Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C2895/2011 Sen tenza d e l 2 9 n o v emb r e 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentato dal Patronato ENASCO, Via C. Colombo 14, IT95034 Bronte, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 20 aprile 2011.
C2895/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 5 febbraio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 23 maggio 2006 dal cittadino italiano A._______, nato il , per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 35); in data 11 maggio 2010, A._______ ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. 45, 48); mediante decisione del 20 aprile 2011, l'UAIE ha respinto la nuova domanda di prestazioni sempre per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 82); con il ricorso depositato il 18 maggio 2011, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ENASCO di Bronte, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative; l'interessato ha allegato al gravame diversa documentazione sanitaria; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 20% dal dicembre 2007, del 50% dal 25 marzo 2009 e del 70% dal 10 febbraio 2010 (doc. 84); dopo aver eseguito un calcolo retrospettivo ed accertato che l'interessato presenta un grado d'invalidità superiore al 70% dal 1° febbraio 2010 (doc. 85), l'amministrazione, nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 settembre 2011, ha proposto l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI a partire dal sesto mese che segue la data di deposito della domanda, ossia dal 1° novembre 2010; il Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 29 settembre 2011, ha invitato il Patronato ENASCO a pronunciarsi in merito alla proposta dell'UAIE, ed altra documentazione di rilievo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa; l'interpellato non ha risposto nel termine impartito né sino ad oggi,
C2895/2011 Pagina 3 e considerato in diritto che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente a 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); il ricorso è stato introdotto nella forma e nei termini prescritti dalla legge (art. 60 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA, RS 830.1 ed art. 52 PA); ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 59 LPGA), condizione adempiuta nella specie; giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce, al più presto, dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto a prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA; la rendita è versata all'inizio del mese in cui nasce il diritto (art. 29 cpv. 3 LAI); sebbene, riconsiderando la fattispecie, l'amministrazione abbia accertato che l'assicurato avrebbe diritto alla rendita intera AI da maggio 2010, il diritto al versamento della stessa decorre dal 1° novembre 2010, A._______ avendo presentato la seconda domanda di rendita l'11 maggio 2010; la soluzione proposta dall'amministrazione è dunque quella che l'insorgente avrebbe potuto pretendere nella migliore delle ipotesi; alla proposta formulata dall'UAIE che prevede il riconoscimento del diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° novembre 2010, può essere prestata adesione; il ricorso deve quindi essere accolto e l'impugnata decisione annullata, a A._______ essendo riconosciuto il diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° novembre 2010;
C2895/2011 Pagina 4 non si prelevano spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore; il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Al ricorrente è riconosciuto il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2010. 2. Gli atti sono trasmessi all'autorità inferiore perché proceda al calcolo delle spettanze del ricorrente ed emani una nuova decisione. 3. Non si prelevano spese di procedura. 4. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
C2895/2011 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: