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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2008 C-1594/2008

18 novembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,242 mots·~6 min·3

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 6 febbraio...

Texte intégral

Corte II I C-1594/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 novembre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Michael Peterli, cancelliera Paola Carcano. M_______, patrocinata dallo Studio D_______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità, decisione del 6 febbraio 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 6 febbraio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a M._______, cittadina italiana, nata il _______, che la sua domanda presentata il 30 novembre 2006, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con gravame del 25 febbraio 2008 consegnato alla posta il 4 marzo successivo, M._______, regolarmente rappresentata dallo Studio D_______ (L._______), chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce una cospicua documentazione medica, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. S._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua relazione medica del 18 maggio 2008, ha confermato integralmente il suo precedente rapporto del 10 gennaio 2008 giusta il quale l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 20% dal 1° settembre 2001 e del 50% dal 20 ottobre 2007 nell'attività precedente (operaia a tempo parziale addetta alla confezione di camicie) e del 20% dal 1° settembre 2001 sia nell'attività di casalinga sia in attività confacenti al suo stato di salute, che, con scritto del 5 maggio 2008 consegnato alla posta l'8 maggio successivo, M._______, regolarmente rappresentata dallo Studio D_______ (L._______), ha ribadito la propria posizione processuale producendo nel contempo una cospicua documentazione medica, che l'UAIE ha, quindi, sottoposto nuovamente l'incarto al Dott. S._______, il quale, nella sua relazione medica del 24 giugno 2008, ha confermato integralmente i suoi precedenti rapporti, Pagina 2

che, nelle osservazioni ricorsuali del 7 luglio 2008 l'UAIE ha, pertanto, proposto la reiezione dell'impugnativa e la conferma della decisione impugnata, che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, la ricorrente, invitata dal Tribunale amministrativo federale a replicare, ha ribadito, con scritto del 24 agosto 2008, la propria posizione processuale producendo nel contempo nuova documentazione medica ed, in particolare, una relazione medico-legale del 25 luglio 2008 del Dott. S1._______, che l'UAIE ha quindi sottoposto nuovamente l'incarto al Dott. S._______, il quale, in data 16 ottobre 2008, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria, in particolare assumendo agli atti un rapporto di esame psichiatrico, che l'amministrazione, nella sua duplica del 24 ottobre 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 31 ottobre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. S._______ del 16 ottobre 2008, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), Pagina 3

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. S._______ nel suo rapporto del 16 ottobre 2008 tramite l'acquisizione agli atti di un rapporto di esame psichiatrico, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si Pagina 4

giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 1-3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 6 febbraio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 5

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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