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Bundesverwaltungsgericht 12.07.2007 C-2633/2006

12 juillet 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,720 mots·~24 min·3

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Texte intégral

Corte III C-2633/2006 { T 0 / 2 } Sentenza del 12 luglio 2007 Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Michael Peterli e Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, la decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Mediante decisione del 7 agosto 1996, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano (residente in Germania, frontaliere), nato il ._, una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con rendite completive in favore dei familiari, a decorrere dal 1° gennaio 1995. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore di un danno discale L5/S1, lombalgie acute con ischialgia, movimenti di rotazione bloccati a livello di L5/S1 a destra. L'Ufficio AI del Cantone di Argovia, nel suo rapporto del 1° maggio 1996, aveva ritenuto un tasso d'invalidità del 58% sulla base di un calcolo comparativo dei redditi. Infatti, secondo le risultanze mediche, l'interessato non avrebbe più potuto continuare a svolgere il precedente lavoro di operaio, ma a lui sarebbero state proponibili attività alternative al 50%. Con un salario senza invalidità di Fr. 49'010.-- ed un introito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 20'592.--, ne risulta uno scapito economico del 58%. L'interessato ha impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR), postulando il riconoscimento del diritto alla rendita intera. Il gravame è poi stato ritirato e la causa stralciata dal ruolo con decisione del 9 aprile 1997 (doc. 1-20). B. Il 18 marzo 1998, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha avviato la procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 22). L'Ufficio AI del Cantone di Argovia ha assunto l'istruttoria (doc. 23). In apposito formulario sottoscritto il 27 luglio 1998, l'interessato afferma di non aver più svolto attività lucrativa dopo il maggio 1994 (doc. 23). In un altro formulario, sottoscritto l'8 settembre 1998, l'interessato afferma di essere disoccupato dal 12 novembre 1997 (doc. 26). Il servizio medico del Landesversicherungsanstalt Baden (LVA) di Lörrach ha inviato una perizia eseguita il 30 luglio 1998 dal Dott. Bauer, attestante una lomboischialgia recidivante a sinistra con disturbi e limitazioni funzionali della colonna lombare. Il medico del LVA stima che il paziente potrebbe svolgere pienamente attività di tipo leggero o medioleggero. Questo rapporto medico è accompagnato, oltre che da documenti precedenti il 1996, da analisi ematochimiche del 9 giugno 1998, un rapporto d'esame cardiologico (Dott. Von Savigny) del 22 ottobre 1997, una relazione di cura chiropratica (Dott. Wagner) del 6 marzo 1997 e altri documenti oggettivi. Figura inoltre una precedente perizia medica dettagliata del 28 giugno 1996 a cura del Dott. Bauer, ove, in base alla diagnosi già riferita, pone un tasso d'invalidità del 30% (doc. 24). In un breve rapporto medico del 18 novembre 1998, il Dott. Maurer, medico curante dell'assicurato, afferma che questi è invalido in misura del 50% e che la sua situazione è stazionaria (doc. 28).

