
T._______, dal febbraio 1967 all'agosto 1973 (per dieci mesi all'anno) presso la Ditta P._______ di B._______ ed, infine, nel 1979 (da marzo ad ottobre compreso) presso la Ditta G._______ AG di B._______. Sulla scorta di quanto asserito dall'assicurato in sede di opposizione, la CSC ha quindi promosso ulteriori ricerche in base alle quali sono risultati i seguenti periodi contributivi a favore, a suo avviso, di un omonimo nato il _______ : Anno No. cassa Redito Datori di lavoro 1967 66 6'000 Ditta P._______, B._______. 1968 66 12'001 Ditta P._______, B._______. 1969 66 13'171 Ditta P._______, B._______. 1970 66 11'345 Ditta P._______, B._______. 1971 66 14'967 Ditta P._______, B._______. 1972 66 16'221 Ditta P._______, B._______. 1973 66 10'432 Ditta P._______, B._______. 6.2 Il ricorrente ha dichiarato di essere stato impiegato dal febbraio 1967 all'agosto 1973 (per dieci mesi all'anno) presso la Ditta P._______ di B._______. A suffragio delle sue conclusioni il ricorrente ha inoltre prodotto una fotocopia autenticata di un foglio paga relativo al 1971 rilasciato della Ditta P._______ di B._______ (doc. 84) e le dichiarazioni del 2 dicembre 2006 di P1._______ e S2._______ I._______ che pure hanno lavorato per la Ditta P._______ di B._______ nel periodo in questione (doc. 77-82) giusta le quali l'assicurato era l'unico L._______ a lavorare per quella ditta. Queste ultime sono confermate dalla comunicazione del 19 ottobre 2006 della Cassa di compensazione B1._______ di Z._______ che ha controllato le liste di salario della Ditta P._______ di B._______ (anni: 1967, 1969, 1971 e 1973) attestando che nelle stesse figura un unico L._______ (doc. 57). Da ultimo, vi è pure la dichiarazione di congruità di dati anagrafici e personali rilasciata il 1° dicembre 2006 dal Comune di S1._______ in provincia di C._______ (doc. 83). 6.3 Sulla base di tali elementi, in particolare ritenuto che L._______ ha fornito la prova di aver lavorato presso la Ditta P._______ di B._______ seppur con una sola busta paga e che dalle liste di salario Pagina 7
della stessa Ditta figura un solo L._______, il Tribunale amministrativo federale considera che, nella specie, non si possa trattare di un caso di omonimia. Pertanto i contributi figuranti sul conto individuale attribuiti a L._______ nato il _______ (AVS _______) attestanti un'attività svolta dal 1967 al 1973 presso la Ditta P._______ di B._______ sono da accreditarsi a L._______ nato il _______. 7. In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto, l'impugnata decisione annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione affinchè proceda ai sensi del considerando 6.3. 8. 8.1 Non vengono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di franchi 800.-- a carico della Cassa svizzera di compensazione (art. 64 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 annullata. 2. L'incarto è trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione, Ginevra, affinché proceda ai sensi del considerando 6.3. 3. Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di franchi 800.--, che viene posta a carico della Cassa svizzera di compensazione. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Pagina 8
La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 9