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Bundesverwaltungsgericht 14.03.2008 C-2859/2006

14 mars 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,011 mots·~10 min·2

Résumé

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | assicurazione facoltativa AVS

Texte intégral

Corte II I C-2859/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 marzo 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2 autorità inferiore. Assicurazione facoltativa AVS/AI (decisione del 17 luglio 2006) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2859/2006 Fatti: A. A._______, cittadino svizzero, residente in Cile, nato il 29 settembre 1949, ha aderito all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) con effetto dal 1° dicembre 1998. In data 8 marzo 2004, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha inviato all'assicurato un estratto conto concernente la sua posizione contributiva nei confronti dell'assicurazione facoltativa, dalla quale risultava un debito complessivo di Fr. 4'608.50. Questo importo riguardava un debito di contributi di Fr. 523.10 per il 2000, di Fr. 1'615.- per il 2001 (stabiliti con decisione del 6 novembre 2001 cresciuta in giudicato), di Fr. 1'635.20 annui per il periodo 2002-2003 (stabiliti con decisione del 15 agosto 2002 cresciuta in giudicato) ed un credito di Fr. 800.- (versamento del 28 febbraio 2003). In data 19 aprile e 3 maggio 2004, la CSC ha invitato l'interessato a voler pagare il debito menzionato entro 30 giorni. Il 27 maggio 2004, la CSC ha notificato a A._______ la decisione di fissazione dei contributi per il periodo 2004-2005 per un importo contributivo di Fr. 1'352.60 annui. Visto che non aveva ricevuto alcun pagamento, in data 14 luglio e 2 agosto 2004, la CSC ha inviato a A._______ un secondo sollecito, precisando che il precedente era rimasto inevaso ed indicando che il fatto di non pagare i contributi entro 30 giorni avrebbe determinato l'esclusione dall'assicurazione facoltativa. Alla lettera raccomandata era allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di assicurazione facoltativa AVS/AI. L'amministrazione ha poi registrato solo pagamenti parziali, ossia Fr. 1000.- nell'agosto 2004 e Fr. 1'200.- nel novembre 2005, per cui, mediante decisione del 6 febbraio 2006, ha escluso l'interessato dall'assicurazione facoltativa AVS/AI. B. Con scritto del 7 marzo 2006, A._______ ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, la sua riammissione all'assicurazione facoltativa. Per giustificare il mancato versamento degli importi contributivi, l'interessato riferisce che ha dovuto affrontare numerose spese mediche per curare il padre malato, poi deceduto nel settembre 2005. Pagina 2

C-2859/2006 Mediante decisione su opposizione del 17 luglio 2006, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 6 febbraio 2006, indicando, fra l'altro, che una situazione finanziaria difficile non rientra fra le cause straordinarie che potrebbero giustificare la revoca dell'esclusione. C. Con atto del 7 agosto 2006, pervenuto il 15 agosto 2006 alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR), A._______ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo la sua riammissione all'assicurazione facoltativa. Egli ribadisce di non avere potuto regolare interamente le sue pendenze debitorie nei confronti dell'assicurazione facoltativa a causa delle notevoli spese da lui sostenute per il mantenimento della sua famiglia. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 ottobre 2006, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. D. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A._______, con scritto del 20 novembre 2006, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Egli ritiene che l'esclusione dall'assicurazione facoltativa, in caso di momentanee difficoltà finanziarie, sia un provvedimento estremamente severo, dal momento che un assicurato può, dopo un certo lasso di tempo, ritornare a miglior fortuna e recuperare il ritardo accumulato. E. Con ordinanza del 26 marzo 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF), divenuto autorità competente in esito ad una riforma del sistema giudiziario federale, ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di ricusazione. Diritto: 1. Pagina 3

C-2859/2006 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 1.3 Ai sensi dell'art. 59 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), applicabile nella fattispecie per il rinvio dell'art. 1 LAVS, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 LPGA); è pertanto necessario entrare nel merito. 2. 2.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono obbligatoriamente assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art. 2 cpv. 1 LAVS, nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa. Pagina 4

C-2859/2006 2.2 Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). In base alla delega di cui al cpv. 6 dell'art. 2 LAVS, il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza del 26 maggio 1961 sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111). Il 1° gennaio 2008 alcune disposizioni di questa ordinanza sono state modificate. Tuttavia, i contributi per gli anni che precedono l'entrata in vigore di queste modifiche sono riscossi in conformità al diritto vigente fino al 31 dicembre 2007 (vedi disposizioni finali della modifica del 16 marzo 2007, RU 2007 1359). Per l'art. 13 OAF, gli assicurati che non versano interamente contributi annui entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo sono esclusi dall’assicurazione (cpv. 1). Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo (cpv. 2). L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati interamente o i documenti non sono stati inoltrati (cpv. 3). L'esclusione dall'assicurazione non ha effetto, qualora l'assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile (cpv. 4). 2.3 Per l'art. 17 cpv. 2 OAF l'assicurato che non paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire i suoi obblighi; all’uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all’assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. 2.4 I contributi sono esigibili alla fine di ogni trimestre (art. 15 OAF). L'art. 16 OAF precisa che sono dovuti in moneta svizzera (cpv. 1). I contributi sono pagati in Svizzera in franchi svizzeri. Con il consenso della CSC, possono essere pagati alla rappresentanza svizzera o al servizio AVS/AI nella valuta dello Stato di residenza oppure, eccezionalmente, in un’altra valuta (cpv. 2). I contributi sono pagati al corso valevole nel momento del pagamento (cpv. 3). 3. Pagina 5

C-2859/2006 3.1 Nella fattispecie, i contributi dovuti da A._______ ammontano a Fr. 1'615.- per il 2001 e a Fr. 1'635.20 annui per il periodo 2002-2003 (cfr. decisioni del 6 novembre 2001 e 15 agosto 2002). A questi importi si aggiunge un precedente saldo debitore di Fr. 523.10, per un totale di Fr. 5'408.50. Al momento del primo richiamo l'interessato aveva versato un acconto di Fr. 800.- (il 28 febbraio 2003), per cui il saldo debitore ammontava a Fr. 4'608.50 al 31 dicembre 2003. La procedura di diffida di cui all'art. 17 OAF è stata avviata e correttamente condotta dalla CSC, la quale ha sollecitato il pagamento delle quote dapprima il 3 maggio 2004 e ha poi inviato il 2 agosto 2004 la seconda diffida, con la comminatoria d'esclusione, secondo la facoltà prevista dall'art. 13 cpv. 2 seconda frase OAF. Vero è che l'interessato ha effettuato, dopo la seconda diffida due versamenti di Fr. 1'000.- il 27 agosto 2004 e di Fr. 1'200.- il 30 novembre 2005. Tuttavia, prima della data della decisione di esclusione, il 6 febbraio 2006, restava ancora un saldo debitore di Fr. 2'408.50 per le tassazioni fino al 31 dicembre 2003. Nel frattempo si sono aggiunti i contributi dovuti per il periodo 2004/2005, ossia Fr. 1'352.60 annui, fissati mediante decisione del 27 maggio 2004 cresciuta in giudicato. 3.2 L'insorgente non contesta di avere uno scoperto nei confronti dell'assicurazione facoltativa che, come visto al considerando precedente, ammontava a Fr. 2'408.50 per il periodo fino al 31 dicembre 2003. Egli fa tuttavia valere di avere preso a suo carico ingenti spese per curare suo padre. Ora, le difficoltà finanziarie invocate dal ricorrente non costituiscono una causa di forza maggiore di cui al menzionato art. 13 cpv. 4 OAF. Queste ultime circostanze sono rappresentate, segnatamente, da guerre, catastrofi naturali, ecc. (cfr. Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, cifra 3023 e seg.). Semmai, il ricorrente avrebbe potuto presentare una richiesta di dilazione per i pagamenti. Egli è tuttavia rimasto passivo, limitandosi a versare due acconti nell'agosto 2004 e nel novembre 2005, i cui importi erano comunque insufficienti per coprire l'importo dovuto all'assicurazione facoltativa. 4. 4.1 Visto il saldo debitore di Fr. 2'408.50 per le tassazioni fino al 31 dicembre 2003, l'esclusione dall'assicurazione facoltativa appare Pagina 6

C-2859/2006 giustificata. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 4.2 Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis al. 2 LAVS nel tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2007) né si assegnano indennità per le spese ripetibili (art. 7 al. 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: - ricorrente (per la via consolare) - autorità inferiore (n. di rif. IT/810.49.391.110) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Pagina 7

C-2859/2006 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 8

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