3 In data 26 aprile 1999, l'Ufficio AI del Cantone di Argovia ha comunicato all'assicurato che avrebbe continuato a percepire la precedente prestazione (doc. 29). In data 6 marzo 2001, l'Ufficio AI cantonale ha avviato una seconda procedura di revisione (doc. 30). In un breve rapporto del 30 giugno 2001, il Dott. Bubla, medico curante dell'assicurato, ha posto la diagnosi di cefalgie con cisti aracnoidea occipitale sinistra, nevralgie auricolari, algie croniche nella regione della nuca, sindrome lombovertebrale cronica con spondilolisi, protrusione con prolasso di L3/L4 ed L5/S1. Con comunicazione del 13 agosto 2001, l'Ufficio AI del Cantone di Argovia ha comunicato all'assicurato che la prestazione in corso sarebbe continuata (doc. 32). C. In data 2 febbraio 2004, l'Ufficio AI cantonale ha avviato la terza procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 34). Agli atti sono segnatamente pervenuti (raggruppati sotto il doc. 33): - una relazione di tomografia assiale computerizzata del cranio del 9 febbraio 2000; - un rapporto radiologico del torace del 20 maggio 2003; - un rapporto d'esame reumatologico del 20 maggio 2003; - un rapporto medico del LVA del 14 novembre 2003 a cura dei Dott.ri Neumann e Köhler della Clinica di riabilitazione di Donaueschingen, ove l'interessato è rimasto degente dal 16 ottobre al 6 novembre 2003; questi sanitari pongono la diagnosi di sindrome cervicale con protrusione C3/4 a destra e C6/C7 a destra senza sintomatologia radicolare, sindrome lombare su turbe statiche, iniziale coxartrosi bilaterale, sovrappeso (BMI 33). I sanitari menzionati ritengono che il paziente sarebbe in misura di svolgere attività medioleggere a tempo pieno, purché abbia la possibilità di cambiare posizione più volte; inoltre questi lavori di sostituzione non devono impegnare in modo marcato la colonna cervicale o quella lombare; anche il sollevamento ed il trasporto di pesi eccessivi dovrebbero essere evitati; - un rapporto del Dott. Bubla del 6 giugno 2004; il medico curante ritiene il paziente abile in un'attività confacente per 4-6 ore giornaliere. Visto il rapporto della Clinica di riabilitazione di Donaueschingen, l'Ufficio AI del Cantone di Argovia ha disposto, in data 31 agosto 2004 (doc. 37), di concedere all'assicurato il diritto al sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro. Un colloquio in tal senso si è svolto il 7 settembre 2004 (doc. 39), durante il quale all'assicurato è stato consigliato di perfezionare le sue conoscenze della lingua tedesca e di indirizzare la ricerca di un posto di lavoro in Germania (suo domicilio), in quanto per delle ragioni di limitazione dei permessi per frontalieri il suo ricollocamento nel nostro Paese appare problematico. Inoltre, osserva la consulente del lavoro, non sono consigliati provvedimenti professionali a carico dell'AI, in quanto sono

4 carenti motivazione personale e spirito di iniziativa. La consulente ha poi ritenuto, in base alla statistiche, che in attività pesanti di manovalanza l'interessato percepirebbe un introito mensile di fr. 4'703 (anno di riferimento 2002), mentre in attività di ripiego, il suo salario ammonterebbe a Fr. 3'763.--. Mediante decisione del 20 novembre 2004, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, dopo aver richiamato le perizie svolte, ha dichiarato il paziente abile a lavori di sostituzione al 100%. In attività pesanti egli potrebbe percepire un guadagno annuo di Fr. 56'448.--, in attività di ripiego, egli potrebbe conseguire un reddito di Fr. 45'228.--, con uno scapito economico del 20%. La mezza rendita AI sarebbe quindi soppressa dal 1° gennaio 2005 (doc. 40). D. Il 23 dicembre 2004, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha formulato tempestiva opposizione contro il summenzionato provvedimento amministrativo (doc. 42). L'opponente fa valere che il suo stato di salute non è migliorato e che, anzi, rispetto al 1995, è sensibilmente peggiorato, essendo intervenute altre patologie, oltre alla discopatia L5-S1. Mediante decisione su opposizione del 22 dicembre 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 20 novembre 2004 (doc. 45). E. Con tempestivo gravame del 26 gennaio 2006, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla mezza rendita AI. Egli si riserva di produrre una perizia medico-specialistica. Nella sua presa di posizione del 10 marzo 2006, l'Ufficio AI del Cantone di Argovia propone la reiezione dell'impugnativa. Nella sua risposta di causa del 17 marzo 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) propone anch'egli la reiezione del gravame. F. Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive amministrazioni, il ricorrente ha chiesto più volte una proroga del termine onde poter adeguatamente replicare. In data 4 ottobre 2006, la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR) ha ricevuto una serie di documenti medici riguardanti l'assicurato e, segnatamente: un rapporto di risonanza magnetica del cranio del 21 dicembre 2005; un rapporto d'esame ortopedico (Orthopädische Praxis Schopfheim) del 4 agosto 2006 attestante lombalgie acute, sindrome dorsovertebrale acuta, sindrome patologica alle capsule delle anche bilateralmente, limitazioni funzionali delle due anche, coxartrosi, spondilosi lombare, protrusioni a livello di L4/5 e L5/S1, sindrome da dolore

