Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C1718/2011 Sen tenza d e l 6 d i c emb r e 2011 Composizione Francesco Parrino, giudice unico Dario Croci Torti, cancelliere Parti A._______, ricorrente, Contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su opposizione del 14 febbraio 2011.
C1718/2011 Pagina 2 Fatti: A. Mediante decisione del 13 dicembre 2005, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha posto il cittadino italiano A._______, nato nel 1940, al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2006 con rendita completiva in favore della moglie (doc. 176). In seguito al pensionamento della coniuge, B._______, nata nel 1946, la CSC ha ricalcolato la prestazione di A._______ con effetto dal 1° settembre 2010. L'importo della rendita è stato fissato a Fr. 1'836. mensili sulla base di una durata di contribuzione di 11 anni e 2 mesi , un reddito annuo medio determinante di Fr. 58'824. e una scala rendite 41 (doc. 195). In seguito a opposizione di A._______, la CSC ha confermato l'importo della prestazione con decisione del 14 febbraio 2011. B. Con scritto datato 13 aprile 2011 ma depositato alla posta italiana il 14 marzo 2011, A._______ ha interposto un ricorso contro la decisione su opposizione del 14 febbraio 2011 di cui chiede l'annullamento. L'insorgente contesta la riduzione dell'importo della sua rendita di vecchiaia intervenuta dopo il pensionamento della coniuge e chiede che venga ripristinato la prestazione precedentemente versata, per lui più favorevole. C. Invitata a pronunciarsi sul ricorso, la CSC, con risposta del 19 maggio 2011, ha proposto di respingerlo e di confermare la decisione impugnata. In sede di replica, con scritto del 23 giugno 2011, l'insorgente ha mantenuto le sue conclusioni. Le motivazioni e argomentazioni delle parti saranno riprese, se necessario, nella parte in diritto.
C1718/2011 Pagina 3 Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
C1718/2011 Pagina 4 Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente, nella sua memoria ricorsuale, contesta il nuovo calcolo della prestazione che l'autorità inferiore ha effettuato in seguito al pensionamento della coniuge. Si tratta quindi di esaminare se l'importo della prestazione erogata a partire dal 1° settembre 2009 sia corretto. 4. 4.1. Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo
C1718/2011 Pagina 5 alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 4.2. Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito le Tabelle delle rendite, in tedesco e in francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS; http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita). 5. 5.1. Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (scala massima 44), o rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto. La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.i 1 e 2 LAVS). 5.2. Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, appartenente alla classe di età 1940, dovrebbe versare contributi per 44 anni fino al 2005, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia (tabelle delle rendite 2011, p. 7). Il ricorrente ha lavorato in Svizzera per 11 anni e 2 mesi (per il dettaglio, v. decisione dell'11 ottobre 2010, pag. 3). Tuttavia a partire dal 1973 fino al suo pensionamento è stato al beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità. Ora, giusta l'art. 33bis cpv. 1 LAVS, le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita in conformità della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita
C1718/2011 Pagina 6 d'invalidità, se ne deriva, come nella fattispecie, un vantaggio per l'avente diritto. Basandosi sui parametri dell'assicurazione invalidità, il caso di assicurazione determinante è il 1973. Ne consegue che in base a 11 anni interi di contribuzione, invece dei 12 richiesti per la sua classe di età, questo corrisponde ad una scala rendite 41 (tabelle rendite 2011, pag. 5). Pertanto, la CSC ha rettamente applicato la scala rendite 41. 6. 6.1. L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. 6.2. 6.2.1. In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. Giusta il cpv. 3 della stessa norma i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: a) entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b) una persona vedova ha diritto alla rendita di vecchiaia; c) il matrimonio è sciolto mediante divorzio. Queste norme riguardanti lo "splitting" (ripartizione e divisione dei redditi) hanno carattere imperativo. Dal canto suo il cpv. 4 della citata disposizione precisa che sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: a) tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo il diritto alla rendita; e b) i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, fatto salvo l'art. 29bis cpv. 2. I redditi realizzati durante l'anno di matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art 50b cpv. 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]). 6.2.2. Nella specie, A._______ e B._______ si sono sposati il 26 agosto 1967 (doc. 85). Devono quindi essere ripartiti tutti i redditi dal 1968 fino al 1975, anno del rimpatrio. Dopo l'operazione di "splitting" [(redditi del marito + redditi della moglie) : 2] si ottiene un reddito di Fr. 35'303. a favore del ricorrente (per il calcolo di questo importo v. la tabella contenuta nella risposta del 19 maggio 2011 pag. 2).
