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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2007 C-30/2007

4 juin 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·895 mots·~4 min·1

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | prestazioni assicurazione invalidità

Texte intégral

Corte III C-30/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 4 giugno 2007 Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Johannes Frölicher ed Elena Avenati-Carpani; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, IT-73042 Casarano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore concernente le decisioni del 16 novembre 2006 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: mediante decisioni del 16 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il 20 dicembre 1950, un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° al 31 marzo 2004 ed una mezza rendita AI dal 1° aprile 2004; con atto del 22 dicembre 2006, l'assicurato ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo, chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione medica; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 10 marzo 2007, ha rilevato che ad atti non figura un'indagine neuropsichiatrica approfondita e ne chiede quindi l'allestimento (doc. 69, 70); nelle sue osservazioni ricorsuali del 20 marzo 2007, l'UAIE propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico; con ordinanza del 23 marzo 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, la risposta dell'amministrazione e copia dei doc. 69, 70; nel contempo ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità; secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano; inoltre, l'art. 1 LAI

3 stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga; ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullate le decisioni impugnate del 16 novembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. 3. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. X.__ ___; raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni

4 dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Presidente del collegio: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

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