5 somatoforme; un secondo rapporto d'esame ortopedico dell'8 agosto 2006 attestante problemi di mobilità al livello delle vertebre toraciche, una cifosi toracica ed una sindrome infiammatoria cervicodorsolombare; un terzo rapporto d'esame ortopedico del 1° settembre 2006 attestante, sostanzialmente, gli stessi problemi ed un quarto rapporto non datato attestante tutte le affezioni già menzionate. Ricevuta la replica, la CFR ha sottoposto gli atti all'Ufficio AI del Cantone di Argovia, il quale, nella sua duplica del 30 ottobre 2006, ha riproposto la reiezione del gravame rilevando, fra l'altro, che i 4 referti della "Orthopädische Praxis Schopfheim" esulano dal periodo di cognizione giudiziaria. Per quel che si riferisce agli altri documenti, questi non sarebbero rilevanti o non attesterebbero alcuna invalidità di rilievo. Nella sua duplica del 30 ottobre 2006, anche l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ripropone la reiezione dell'impugnativa. Dopo aver preso atto delle dupliche delle rispettive amministrazioni AI, A._______, con scritto del 7 dicembre 2006, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. G. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata demandata al Tribunale amministrativo federale, il quale è competente a partire dal 1° gennaio 2007. Con ordinanza del 3 aprile 2007, il Giudice istruttore ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione. Considerando in diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su

6 l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito. 2. 2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 80a LAI). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. 2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI). Tuttavia, per quel che si riferisce al diritto materiale, vale il principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2003, l'esame del diritto alla rendita si

7 basa sul diritto vigente fino a quella data (DTF 130 V 329, consid. 2.5 e 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 3. 3.1 Va dapprima rammentato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 3.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 % (art. 28 cpv. l LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 3.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. l LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 % (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 3.4 Per incapacità al lavoro si intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

8 4. 4.1 Giusta l'art. 17 LPGA, che corrisponde, materialmente, al precedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. La giurisprudenza relativa all'art. 41 LAI ha precisato che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento rilevante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275). Irrilevante è invece, secondo costante prassi, una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112 V 372 consid. 2b). Il motivo di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA deve chiaramente trasparire dai fatti e dalle prove oggettive raccolte; infatti, la procedura di revisione non deve costituire un semplice mezzo di riconsiderazione di una precedente decisione (cfr. URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Tesi, Friburgo, 2002, p. 133 e seg.; RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). 4.2 Giusta l'art. 88a cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI; RS 831.201), se la capacità al guadagno migliora (...), v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 5. 5.1 Secondo una recente giurisprudenza, al fine di accertare l'esistenza di una modificazione del grado d'invalidità, si deve confrontare, da una parte la situazione di fatto esistente al momento della decisione iniziale, oppure, se si sono promosse delle procedure di revisione, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che abbia materialmente

9 esaminato il diritto alla rendita, e dall'altra quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108 consid. 5.4). 5.2 Nella specie, si tratta pertanto di esaminare la situazione alla base della decisione del 13 agosto 2001, con la quale l'Ufficio AI del Cantone di Argovia ha confermato all'assicurato il diritto alla mezza rendita, per confrontarla con quella esistente il 22 dicembre 2005, quando l'amministrazione, mediante decisione su opposizione, ha confermato la decisione 20 novembre 2004 comportante la soppressione del diritto alla rendita dal 1° gennaio 2005. 6. A._______ non ha più svolto attività lucrativa dal dicembre 1993. È stato licenziato dalla ditta B. AG, per la quale lavorava dal 1992, con effetto 31 maggio 1994 (doc. 3). L'attività svolta presso la B. AG consisteva nel controllo di fabbricazione di bottiglie di plastica ed il loro imballaggio. Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. 7. Nell'erogare inizialmente la mezza rendita AI, l'Autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla quale traspariva che l'assicurato era portatore di un danno discale L5/S1 con compressione radicolare, lombalgie acute con ischialgie, movimenti di rotazione bloccati a livello di L5/S1 verso destra. Secondo l'Ufficio AI queste patologie giustificavano un'incapacità lavorativa del 50% in mestieri leggeri, tra i quali può essere annoverato quello svolto presso la Novoplast AG. Nell'ambito della prima procedura di revisione (doc. 28-32), la diagnosi è rimasta sostanzialmente invariata. Nell'ambito della seconda revisione (doc. 30-32), è stata posta la diagnosi di cefalgie con cisti aracnoidea occipitale sinistra, nevralgie auricolari, algie croniche nella regione della nuca, sindrome lombovertebrale cronica con spondilolisi protrusione discale con prolasso di L4/L5 ed L5/S1. L'unico cambiamento rispetto al passato è costituito dal problema neurologico a livello del capo. Nel corso della terza revisione è stata rilevata la diagnosi di sindrome cervicale con protrusione C3/C4 a destra e C6/C7 a destra senza

10 sintomatologia radicolare, sindrome lombare su turbe statiche, iniziale coxartrosi bilaterale, sovrappeso (cfr. rapporto 14 novembre 2003 dei Dott.ri Neumann e Köhler). Dal punto di vista diagnositico si è quindi aggiunta la patologia cervicale ed un'iniziale coxartrosi. Il Dott. Bubla, medico curante dell'assicurato, che ha redatto il rapporto del 27 maggio 2004 destinato all'Ufficio AI cantonale, non ha evidenziato ulteriori patologie. Altre turbe sono invece state menzionate dopo la data del ricorso e consistono, essenzialmente, in un'esacerbazione della patologia ortopedica. Tuttavia, i referti esibiti in sede ricorsuale, si limitano ad elencare una serie di affezioni, senza produrre documentazione oggettiva a sostegno (cfr. in particolare i certificati dell'Orthopädische Praxis di Schopfheim). 8. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il confronto deve essere svolto in riferimento alla risultanze della seconda procedura di revisione. Il Collegio giudicante è del parere che l'amministrazione non è stata in grado di dimostrare alcun miglioramento della capacità al lavoro, e di guadagno, dell'assicurato. La stessa si è semplicemente fondata sul rapporto delle degenza ospedaliera presso la Clinica di riabilitazione di Donaueschingen, i cui specialisti hanno posto in evidenza lo stato attuale di salute del paziente, ma non hanno esaminato il caso dal punto di vista evolutivo, ossia non hanno dimostrato alcun miglioramento delle condizioni di salute e della capacità al lavoro dell'interessato rispetto al passato. Essi hanno precisato che il paziente sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno attività di tipo leggero o poco pesanti. Tuttavia, gli stessi sanitari riconoscono che la patologia a livello cervicale non era presente al momento in cui gli è stata riconosciuta un'invalidità della metà e nemmeno nel 2001, quando era in corso la seconda procedura di revisione del diritto alla rendita. Questo tribunale constata che già a livello diagnostico la situazione ha subito un'evoluzione nel senso che altre patologia si sono aggiunte al quadro diagnostico iniziale, mentre, per quel che attiene alle conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, in ogni caso, non sussiste alcun miglioramento. L'unico elemento medico che potrebbe far pensare ad un eventuale miglioramento dello stato di salute dell'insorgente consiste nel fatto che nel 1996 la turba lombosciatalgica presentava risvolti di sindrome radicolare in fase attiva, ora non più presenti. Tuttavia, l'attuale assenza di questo fenomeno radicolare non dimostra che la situazione valetudinaria sia migliorata. Trattasi semplicemente di un apprezzamento diverso di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente come prima. Ora, come è stato precisato al consid. 4 non costituisce alcun motivo di revisione una diversa valutazione di una fattispecie rimasta praticamente immutata. Dall'inserto di causa dovrebbero chiaramente trasparire delle prove convincenti che dimostrino, dapprima un miglioramento delle condizioni di salute e, come conseguenza, una riacquistata capacità al

11 lavoro dell'assicurato, e quindi di guadagno. In assenza di un miglioramento, si deve ritenere che A._______ presenta ancora un'incapacità lavorativa del 50% in mestieri leggeri come ammesso all'epoca del riconoscimento della mezza rendita AI. 9. Resta da esaminare se la decisione del 7 agosto 1996 non era manifestamente erronea. Infatti, giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore (o il giudice) può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. 9.1 Nella specie, è pacifico che la decisione del 7 agosto 1996, mediante la quale è stato riconosciuto il diritto alla mezza rendita AI, non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito (il ricorso contro la stessa essendo stato ritirato) e che la sua modifica rivestirebbe un'apprezzabile importanza nella misura in cui se il riesame dovesse essere riammesso, la mezza rendita sarebbe soppressa. Il principio secondo cui l’amministrazione può in ogni momento modificare d'ufficio una decisione cresciuta in giudicato, sulla quale il giudice non si sia pronunciato materialmente, che si riveli senza dubbio erronea e la cui modificazione rivesta un’apprezzabile importanza prevale su quello concernente la revisione della rendita. Quindi, una rendita può essere aumentata, ridotta o soppressa anche se i presupposti dell’art. 17 LPGA non sono dati. Qualora l'erroneità della decisione iniziale sia costatata solo in fase giudiziaria, il giudice può tutelare con sostituzione dei motivi il provvedimento di revisione reso dall’amministrazione conformemente all’art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA; DTF 125 369 consid. 2; 111 V 198, 110 V 296, 106 V 87 consid. 1b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 112 V 373 consid. 2c, 390 consid. 1b e 107 V 84 segg.). Secondo la giurisprudenza, per stabilire se una decisione è manifestamente erronea è necessario basarsi sulla situazione giuridica esistente al momento in cui la decisione in questione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore all'epoca (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc con i riferimenti). lo scopo della riconsiderazione è di correggere un'applicazione iniziale erronea del diritto come pure una constatazione inesatta dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Tuttavia, gli organi chiamati all'applicazione della LAI non dovrebbero procedere, in ogni momento, ad una valutazione della situazione solo in base ad un esame più approfondito dei fatti. Un errore non dovrebbe di conseguenza essere corretto quando il riconoscimento della prestazioni dipende da circostanze materiali il cui esame suppone un potere d'apprezzamento e che la decisione appare tutto sommato ammissibile vista la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TFA del 6 maggio 2003 in re I 375/02 consid. 2.2). 9.2 Nella specie, il collegio giudicante, riesaminati gli atti che hanno portato al

12 riconoscimento della mezza rendita AI, non vede giustificati motivi per porre in dubbio l'operato dell'amministrazione cantonale nel 1996. Vero è che l'assicurato, presso l'ultimo datore di lavoro, aveva assunto un atteggiamento piuttosto rinunciatario, tuttavia uno stato di patologia cronica necessitante diverse cure era indubbiamente presente. Il caso è stato attentamente esaminato dal servizio di reintegrazione professionale di Aarau che, nel rapporto del 19 gennaio 1996, ha vagliato la situazione di A._______, ha preso atto dei referti medici e del lavoro svolto dall'assicurato. Le risultanze emerse dall'indagine medica lasciavano trasparire un'incapacità di lavoro del 50% in attività come la precedente, ma a determinate condizioni (cfr. rapporto della Clinica neurochirurgica dell'Ospedale cantonale di Argovia del 3 novembre 1995). Va poi precisato che l'attività presso la B. AG era già di carattere leggero e consisteva nel controllo della macchina di produzione di bottiglie di plastica; questo lavoro poteva essere svolto sia in piedi che seduto (doc. 3, lettera della B. AG all'Ufficio AI cantonale). Non sussistono quindi, attualmente, motivi per rimettere in discussione la valutazione esposta dall'Ufficio AI del Cantone di Argovia nel 1996. Le condizioni per riconsiderare la decisione iniziale di riconoscimento della mezza rendita AI non sono date, quest'ultima non essendo manifestamente erronea. 10. 10.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata decisione riformata. A._______ ha diritto alla mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2005. 10.2 Non vengono prelevate spese. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione riformata. A._______ ha diritto ad una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2005. 2. Non si prelevano spese. 3. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. IT-x.; raccomandata)

13 - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

C-2633/2006 — Bundesverwaltungsgericht 12.07.2007 C-2633/2006 — Swissrulings