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Corte III C-2890/2016
Sentenza d e l 1 8 luglio 2016 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 15 marzo 2016).
C-2890/2016 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 15 marzo 2016, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata dall’interessato il 9 giugno 2015, ritenuto che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa dell’80% nella precedente attività, ma una capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’invalidità del 35%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità svizzera. 2. Il 25 aprile 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi alla Cassa svizzera di compensazione contro la decisione dell’UAIE del 15 marzo 2016, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d’invalidità, le sue condizioni di salute non consentendogli di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, ricorso che è poi stato trasmesso il 4 maggio 2016 per competenza al Tribunale amministrativo federale. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 26 maggio 2016 (notificata il 1° giugno 2016; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 800.- è stato
C-2890/2016 Pagina 3 tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 5. 5.1. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto richiesto nella decisione incidentale di questo Tribunale del 26 maggio 2016. Ciò premesso, non vi è peraltro necessità da parte di questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti d’ufficio – segnatamente sul momento in cui l’anticipo richiesto sarebbe stato addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale – prima della pronuncia della presente sentenza d’inammissibilità. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2890/2016 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti
Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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