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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2016 C-2921/2016

19 juillet 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,479 mots·~7 min·1

Résumé

Restituzione di prestazioni assicurative e condono | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (decisione del 22 aprile 2016)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2921/2016

Sentenza d e l 1 9 luglio 2016 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

1. A._______ S._______, 2. B._______ S._______, 3. C._______ S._______, tutti patrocinati dall'avv. Monica Evola, IT-90144 Palermo, ricorrenti,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (decisione su opposizione del 22 aprile 2016).

C-2921/2016 Pagina 2

Fatti: A. A.a Mediante tre decisioni su opposizione del 22 aprile 2016 la Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) ha decretato nei confronti di A._______ S._______, B._______ S._______ e C._______ S._______, tutti patrocinati dall’avv. Monica Evola, nella loro qualità di eredi di M._______S._______, nato nel 1938, la restituzione di fr. 5'695.- corrispondenti a rendite dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia versate nei cinque mesi successivi al decesso del de cuius, avvenuto il xx 2014 (decisioni allegate al doc. TAF 1). A.b In data 25 aprile 2016 l’amministrazione ha chiesto all’avv. Evola se anche S._______ D.______ intende presentare opposizione e, se del caso, di trasmettere una procura in originale in suo favore (scritto allegato al doc. TAF 1). B. Con ricorso del 6 maggio 2016 (doc. TAF 1), inviato in fotocopia e con firme non originali, A._______, B._______ e C._______ S._______, sempre rappresentati dall’avv. Evola, hanno impugnato i suddetti provvedimenti innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l’annullamento. I ricorrenti fanno valere di non essere al corrente dei movimenti bancari del de cuius, da cui l’illegittimità delle decisioni impugnate. Essi dichiarano di non aver mai percepito le somme richieste e di non essere nemmeno in grado di conoscere dove, eventualmente, dette somme siano confluite. Chiedono inoltre l’applicazione delle legge italiana in materia di diritto successorio, specificando di non aver per ora accettato l’eredità di M._______ S._______. Infine l’avv. Evola precisa che una quarta decisione era destinata a S._______D.______, nata nel 1934, deceduta il xx 2016 (atto di morte allegato al doc. TAF 1), che non è da lei rappresentata e che non può dar seguito alle richieste della CSC di cui alla lettera del 25 aprile 2016 (allegata al doc. TAF 1). C. Con decisione incidentale del 27 maggio 2016, notificata all’avv. Evola l’8 giugno successivo (cfr. doc. TAF 2 e 3), il TAF ha impartito ai ricorrenti un

C-2921/2016 Pagina 3 termine, la cui scadenza è stata fissata a 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, per produrre l’atto ricorsuale con firme manoscritte (in originale) dei tre ricorrenti e del rappresentante legale, come prescritto dall’art. 52 cpv. 1 PA. Gli insorgenti sono stati resi attenti sulla circostanza che, in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Gli interpellati non hanno risposto.

Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 60 LPGA).

C-2921/2016 Pagina 4 3. 3.1 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PA l’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Il cpv. 2 stabilisce che se il ricorso non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. L’art. 52 cpv. 3, dal canto suo, prevede che l’autorità di ricorso, assegna il termine previsto al cpv. 2 con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni o la firma, non entrerà nel merito del ricorso. 3.2 I ricorsi che pervengono in fotocopia o telefax non sono ammissibili, in quanto non soddisfano i requisiti di cui all’art. 52 PA nella misura in cui non vi è un atto originale munito della firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Infatti, la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 2005 nella causa 1P.254/2005; DTF 121 II 252; DTF 112 Ia 173, si confronti anche JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Basilea 2013, pag. 87 N 137; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed. pag.127) ha precisato che la firma deve essere olografa e che quindi un ricorso non può essere inoltrato in fotocopia o in altro modo che omette tale modalità essenziale (telefax, per corriere elettronico solo a determinate condizioni). 4. Nel caso concreto la giudice dell’istruzione ha concesso la possibilità ai ricorrenti, conformemente alle disposizioni in vigore, di sanare il difetto procedurale summenzionato producendo, nel termine assegnato con decisione incidentale del 27 maggio 2016, scadente il 28 giugno successivo, l’atto di ricorso in originale, munito delle tre firme olografe e di quella della loro rappresentante legale. Gli insorgenti non hanno tuttavia fatto fronte alla richiesta. Ne consegue che, facendo difetto un requisito formale previsto dall’art. 52 cpv. 1 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nella decisione del 27 maggio 2016, e non entrare nel merito del ricorso del 6 maggio 2016. Il gravame è pertanto inammissibile.

C-2921/2016 Pagina 5 5. Richiamate le osservazioni dell’avvocata Evola esposte al considerando A in relazione a D._______ S._______, l’incarto viene trasmesso per conoscenza e per i propri incombenti alla CSC. 6. Giusta l’art. 23 cpv. 1 lett. LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili. 7. 7.1 Per l’art. 85bis LAVS la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. Visto quanto precede, non si prelevano spese processuali. 7.2 Visto l’esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2921/2016 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L’incarto è trasmesso alla CSC per i propri incombenti conformemente al considerando 5. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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