Corte II I C-2955/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 3 marzo 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, patrocinata dall'avv. Marco Probst, via Motta 24, casella postale 6229, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 7 marzo 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-2955/2007 Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata il , diplomata al Liceo artistico e con due anni di frequenza al Politecnico di Milano (architettura), ha lavorato in Svizzera dal 1989 in vari settori grafici. Dal 14 gennaio 2004 era alle dipendenze della ditta B. con mansioni di progettazione e costruzione cartellonistica, in ragione di 8,5 ore giornaliere, per un salario adeguato alla sua qualifica (cfr. contratto di lavoro del 14 gennaio 2004). Va rilevato che la nominata risulta essere, secondo l'estratto del registro di commercio, direttrice della ditta menzionata (SA) ed il fratello pure copre questa mansione, ambedue con firma individuale. In data 22 luglio ha subito un infortunio sul lavoro quando è inciampata e, cadendo a terra, ha battuto il mento e la schiena. Delle conseguenze infortunistiche del caso si è occupata La Mobiliare assicurazioni (settore infortuni). Dall'incarto dell'assicuratore infortuni emerge una perizia effettuata l'8 giugno 2005 (redatta il 6 luglio successivo) dal Dott. Simoni, specialista in medicina infortunistica, il quale pone la diagnosi di esiti di infortunio del 22 luglio 2004 con lieve trauma contusivo al mento e trauma in regione scapolare sinistra associato a lieve iperestensione del collo in una persona portatrice di gravi alterazioni statico degenerative del rachide cervicale da C3 a C7, segnatamente caratterizzate da spondilo-artrosi, spondilofitosi, restringimenti di forami di congiunzione destra e sinistra, ernia discale C6-C7 e compressione della radice di C7 a sinistra e C6 a destra, sindrome degli scaleni maggiore a sinistra rispetto a destra. Il Dott. Simoni afferma che, allo stato attuale, un ulteriore nesso di causalità naturale fra il banale infortunio del 22 luglio 2004 ed il riscontro obiettivabile non è più riconoscibile; le prestazioni dovrebbero passare a carico della Cassa malati. Altri referti si trovano ad atti, quali: un RM cervicale del 28 ottobre 2004 ed un RM cervicale del 31 maggio 2005. B. In data 31 marzo 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di prestazioni AI. Dal formulario del datore di lavoro risulta che la dipendente è rimasta assente dal lavoro dal 22 luglio 2004 a giugno 2005 per infortunio; ha poi lavorato al 50% dall'8 giugno 2005 fino ad aprile 2006 (data di compilazione del formulario) il 50% restante essendo coperto dalla Cassa malati (Mobiliare assicurazioni malattia). Pagina 2
C-2955/2007 L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito la richiesta, ha inoltre acquisito ad atti: - un referto TAC del rachide cervicale del 15 settembre 2004; - una relazione manoscritta del Dott. Bini, ortopedico, Varese del 21 settembre 2004 ed una successiva relazione dello stesso medico del novembre 2004; - documenti oggettivi già contenuti nell'incarto della Mobiliare assicurazioni; - un referto TAC cervicale del 2 dicembre 2005; - un nuovo rapporto del Dott. Bini del 18 marzo 2005 ed un altro del 7 luglio 2005; - i risultati di uno studio dei potenziali motori del 23 novembre 2005; - un rapporto del Dott. Casagrande, neurochirurgo, del 1° giugno 2006. C. L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Remonda, dell'Ufficio AI cantonale, il quale ha proposto una valutazione peritale reumatologica. L'assicurata è stata visitata il 3 gennaio 2007 dal Dott. Posa, il quale ha ritenuto l'identica diagnosi posta dal Dott. Simoni l'8 giugno/6 luglio 2005. L'esperto incaricato ritiene l'interessata completamente abile in attività sostitutive che non impegnino il rachide e abile al 50% nell'attuale lavoro. L'incarto è stato sottoposto alla Consulente in integrazione professionale (CIP), la quale, nella sua relazione dell'11 gennaio 2007, ha affermato che l'assicurata, svolgendo attività alternative, subirebbe una perdita di guadagno del 7%. In questo calcolo è stato tenuto conto di un reddito annuo privo d'invalidità di Fr. 40'300.- (3'100.- x 13), ed un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 37'462.- (in un'attività non qualificata, ripetitiva, leggera e/o semisedentaria). Il reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 18% per tenere conto della situazione personale dell'assicurata. Il CIP ha Pagina 3
C-2955/2007 concluso che non esiste il diritto a rendita AI e nemmeno vi sono i presupposti per un riformazione professionale. Con progetto di decisione del 17 gennaio 2007, l'Ufficio AI cantonale ha comunicato a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile. L'interpellata si è opposta a tale progetto con scritto del 6 febbraio 2007 facendo valere di non essere in condizioni di lavorare al 100% e chiedendo un colloquio con i responsabili dell'AI. Mediante decisione del 7 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notificare le decisioni all'estero, ha respinto la richiesta di prestazioni. D. Con il ricorso depositato il 27 aprile 2004 e completato l'11 giugno successivo, A._______ contesta i dati ritenuti dall'amministrazione nel calcolo comparativo dei redditi e chiede l'applicazione del metodo “straordinario”. Fa presente che era contitolare della ditta e vi lavorava anche più di 10 ore giornaliere. Inoltre al salario da valida deve essere addizionato l'uso del cellulare e dell'auto. Rimprovera inoltre all'amministrazione di non averla sentita prima di emanare la decisione. La ricorrente sostiene che, avendo investito tempo supplementare nella propria ditta, il salario precedente l'invalidità dovrebbe essere adeguatamente aumentato, tant'è che prima di fondare con il fratello la B._______, ha lavorato per la ditta Scarabeo con reddito annuali superiori a 50'000.- franchi. Produce un attestato in tal senso. Chiede ulteriori accertamenti medici in quanto, nel corso dell'indagine presso il SMR, non sarebbero state adeguatamente studiate le attuali limitazioni funzionali e, di conseguenza, sarebbero state ammesse attività di sostituzione in realtà non esigibili. Nella sua risposta di causa del 3 agosto 2007, l'Ufficio AI cantonale propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. In merito al preteso metodo straordinario di calcolo della perdita di guadagno, l'amministrazione fa presente che l'insorgente è iscritta come dipendente presso la Cassa di compensazione e che i redditi derivanti da auto e telefono non sono mai stati registrati. Anche l'UAIE, nella sua presa di posizione del 9 agosto 2007, propone la reiezione del gravame. Pagina 4
C-2955/2007 E. Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive amministrazioni e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Probst, con replica del 26 settembre 2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. L'interessata fa valere la violazione del diritto di essere sentito al momento del progetto di decisione, poiché l'UAI cantonale non avrebbe nemmeno risposto alla richiesta di un colloquio. L'insorgente ritiene che la perizia del SMR non ha valore di indagine peritale specialistica; richiede l'applicazione del metodo straordinario per calcolare l'incapacità di guadagno. Duplicando in data 17 ottobre 2007, l'Ufficio AI cantonale riconferma le proprie conclusioni ricordando che la violazione del diritto di essere sentito, semmai c'è stata, è risultata sanata con la procedura di ricorso. In merito ad eventuali nuovi accertamenti medici, l'Ufficio AI fa notare che lo stesso patrocinatore alla pag. 3 consid. 3 della replica sembra non contestare la valutazione del SMR e che, oltretutto, in sede ricorsuale o di replica non sono state avanzate novità diagnostiche. Per quanto riguarda il metodo di calcolo, l'amministrazione osserva che nel caso in esame non sarebbe per nulla necessario applicare quello “straordinario” dal momento che l'istruttoria ha accertato i redditi precedenti l'invalidità e quelli conseguibili dopo l'insorgere dell'incapacità parziale al lavoro. Anche l'UAIE, nella duplica del 20 novembre 2007, ha riproposto la reiezione del ricorso. F. Con ordinanza del 29 novembre 2007, la parte ricorrente è stata posta a conoscenza delle dupliche delle rispettive amministrazioni ed è stata invitata a versato un importo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Tale somma è stata regolarmente versata il 14 dicembre 2007. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 Pagina 5
C-2955/2007 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio Pagina 6
C-2955/2007 del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. La parte ricorrente afferma che l'amministrazione avrebbe violato il diritto di essere sentito. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2007 che seguono il progetto di decisione l'interessata aveva chiesto un colloquio chiarificatore con l'amministrazione. Quest'ultima non sarebbe nemmeno entrata nel merito di tale domanda. 5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione Pagina 7
C-2955/2007 sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 5.2 Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). 5.3 Nella fattispecie, vero è che la decisione impugnata non è entrata nel merito delle obiezioni fatte valere dall'assicurata nel suo scritto del 6 febbraio 2007. L'interessata avrebbe voluto esporre le sue ragioni sia in merito alla sua situazione in seno all'azienda, sia in merito ai problemi causati dalla sua malattia. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, la stessa ha però potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata; ha potuto produrre qualsiasi documento da lei ritenuto necessario ed ha anche auspicato una nuova visita medica. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura della ricorrente, in ordine alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. Pagina 8
C-2955/2007 6. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 marzo 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 marzo 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 marzo 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 7. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 8. 8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un Pagina 9
C-2955/2007 grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 9. 9.1 Dopo l'infortunio del 22 luglio 2004, l'interessata non ha lavorato fino al 7 giugno 2005 ed ha ripreso al 50% l'abituale attività dall'8 giugno 2005. Secondo quanto dichiarato dall'insorgente nella memoria ricorsuale, alla data della decisione impugnata lavorava ancora al 50% su un'intera giornata lavorativa, dedicandosi soprattutto alla progettazione grafica. 9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente Pagina 10
C-2955/2007 esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 10. 10.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurata soffre essenzialmente di alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale da C3 a C7 caratterizzate da spondiloartrosi, spondilofitosi, restringimenti di forami di congiunzione destra e sinistra, ernia discale C6-C7 con compressione della radice di C7 a sinistra e C6 a destra, sindrome degli scaleni maggiore a sinistra rispetto a destra, esiti di un infortunio del 22 luglio 2004 con lieve trauma contusivo del mento e trauma in regione scapolare sinistra associato a lieve iperestensione Pagina 11
C-2955/2007 del collo (cfr. perizia del Dott. Simoni del'8 giugno 2005 e rapporto del Dott. Posa del 3 gennaio 2007). 10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 11. 11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, l'amministrazione si è sostanzialmente fondata sui pareri del Dott. Simoni e del Dott. Posa. In sede ricorsuale non sono stati esibiti referti sanitari che possano porre in dubbio quanto accertato dai medici suindicati. Peraltro, questa situazione patologica risulta essere la stessa da tanto tempo e, come è stato rilevato dal Dott. Simoni, non ha praticamente più correlazione con l'infortunio del 22 luglio 2004. 11.2 Dal punto di vista ortopedico (cfr. il più recente referto del Dott. Posa) vi è una discreta impotenza funzionale dell'arto superiore sinistro con riduzione della forza di presa della mano sinistra (2/3 rispetto a quella destra); la paziente non è in grado di mantenere pesi superiori ai 5 kg con il braccio di sinistra. La sintomatologia dolorosa, localizzata soprattutto alle spalle, sembra essere ben controllata dalla terapia che l'assicurata assume in caso di necessità. Il Dott. Posa conferma la capacità al lavoro nell'attuale attività del 50% - come del resto ammesso dalla ricorrente -, ma nel rispetto dei limiti ergonomici, la paziente sarebbe in grado di svolgere un'attività lucrativa di tipo leggero/semisedentario in misura del cento per cento. Si tratta di un lavoro che tenga conto dell'ergonomia del rachide (soprattutto Pagina 12
C-2955/2007 cervicale), con la possibilità di cambi di posizione, che escluda il sollevamento di pesi superiori a 5 kg, o poco superiori in via eccezionale. Secondo il Dott. Posa, la preparazione scolastica dell'assicurata permette di candidare la persona ad un'attività lucrativa di tipo impiegatizio (disegno al tavolo, computer, telefono), od ogni altra attività anche richiedente meno preparazione scolasticoprofessionale. 11.3 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri medici menzionati e dopo analisi della documentazione oggettiva ad atti, può, in linea di massima, condividere il parere espresso dai Dott.ri Simoni e Posa, nella sostanza, non smentito nel corso della procedura ricorsuale. Un ulteriore esame ortopedico non è necessario. Le condizioni valetudinarie dell'insorgente si sono stabilizzate e nulla è emerso, in sede di ricorso, che possa porre in dubbio tale stato di fatto. L'interessata potrebbe svolgere attività di ripiego in misura completa, a condizione di evitare sforzi e certi movimenti. La formazione superiore dell'interessata corrobora il convincimento di questo collegio che la stessa potrebbe essere reinserita in un'attività consona al suo stato di salute. Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo. 12. 12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). 12.2 La parte ricorrente censura il fatto che l'amministrazione abbia stabilito la perdita di guadagno dell'interessata in base al metodo generale. A suo parere, si sarebbe dovuto fare capo invece al metodo di calcolo dell'incapacità di guadagno detto “straordinario”, applicabile nel caso degli indipendenti (vedi consid 9.2). Per quanto concerne la fissazione del grado di incapacità al guadagno degli indipendenti, la giurisprudenza prevede che l’invalidità sia fissata Pagina 13
C-2955/2007 secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui viene svolta l’attività e quindi considerando le ripercussioni economiche di questa riduzione. In base al metodo straordinario dapprima si constata l’impedimento dovuto al danno alla salute, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (AHI Praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, quindi, non produrre una perdita di guadagno della medesima entità. Se tuttavia l'interessato cessa l'attività indipendente si può rinunciare all'applicazione del metodo straordinario di calcolo dell'invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute non è più possibile (Rami 1995 p. 106ss). Ora, nel caso di specie, non è giustificato applicare il metodo indicato dalla ricorrente. Infatti, la stessa non è indipendente, figurando nel Registro di Commercio come direttrice della B._______ (assieme a M._______, fratello), se non altro il 6 aprile 2006 (data dell'estratto). L'interessata ha inoltre firmato un contratto di lavoro il 14 gennaio 2004 in qualità di dipendente della ditta con un regolare salario mensile. Infine, l'interessata era ed è iscritta alla Cassa di compensazione non come indipendente ma come dipendente. 12.3 La perdita di guadagno della ricorrente deve quindi essere stabilita in base al metodo generale. L'UAI cantonale ha fissato il salario da valida a Fr. 40'300.- pari a tredici mensilità di Fr. 3'100.- come previsto dal contratto di lavoro. L'insorgente fa tuttavia valere delle indennità a titolo di rimborso spese (telefono ed auto). Tali introiti non sono per nulla documentati e non sono stati denunciati alla Cassa di compensazione. Va ad ogni modo osservato che si tratta piuttosto di rimborsi spese e non di una retribuzione vera e propria. Di principio non dovrebbero quindi essere presi in considerazione. Lo stesso vale per le ore supplementari svolte dall'insorgente che non sono state retribuite. Il salario annuale di Fr. 40'300.- è stato aumentato del 6,9% per tenere conto del fatto che si trattava di un reddito medio inferiore ai salari statistici nel settore della pubblicità nei quali lavora l'interessata. Ora, questo aumento appare insufficiente. Infatti, secondo le tabelle dell'UFS, nel 2006, una persona qualificata addetta al settore Pagina 14
C-2955/2007 dell'edizione/grafica poteva pretendere mediamente un salario di Fr. 5'642.- al mese (tab. TA1, 2006, donne, livello 3). Come salario da valida appare più opportuno basarsi su quest'ultimo dato. Quale reddito da invalido si può considerare quello ottenibile in attività di tipo leggero semisedentario non qualificate (commercio al dettaglio, operaia non qualificata addetta al controllo di macchine di produzione automatica, cassiera, fattorina). Queste attività comportano un salario medio mensile (2006) di Fr. 4'047.- calcolato statisticamente su 40 ore (tab. TA1, 2006, donne, livello 4). Occorre dapprima riportarlo su un orario di 41,6 ore (settimanali), ciò che comporta un introito di Fr. 4'208,90. Questo guadagno teorico potrebbe essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. La riduzione massima ammessa anche dalla giurisprudenza è del 25%. Questo collegio giudicante, vista la giovane età dell'assicurata e la sua buona formazione scolastica-culturale è dell'opinione che non può essere ammessa nessuna deduzione. Inoltre, il complesso patologico è limitato al rachide cervicale. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 5'642.-, con quello dopo l'insorgere dell'invalidità di Fr. 4'208,90, causa una perdita di guadagno del 25,41%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 13. 13.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 13.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 14 novembre 2007. 13.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Pagina 15
C-2955/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della Pagina 16
C-2955/2007 parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 17