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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2010 C-177/2010

16 mars 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,332 mots·~7 min·4

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 20 n...

Texte intégral

Corte II I C-177/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 marzo 2010 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinato dall'avvocata Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 20 novembre 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-177/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 20 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______, cittadino italiano, nato il (...), una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio al 30 giugno 2008 (doc. A 94-1; v. anche doc. A 87-1). Ha peraltro ritenuto che a partire dal 1° luglio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) l'interessato non aveva più diritto a rendita alcuna, essendo il grado d'invalidità dello 0%. 2. L'11 gennaio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 20 novembre 2009, mediante il quale ha chiesto il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa, dopo il necessario complemento istruttorio, riveda il grado d'invalidità e la relativa rendita, nella misura del 100%, ed emetta una nuova decisione per il periodo successivo al 1° luglio 2008. Ha pure formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1). 3. Nella risposta al ricorso del 1° marzo 2010, l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 12 febbraio 2010 (conclusione principale; doc. TAF 6), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale (SMR) del 5 febbraio 2010. In quest'ultime è segnalato che per completare l'istruttoria è necessario sottoporre l'insorgente ad una perizia neurologica nonché, eventualmente, ad una perizia reumatologica. 4. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per Pagina 2

C-177/2010 l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 5. 5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 6. 6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 12 febbraio 2010 dell'Ufficio AI del Cantone B._______, è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa del Pagina 3

C-177/2010 medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 6.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel senso indicato nelle annotazioni del SMR del 5 febbraio 2010. 7. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alle conclusioni presentate dell'insorgente, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 1° marzo 2010, le osservazioni dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 12 febbraio 2010 e le annotazioni del medico SMR del 5 febbraio 2010 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 8. 8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dalla patrocinatrice del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 8.3 Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4

C-177/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 20 novembre 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta al ricorso del 1° marzo 2010, delle osservazioni dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 12 febbraio 2010 e delle annotazioni del medico SMR del 5 febbraio 2010) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pagina 5

C-177/2010 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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