C1718/2011 Pagina 7 Al totale del reddito sottoposto a splitting (Fr. 35'303.) devono essere aggiunti i redditi conseguiti dal ricorrente prima del matrimonio fino al 1967, pari a Fr. 42'925. (Fr. 4'150 prima di 21 anni e Fr. 38'775. dopo, vedi decisione dell'11 ottobre 2010 pag. 3), per un totale di Fr. 78'228.. 6.2.3. Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una rivalutazione di tale importo. Il fattore di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I redditi di Fr. 78'228. devono essere rivalutati con il fattore 2.1, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessato è avvenuta nel 1961 (è determinante il primo anno che segue il compimento dei 20 anni) e il caso di assicurazione è il 1973 secondo i parametri dell'assicurazione invalidità. Il risultato (Fr. 78'228. x 2.1) è di Fr. 164'279. (arrotondato al franco superiore). 6.2.4. Questo importo deve essere aumentato del 20% per tenere conto del supplemento di carriera (art. 36 al. 3 LAI e 33 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI] nel tenore in vigore nel 1973). S ottiene quindi un importo di Fr. 197'134.. 6.2.5. Per ottenere il reddito annuo medio si deve dividere quest'ultimo importo per la durata contributiva effettiva di 11 anni e 2 mesi, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 17'654. (valore 1973). 6.2.6. Il risultato di Fr. 17'654. deve essere rivalutato per arrivare al valore 2010. L'indice per procedere alla rivalutazione risulta dal confronto tra la rendita minima della scala completa delle rendite applicabile nel 2010 (scala 44) e la rendita minima della scala completa delle rendite applicabile nel 1973 (scala 25). Gli importi corrispondenti ammontano a Fr. 1'140., rispettivamente Fr. 400., da cui un indice di 2.85. Moltiplicando l'importo di Fr. 17'654. per 2.85 si ottiene un reddito annuo medio di Fr. 50'314. (valore 2010). 6.3. 6.3.1. Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima al momento dell'inizio del
C1718/2011 Pagina 8 diritto alla rendita (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi. 6.3.2. Nella specie, il primo figlio dei coniugi A._______ (M._______) è nato il xx xx 1968 (doc. 85). Il primo anno di assicurazione in Svizzera non si conta (1968). In favore del ricorrente possono essere ritenuti in tutto 4 anni interi di compiti educativi (fino all'anno precedente il caso di assicurazione del 1973). Questi possono essere conteggiati per metà, in quanto l'altra metà spetta alla moglie. La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue: anni di riferimento: 4 (alla metà), ovvero 2; rendita annua minima (rif. anno 2010): Fr. 1'140. x 12 = Fr. 13'680.; durata di contribuzione: 11 anni e 2 mesi. Ne consegue che: 2 x (13'680 x 3) : 11 anni e 2 mesi = Fr. 7'350.. 6.4. L'interessato ha dunque diritto a un accredito per compiti educativi di Fr. 7'350. che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucrativa sopra accertato: Fr. 50'314. + Fr. 7'350. = Fr. 57'664.. Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 58'824., che rappresenta il reddito annuo medio determinante. 7. 7.1. Ora, in base alla scala 41 e ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 58'824., la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2010, a Fr. 1'836. (tabelle rendite 2010). 7.2. Ne consegue che i dati ed i calcoli alla base della prestazione erogata sono corretti. Riassumendo, si può osservare che l'autorità inferiore, in applicazione dell'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 6.2.1), ha dovuto procedere a un nuovo calcolo della rendita del ricorrente in seguito al pensionamento della coniuge. In questo caso è necessario effettuare una ripartizione dei redditi dei due coniugi e alla loro attribuzione per metà a ciascuno dei due coniugi. La riduzione della
C1718/2011 Pagina 9 rendita del ricorrente, rispetto a quanto percepito prima, è da imputare a questa ripartizione. 8. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 9. 9.1. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. Nella fattispecie, non si prelevano spese processuali. 9.2. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
C1718/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. .60; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: