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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2020 C-2376/2020

30 septembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,120 mots·~16 min·9

Résumé

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 16 marzo 2020)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2376/2020

Sentenza d e l 3 0 settembre 2020 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Gehring e Daniel Stufetti, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato da UNIA Ticino e Moesa, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 16 marzo 2020).

C-2376/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 16 marzo 2020 (doc. 36 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 36]), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 12 febbraio 2019 da A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (…; doc. 5). Nella motivazione della decisione, è indicato che dagli atti, segnatamente dai rapporti del 4 luglio 2019, 23 ottobre 2019 e 2 marzo 2020 dei medici SMR (doc. 20, 30 e 33), risulta che l’interessato (affetto in particolare da stato dopo [infortunio] con tendinopatia cronica cuffia dei rotatori con lesione parziale del sottoscapolare e rottura del tendine del capolungo del bicipite, lombalgia cronica con protrusioni discali multiple L2-L3-L4-L5-S1 e radicolopatia L4-L5 [con influsso sulla capacità lavorativa] e da sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva [ICD-10 F 43.22] e broncopneumopatia cronica ostruttiva [senza influsso sulla capacità lavorativa]) presenta un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di venditore (presso reparto di pescheria) dal 19 settembre 2018, ma una capacità al lavoro dell’80% (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto del 20%) in attività confacenti allo stato di salute dal 20 maggio 2019, ciò che comporta un grado d’invalidità del 31% (doc. 19), insufficiente per giustificare il diritto a una rendita d’invalidità. 2. Il 5 maggio 2020, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 16 marzo 2020 mediante il quale ha chiesto, in via principale, d’accogliere il gravame, d’annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera d’invalidità, per un grado d’invalidità del 100%, dal 1° settembre 2019. In via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore affinché la stessa, dopo aver esperito una perizia medica pluridisciplinare (con valutazione in ortopedia, reumatologia, pneumologia e psichiatria) atta a stabilire le condizioni di salute e l’abilità lavorativa residua, emetta una nuova decisione. Si è doluto di un’errata valutazione del suo stato di salute e della capacità lavorativa, indicando che, secondo i documenti medici allegati (già agli atti, salvo dei referti e rapporti ortopedici di marzo e luglio 2009 e di gennaio e febbraio 2014), le patologie di cui è affetto comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). Il 2 giugno 2020, l’interessato ha versato l’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2, 4, 5 e 8).

C-2376/2020 Pagina 3 3. Nella risposta al ricorso del 29 luglio 2020 (doc. TAF 10), l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) del 20 luglio 2020 (doc. TAF 10), il quale rinvia a sua volta all’annotazione del medico SMR del 23 giugno 2020. Secondo quest’ultima, è necessario completare l’istruttoria e pertanto sottoporre il ricorrente ad “un accertamento peritale pluridisciplinare (discipline: psichiatria, pneumologia, reumatologia/ortopedia) volto a definire la capacità lavorativa dell’assicurato in attività abituale e in particolare in attività adeguate al suo stato di salute, come pure gli eventuali limiti funzionali”. 4. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Quanto alla tempestività del ricorso, giova tutt’al più rammentare che i termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice sono rimasti sospesi tra il 21 marzo ed il 19 aprile 2020 (cfr. gli art. 1 e 2 dell'ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [CO- VID-19] del 20 marzo 2020 [RS 173.110.4]). Per conseguenza, non sussiste dubbio alcuno che il ricorso inoltrato il 5 maggio 2020 lo è stato nel termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della notificazione della decisione impugnata del 16 marzo 2020.

C-2376/2020 Pagina 4 5. 5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 6. Nel caso in esame, occorre esaminare se prima della resa della decisione impugnata, l'Ufficio AI del Cantone B._______ avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici di carattere multidisciplinare come richiesto nella conclusione subordinata dal ricorrente (doc. TAF 1), per potersi determinare con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente. 7. 7.1 La proposta dell’UAIE d’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria – conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 20 luglio 2020 e all’annotazione del medico SMR dott. C._______ del 23 giugno 2020 (doc. TAF 10), è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con una perizia medica pluridisciplinare (comprendente un esame sullo stato di salute psichico, pneumologico e reumatologico/ortopedico), volto a definire compiutamente lo stato di salute dell’insorgente e la sua residua capacità lavorativa (nell’attività abituale e in attività sostitutive adeguate) nonché gli eventuali limiti funzionali. 7.1.1 A tal proposito, occorre rilevare che, come rettamente constatato pure dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e anche dal ricorrente nel ricorso (cfr. ricorso punto 1.6 e conclusione ricorsuale subordinata), l’istruttoria effettuata nell’ambito della procedura di prima istanza con riferimento allo stato di salute del ricorrente è carente sia dal profilo somatico che da quello psichico.

C-2376/2020 Pagina 5 7.1.2 Dal profilo somatico, il dott. D._______, specialista in chirurgia, medico SMR, nel rapporto del 4 luglio 2019 (doc. 20), ha ritenuto, in virtù dei documenti medici componenti l’incarto della E._______ (segnatamente, del rapporto ortopedico del 2 aprile 2019 e del referto di risonanza magnetica del 13 marzo 2019 [doc. 13 pag. 72 e 73]), che le affezioni di cui soffre aventi incidenza sulla capacità lavorativa vanno ritenuti gli esiti di un infortunio (caduta accidentale sul posto di lavoro il 18 settembre 2018; doc. 1 pag. 2 e 15) con tendinopatia cronica cuffia dei rotatori, lesione parziale del sottoscapolare, rottura del tendine del capolungo del bicipite e lombalgia con protrusioni discali (L2-L3-L4-L5-S1). Inoltre, il menzionato medico SMR ha considerato senza incidenza sulla capacità lavorativa la BPCO asmatiforme e lo stato dopo trauma chiuso arto superiore destro del 2015. Ha poi concluso che l’esercizio dell’attività di venditore presso un reparto di pescheria non è più esigibile dal 19 settembre 2018, ma che, dal 20 maggio 2019, l’insorgente presenta una capacità al lavoro dell’80% (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto del 20%) in un’attività confacente allo stato di salute. Ora, la valutazione del medico SMR, che non risulta in particolare essere uno specialista né in pneumologia né in reumatologia/ortopedia (ma neppure in neurologia), non è fondata su sufficiente e probante documentazione medica specialista e risulta generica ed imprecisa nonché carente nella motivazione in particolare laddove conclude ad uno stato di salute dell’insorgente consolidato in virtù di mere supposizioni/congetture e ad una residua capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate dell’80% (cfr. rapporto del 4 luglio 2019, segnatamente pag. 4). Basti qui rilevare che il rapporto del 13 marzo 2019 della RM del rachide lombo sacrale fa stato di diverse protrusioni discali (a livello L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1), con contatto con le strutture radicolari a livello L4-L5 in particolare a destra (doc. 18 pag. 89). Questa fattispecie va necessariamente approfondita in dettaglio dagli specialisti del caso, non solamente dal profilo ortopedico/reumatologico, ma anche neurologico. Peraltro, nel rapporto pneumologico del 21 gennaio 2019 è diagnosticata una broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase di riacutizzazione ed è fatto stato di una marcata ostruzione all’esame di spirometria (doc. 1 pag. 4) e nel rapporto pneumologico del 20 maggio 2019, è riferito di un nuovo peggioramento degli indici spirometrici (doc. 20 pag. 79), di modo che la conclusione del medico SMR dott. D._______ – come già indicato, non specialista di tale ambito – secondo cui la situazione sarebbe stabilizzata e i disturbi pneumologici non avrebbero alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa dell’insorgente va qualificata, allo stato attuale dell’istruttoria, siccome inconsistente.

C-2376/2020 Pagina 6 7.1.3 Per il resto, dal profilo psichico, il dott. C._______, specialista in psichiatria, medico SMR, nei rapporti del 23 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020 (doc. 30 e 33 [v. anche doc. 28]), aveva certo già ritenuto che l’insorgente è affetto da una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.22). Si era però poi limitato a segnalare che “le reazioni miste ansioso-depressive sono patologie che di regola rispondono molto bene alle terapie e che durano abitualmente al massimo sei mesi”. Non è altresì dato sapere per quale motivo il dott. C._______ abbia concluso che il disturbo di cui soffre il ricorrente non giustifica alcuna incapacità al lavoro sia nell’attività di venditore presso reparto di pescheria sia in un’attività confacente allo stato di salute, fermo restando che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la capacità (lavorativa) esigibile di una persona che soffre di disturbi depressivi anche di grado da leggero a medio deve essere di principio valutata sulla base di una visione d’insieme, nell’ambito di una procedura d’accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall’alto, le risorse della persona (DTF 143 V 418; 143 V 409; 141 V 281; valutazione che non è stata effettuata nell’ambito dell’istruttoria della domanda di rendita d’invalidità svizzera). Ora, nel caso concreto non è dato sapere/non è stato indicato perché nel caso concreto si sarebbe potuto rinunciare a tale procedura probatoria strutturata. Basti rilevare che nel rapporto dello psichiatra dott. F._______ del 23 ottobre 2019 (doc. 31 pag. 127) è indicato che la sindrome da disadattamento con reazione ansiosa depressiva (ICD-10 F43.22) è in evoluzione verso un franco episodio depressivo di entità medio-grave (ICD-10 F 32.1). Ciò premesso, a giusta ragione, nella sua annotazione del 23 giugno 2020 (doc. TAF 10), il dott. C._______, medico SMR, ha poi ritenuto necessario l’espletamento di una perizia pluridisciplinare comprendente anche la disciplina della psichiatria. 7.2 In siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (v. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria necessaria non effettuata (e dunque del tutto mancante) nel senso dell’espletamento di una perizia multidisciplinare (in psichiatria, pneumologia e reumatologia-ortopedia, come proposto dall’autorità inferiore, ma anche in neurologia (cfr. consid. 7.1.2 del presente giudizio), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa del ricorrente. Per conseguenza, non può essere accolta la conclusione principale del ricorso mediante la quale è

C-2376/2020 Pagina 7 chiesto il riconoscimento di una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° settembre 2019, dal momento che l’accertamento dei fatti è, allo stato attuale, inesatto ed incompleto. 7.3 Ritenuto che l’autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione subordinata presentata dall’insorgente, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 29 luglio 2020, la presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 20 luglio 2020 e l’annotazione del medico SMR del 23 giugno 2020 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare all’insorgente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA), la proposta dell’autorità inferiore dando seguito integrale alla conclusione subordinata presentata del ricorrente (cfr., su questo punto, la sentenza del TAF C-4934/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 10.3). 7.4 Non era altresì necessario dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (v., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 16 marzo 2020 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante un anno senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 7.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria dal profilo medico nel senso precedentemente indicato. A seconda del risultato di tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI dovrà pure pronunciarsi sulla sfruttabilità di un'(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica (se del caso implicando anche il servizio integrazione professionale dell’Ufficio AI), nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute.

C-2376/2020 Pagina 8 8. 8.1 Visto l’esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 2 giugno 2020, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; v. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2376/2020 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 16 marzo 2020 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 2 giugno 2020, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegati: copie della risposta al ricorso del 29 luglio 2020, della presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 20 luglio 2020 e dell’annotazione del medico SMR del 23 giugno 2020 nonché formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2376/2020 Pagina 10 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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