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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2007 C-2300/2007

27 août 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,811 mots·~9 min·2

Résumé

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed...

Texte intégral

Corte III C-2300/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 27 agosto 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Franziska Schneider, giudici, Paola Carcano, cancelliera. R._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. R._______, cittadino italiano nato il _______, e G._______, cittadina italiana nata il _______, hanno contratto matrimonio concordatario in data 20 gennaio 1968 e sono legalmente separati dal 28 luglio 1989 (doc. 93, 94-99). B. Mediante decisione del 17 novembre 2006, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di R._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° dicembre 2006 (doc. 88). L'importo di tale prestazione, Fr. 1'707.-- mensili, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 37 anni e 10 mesi, una scala rendite 37 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 68'370.--. Mediante decisione del 17 novembre 2006, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha pure erogato in favore di G._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° dicembre 2006 (doc. 89 d). L'importo di tale prestazione, Fr. 929.-- mensili, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 23 anni e 8 mesi, una scala rendite 25 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 47'730.--. In ambedue le decisioni la CSC ha comunicato agli assicurati che i redditi da loro conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune e durante i quali entrambi risultavano assicurati, sono stati ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno di essi (doc. 86 e 89 c). C. In data 10 dicembre 2006 R._______ ha formulato tempestiva opposizione contro la decisione del 17 novembre 2006 di erogazione di una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di Fr. 1'707.-- mensili in suo favore, contestando in sostanza l'applicazione da parte dell'amministrazione del principio di ripartizione e suddivisione dei redditi dei coniugi in quanto è legalmente separato dal mese di luglio del 1989 ed inoltre G._______ percepisce già una pensione italiana di Euro 420.-mensili (doc. 102). D. Mediante decisione su opposizione del 26 febbraio 2007, la CSC ha respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione del 10 dicembre 2006 (doc. 104). E. Con gravame del 22 marzo 2007, consegnato alla posta il medesimo giorno, R._______ contesta nuovamente l'applicazione da parte

3 dell'amministrazione del principio di ripartizione e suddivisione dei redditi dei coniugi. F. Invitata a pronunciarsi in merito all'impugnativa, l'amministrazione ne ha proposto la reiezione nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 maggio 2007 con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nel presente giudizio. G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, R._______, con replica del 29 maggio 2007, ha ribadito l'intenzione di mantenere il ricorso con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Con duplica del 12 giugno 2007, l'amministrazione ha concluso nuovamente per il rigetto dell'impugnativa. In data 25 giugno, 17 luglio e 3 agosto 2007 R._______ ha sollecitato l'evasione della pratica in oggetto. H. In data 24 luglio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa. Considerando in diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). È applicabile il nuovo diritto di procedura (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. 2.1 Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Dal canto suo, l'art. 1 LAVS, nel tenore vigente a

4 partire dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne l'applicazione del principio di ripartizione e suddivisione dei redditi dei coniugi. 4.1 Giusta l'art. 29bis della LAVS, nel tenore vigente a decorrere dal 1° gennaio 1997 (X revisione della LAVS), il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio seguente la data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso). La rendita è calcolata, quindi, in base ai due fattori sopra ricordati (anni di contribuzione e redditi). Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, dagli accrediti per compiti educativi e dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS). Giusta l'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed attribuiti metà per parte a ciascuno dei coniugi (cpv. 3). Questa ripartizione si effettua, segnatamente, se: entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a), una persona vedova ha diritto ad una rendita di vecchiaia (lett. b), il matrimonio è sciolto per

5 divorzio (lett. c). Queste norme riguardanti lo “splitting” (ripartizione e divisione dei redditi) hanno carattere imperativo. Dal canto suo il cpv. 4 della stessa norma stabilisce inoltre che sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti. Secondo l'art. 50b cpv. 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero; i redditi realizzati durante l'anno di matrimonio nonché durante l'anno di scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (cpv. 3). Le norme sopra riferite sono volte a porre una ridistribuzione dei redditi conseguiti nel corso di un matrimonio si applicano anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997 (Disposizioni finali della X revisione dell'AVS, lett. c, cpv. 4). Accertata l'imperatività del principio di ripartizione dei redditi, la CSC, nella procedura di trasferimento, ha sottoposto a "splitting" solo gli anni dal 1969 al 2003 (doc. 28). 4.2 I coniugi P._______ hanno infatti contratto matrimonio concordatario il 20 gennaio 1968 ed a tutt'oggi, sebbene separati dal 1989, non risultano essere divorziati (cfr. scritto del 3 agosto 2007 R._______/TAF). I redditi conseguiti durante l'anno di matrimonio non sono sottoposti alla procedura di "splitting"; pertanto, quanto operato dalla Cassa è tutelabile. Per contro sono ininfluenti gli argomenti fatti valere dal ricorrente. Come è stato sopra riferito, il divorzio non è ancora avvenuto e la separazione legale dal 1989 non scalfisce il principio di ripartizione dei redditi per quel che è stato degli introiti conseguiti durante la vita matrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 12 gennaio 2001 in re M., inc. no. H 187/00). Irrilevante è pure il fatto che G._______ percepisce già una pensione italiana di Euro 420.-mensili. Determinante, infatti, è la circostanza che i coniugi P._______ erano in costanza di matrimonio ed assicurati in Svizzera dal 1969 (anno successivo il matrimonio) fino al 2003. I redditi da loro conseguiti durante quel periodo devono pertanto essere ripartiti e suddivisi. 4.3 Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 5. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 17 novembre 2006 è confermata. 2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 3. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata A/R), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

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