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Corte III C-2037/2019
Sentenza d e l 1 4 agosto 2019 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Paolo Marchi, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 13 marzo 2019).
C-2037/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 13 marzo 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita intera d’invalidità svizzera dal 1° dicembre 2016 al 31 agosto 2018, unitamente alla rendita completiva in favore del figlio. 2. Il 29 aprile 2019, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 13 marzo 2019 mediante il quale ha chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso di riconoscergli il diritto ad una rendita intera d’invalidità (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° dicembre 2016 e ad (almeno) una mezza rendita d’invalidità (per un grado d’invalidità del 59%) dal 31 agosto 2018. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. 4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3 maggio 2019 (notificata il 13 maggio 2019; cfr. l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico dell’insorgente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 4.2. Con scritto del 28 maggio 2019, il ricorrente ha chiesto di poter effettuare il versamento dell’anticipo spese di fr. 800.- in quattro rate mensili di fr. 200.- ciascuna con relativa richiesta di proroga del termine per il versamento. 4.3. Con decisione incidentale del 7 giugno 2019 (notificata l’11 giugno 2019; cfr. l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), il Tribunale amministrativo federale ha, da un lato, respinto la domanda di versamento
C-2037/2019 Pagina 3 rateale dell’anticipo spese di fr. 800.- in quattro rate mensili di fr. 200.ciascuna, il ricorrente avendo genericamente preteso, ma non certo reso verosimile, di trovarsi “in gravi ristrettezze finanziarie” e, dall’altro, ha prorogato, fino all’8 luglio 2019, il termine per versare l’integralità dell’anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico dell’insorgente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato il ricorrente a produrre, sempre entro l’8 luglio 2019, idonea documentazione attestante che l’importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali – che scadeva l’8 luglio 2019 – è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 7 giugno 2019. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2037/2019 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: